nella Finanziaria 2008 è stato approvato questo articolo
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leggete in particolare il 30-ter
ARTICOLO 30-ter.
(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)
1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, e` incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi da 2 a 12. Con le medesime modalita` e` incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalita` di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), e` incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e` regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 alla presente legge allegata e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entita` variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella B allegata, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e` remunerata, con le medesime modalita`, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma puo` essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruita` della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: "Il Ministro delle attivita` produttive" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2007-12 la medesima quota e` incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012".
7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per lettere b) e c) del presente comma di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalita` per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonche´ le modalita` per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 Kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte V, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;
c) sono stabilite le modalita` con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilita` e la rintracciabilita` della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;
d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007.
10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.
11. L'Autorita` per l'energia elettrica e il gas definisce:
a) le modalita` di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;
b) le modalita` con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonche´ per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.
14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.
15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.
Tabella 1
Fonte Coefficiente
1 Eolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
1-bis Eolica offshore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10
2 Solare ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **
3 Geotermica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90
4 Moto ondoso e maremotrice . . . . . . . . . . . . . 1,80
5 Idraulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo . . . . . . . . 1,10
7 Biomasse e biogas prodotti da attivita` agricola,
allevamento e forestale da filiera corta * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
7-bis Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti
impianti di cogenerazione ad alto rendimento,
con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo * . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del
punto precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Tabella 2
Fonte
Entita` della tariffa
(euro cent/kWh)
1 Eolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 Solare ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **
3 Geotermica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4 Moto ondoso e maremotrice . . . . . . . . . . . . . 34
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo . . . . . . . .22
7 Biomasse e biogas prodotti da attivita` agricola,
allevamento e forestale da filiera corta * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di
depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
* E` fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di
energia mediante impianti alimentari da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli,
allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera
o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure
di filiere corte.
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo
7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
qualcuno dice che 22c x 15 anni + scambio fino a 200kw sono pochi...
secondo me è un buon inizio
il vero problema è che sul minieolico , su quanto rende su come funziona e tanto altro ,c'è tanta FANTASIA e pochissimi dati certi, per non parlare dei costi e dei dati del vento.
p.s. per far funzionare bene un impianto minieolico non basta mettere un generatore con 3 pale e un inverter.
intanto "godiamoci (si fà per dire ) la notizia" , peraltro già anticipata
poi vedremo
saluti
Mario
minieolico.it
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ARTICOLO 30-ter.
(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)
1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, e` incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi da 2 a 12. Con le medesime modalita` e` incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalita` di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), e` incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e` regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 alla presente legge allegata e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entita` variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella B allegata, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e` remunerata, con le medesime modalita`, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma puo` essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruita` della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: "Il Ministro delle attivita` produttive" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2007-12 la medesima quota e` incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012".
7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per lettere b) e c) del presente comma di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalita` per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonche´ le modalita` per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 Kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte V, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;
c) sono stabilite le modalita` con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilita` e la rintracciabilita` della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;
d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007.
10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.
11. L'Autorita` per l'energia elettrica e il gas definisce:
a) le modalita` di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;
b) le modalita` con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonche´ per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.
14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.
15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.
Tabella 1
Fonte Coefficiente
1 Eolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
1-bis Eolica offshore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10
2 Solare ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **
3 Geotermica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90
4 Moto ondoso e maremotrice . . . . . . . . . . . . . 1,80
5 Idraulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo . . . . . . . . 1,10
7 Biomasse e biogas prodotti da attivita` agricola,
allevamento e forestale da filiera corta * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
7-bis Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti
impianti di cogenerazione ad alto rendimento,
con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo * . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del
punto precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Tabella 2
Fonte
Entita` della tariffa
(euro cent/kWh)
1 Eolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 Solare ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **
3 Geotermica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4 Moto ondoso e maremotrice . . . . . . . . . . . . . 34
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo . . . . . . . .22
7 Biomasse e biogas prodotti da attivita` agricola,
allevamento e forestale da filiera corta * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di
depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
* E` fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di
energia mediante impianti alimentari da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli,
allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera
o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure
di filiere corte.
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo
7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
qualcuno dice che 22c x 15 anni + scambio fino a 200kw sono pochi...
secondo me è un buon inizio
il vero problema è che sul minieolico , su quanto rende su come funziona e tanto altro ,c'è tanta FANTASIA e pochissimi dati certi, per non parlare dei costi e dei dati del vento.
p.s. per far funzionare bene un impianto minieolico non basta mettere un generatore con 3 pale e un inverter.
intanto "godiamoci (si fà per dire ) la notizia" , peraltro già anticipata
poi vedremo
saluti
Mario
minieolico.it
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