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Detrazione 55% anche caldaie non a condensazione

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  • Detrazione 55% anche caldaie non a condensazione

    Buon giorno,
    Domanda rapidissima
    E vero che con la finanziaria 2008 ora si può mettere in detrazione del 55% anche la caldaia non a condensazione se vai a sostiuire la vecchia?
    A sentimento penso in effetti che : con la caldaia a condensazione se non hai un impianto di risc. a basse temperature ...primo il rendimento resta basso secondo ti devi rivestire con acciaio inox la canna fumaria inutilmente .
    Sto dicendo fesserie? In caso affermativo in quale paragrafo, comma della finanziaria trovo la questione ?
    Grazie a tutte le persone competenti e gentili che mi vogliono aiutare rispondendo
    ciao
    ezio

  • #2
    I legislatori si sono persi per strada ed hanno limitato il tiro.
    Detrazioni solo "Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia".
    Quindi o caldaie a condensazione o pdc alta efficenza con il comma 347.

    Rimane valida la detrazione del 55% per l'installazione di caldaie a biomassa prevista con il comma 344.
    Quello che ancora ci si chiede e se la caldaia esistente possa essere mantenuta o deve essere sostituita, parliamo sempre del 344.
    Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

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    • #3
      Ti riporto paro paro quello trovato su sito Conseal
      della ConSeal s.a.s

      "La Finanziaria 2008 ha prorogato la detrazione fino al 2010 estendendola ai lavori di sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie non a condensazione, ha eliminato l’obbligo di attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari, e ha aumentato da 3 a 10 il numero massimo di quote annuali in cui suddividere l’agevolazione"

      E' una bufala o un errore?
      grazie per la risposta Ezio

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      • #4
        La dicitura: sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie non a condensazione si identifica con questa di legge: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia.

        Le pompe di calore ad alta efficenza e gli impianti geotermici a bassa entalpia sono per l'appunto "impianti di riscaldamento che utilizzano caldaie non a condensazione".

        E sono i soli detraibili.
        Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

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        • #5
          dotting
          Grazie per la puntuale e competente risposta
          ezio

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          • #6
            dotting scusa ,
            ma come cacchio si fa a capire la finanziaria 2008?
            ti riporto il comma 20 dell'art 1, fa riferimento ai commi 347 e 344,però della legge 27/12/06 che presumo fosse la finanziaria 2007 .
            mi puoi illuminare? ciao e grazie
            ezio


            20. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
            commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della
            legge 27 dicembre 2006, n. 296, si appli-
            cano, nella misura e alle condizioni ivi previ-
            ste, anche alle spese sostenute entro il 31 di-
            cembre 2010. Le disposizioni di cui al citato
            comma 347 si applicano anche alle spese per
            la sostituzione intera o parziale di impianti di
            climatizzazione invernale non a condensa-
            zione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.
            La predetta agevolazione e` riconosciuta entro
            il limite massimo di spesa di cui al comma
            21.

            commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della
            legge 27 dicembre 2006, n. 296, si appli-
            cano, nella misura e alle condizioni ivi previ-
            ste, anche alle spese sostenute entro il 31 di-
            cembre 2010. Le disposizioni di cui al citato
            comma 347 si applicano anche alle spese per
            la sostituzione intera o parziale di impianti di
            climatizzazione invernale non a condensa-
            zione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.
            La predetta agevolazione e` riconosciuta entro
            il limite massimo di spesa di cui al comma
            21.

            c

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