La finanziaria 2008 preme l’acceleratore in materia di certificazione energetica degli edifici.
Dal 2009 l’attestato che certifica il grado di efficienza energetica degli immobili sarà un requisito indispensabile per costruire sul suolo nazionale, sia per le abitazioni private che per gli immobili industriali.
Unica via certa, per ora, di fronte all’allarmante scenario che riserva lo sfruttamento del combustibile fossile (crescita dei prezzi e esauribilità delle risorse) è infatti un intervento razionale e tempestivo focalizzato al risparmio energetico. Il giro di vite sullo sperpero in atto quotidianamente nelle nostre abitazioni e che coinvolge risorse indispensabili quali fondamentalmente il calore e l’acqua, si pone pertanto in primo piano rispetto una prospettiva di sostenibilità ambientale.
La certificazione energetica si costituisce di due documenti importanti: l’attestato di qualificazione energetica, strumento rilasciato da un progettista, che garantisce il rispetto delle prescrizioni in sede di costruzione e ristrutturazione; l’attestato di certificazione energetica, che calcola sia il grado di efficienza dell’impianto di riscaldamento che i livelli di dispersione termica e inserisce gli edifici in una classificazione basata su classi energetiche condivise su base europea: classe A se il valore dell’indicatore è inferiore a 30 kWh/m2 anno, classe B se è inferiore a 50 kWh/m2 anno, classe C se è inferiore a 70 kWh/m2.
In attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali che specificheranno le linee guida per la certificazione e i requisiti professionali degli organismi cui è affidato controllo, non è ancora possibile ottenere un vero e proprio attestato di certificazione energetica, sostituito nel frattempo da un documento di qualificazione energetica o da un'equivalente certificazione stabilita dal Comune.
Tra le novità che la finanziaria introduce, con decorrenza 1° gennaio 2009, vi è l’obbligo di dotare ogni nuovo edificio di impianti di energia rinnovabile per almeno un 1KW per unità abitativa e 5 kW ogni 100 m quadri per fabbricati industriali.
Parallelamente alla certificazione energetica, la nuova finanziaria prevede detrazioni Irpef del 55%, ripartite in tre quote annuali di pari importo, per le spese riguardanti interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; per coperture, pavimenti e infissi, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica; per l’installazione di pannelli solari termici; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione.
Sul mercato immobiliare la variabile dell’efficienza energetica acquista un crescente peso, sia come “valore aggiunto” nella quantificazione dell’importo per la compravendita, sia come valutazione, da parte degli acquirenti, della riduzione dei consumi futuri.
Dal 2009 l’attestato che certifica il grado di efficienza energetica degli immobili sarà un requisito indispensabile per costruire sul suolo nazionale, sia per le abitazioni private che per gli immobili industriali.
Unica via certa, per ora, di fronte all’allarmante scenario che riserva lo sfruttamento del combustibile fossile (crescita dei prezzi e esauribilità delle risorse) è infatti un intervento razionale e tempestivo focalizzato al risparmio energetico. Il giro di vite sullo sperpero in atto quotidianamente nelle nostre abitazioni e che coinvolge risorse indispensabili quali fondamentalmente il calore e l’acqua, si pone pertanto in primo piano rispetto una prospettiva di sostenibilità ambientale.
La certificazione energetica si costituisce di due documenti importanti: l’attestato di qualificazione energetica, strumento rilasciato da un progettista, che garantisce il rispetto delle prescrizioni in sede di costruzione e ristrutturazione; l’attestato di certificazione energetica, che calcola sia il grado di efficienza dell’impianto di riscaldamento che i livelli di dispersione termica e inserisce gli edifici in una classificazione basata su classi energetiche condivise su base europea: classe A se il valore dell’indicatore è inferiore a 30 kWh/m2 anno, classe B se è inferiore a 50 kWh/m2 anno, classe C se è inferiore a 70 kWh/m2.
In attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali che specificheranno le linee guida per la certificazione e i requisiti professionali degli organismi cui è affidato controllo, non è ancora possibile ottenere un vero e proprio attestato di certificazione energetica, sostituito nel frattempo da un documento di qualificazione energetica o da un'equivalente certificazione stabilita dal Comune.
Tra le novità che la finanziaria introduce, con decorrenza 1° gennaio 2009, vi è l’obbligo di dotare ogni nuovo edificio di impianti di energia rinnovabile per almeno un 1KW per unità abitativa e 5 kW ogni 100 m quadri per fabbricati industriali.
Parallelamente alla certificazione energetica, la nuova finanziaria prevede detrazioni Irpef del 55%, ripartite in tre quote annuali di pari importo, per le spese riguardanti interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; per coperture, pavimenti e infissi, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica; per l’installazione di pannelli solari termici; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione.
Sul mercato immobiliare la variabile dell’efficienza energetica acquista un crescente peso, sia come “valore aggiunto” nella quantificazione dell’importo per la compravendita, sia come valutazione, da parte degli acquirenti, della riduzione dei consumi futuri.
Commenta