Ecco la domanda al GSEL:
Egregio operatore,
in merito all’applicazione, per impianti FV non integrati con potenza >3 kW dell’aumento dell’incentivo del 5% relativo all’autoproduzione ho da richiedervi delucidazioni:
Supponendo di chiamare A il contatore dell’energia elettrica prodotta e incentivata dal GSEL,
di chiamare B il contatore dell’energia elettrica immessa in rete, C il contatore dell’energia prelevata dalla rete.
Supponendo di avere con il distributore attivo il contratto di scambio sul posto
Risulta:
energia consumata: A+C-B
energia autoprodotta: A
rapporto utile all’indicazione di autoproduttore: A/(A+C-B) >70 %, cioè mediante l’impianto Fv si produce oltre il 70% dell’energia elettrica consumata.
Ringrazio per l’eventuale conferma che mi saprete dare.
Cordiali saluti
Ecco la risposta:
Egregio Signor ,
autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.( articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79).
Da quanto sopra scritto si evince chiaramente che il titolo di autoproduttore viene riconosciuto solo per i Soggetti Responsabili di impianti che usufruiscono del servizio di cessione in rete.
Per impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 3 kWp di cui all’art. 2, comma 1, lettera b1), i cui soggetti responsabili impiegano l’energia prodotta dall’impianto con modalità che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativi 16.03.1999, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali si vuole aver accesso all’incremento della tariffa incentivante previsto dall’art. 6, comma 4, del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, si è tenuti ad inviare annualmente al soggetto attuatore, con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, i dati a consuntivo relativi all’anno precedente della quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto e della quantità di energia elettrica autoconsumata, nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l’anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore.
Distinti saluti
Operatore 06
Egregio operatore,
in merito all’applicazione, per impianti FV non integrati con potenza >3 kW dell’aumento dell’incentivo del 5% relativo all’autoproduzione ho da richiedervi delucidazioni:
Supponendo di chiamare A il contatore dell’energia elettrica prodotta e incentivata dal GSEL,
di chiamare B il contatore dell’energia elettrica immessa in rete, C il contatore dell’energia prelevata dalla rete.
Supponendo di avere con il distributore attivo il contratto di scambio sul posto
Risulta:
energia consumata: A+C-B
energia autoprodotta: A
rapporto utile all’indicazione di autoproduttore: A/(A+C-B) >70 %, cioè mediante l’impianto Fv si produce oltre il 70% dell’energia elettrica consumata.
Ringrazio per l’eventuale conferma che mi saprete dare.
Cordiali saluti
Ecco la risposta:
Egregio Signor ,
autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.( articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79).
Da quanto sopra scritto si evince chiaramente che il titolo di autoproduttore viene riconosciuto solo per i Soggetti Responsabili di impianti che usufruiscono del servizio di cessione in rete.
Per impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 3 kWp di cui all’art. 2, comma 1, lettera b1), i cui soggetti responsabili impiegano l’energia prodotta dall’impianto con modalità che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativi 16.03.1999, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali si vuole aver accesso all’incremento della tariffa incentivante previsto dall’art. 6, comma 4, del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, si è tenuti ad inviare annualmente al soggetto attuatore, con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, i dati a consuntivo relativi all’anno precedente della quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto e della quantità di energia elettrica autoconsumata, nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l’anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore.
Distinti saluti
Operatore 06
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