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  • contatori fiscali

    Un saluto a tutti.<br>Come è noto, x impianti sopra i 20 kW è necessario fare denuncia di officina elettrica, richiederne l&#39;esercizio e pagare mensilmente l&#39;imposta erariale sui consumi all&#39;UTIF.<br>Questi ultimi, si riferiscono ai consumi di "provenienza fotovoltaica" e sono ottenibili facendo la differenza tra l&#39;energia prodotta dall&#39;impianto e quella immessa in rete.<br><br>Quello che mi chiedo è questo:<br>Siccome l&#39;UTIF vorrà sicuramente mettere dei propri contatori FISCALI, non potendo ovviamente "fidarsi" di quelli che metterà l&#39;utente/distributore, si arriverebbe all&#39;assurdità di avere un casino di contatori sparsi in giro, e cioè:<br><br>1. contatore dell&#39;energia prodotta (molto probabilmente messo e di proprietà dell&#39;utente)<br>2. contatore dell&#39;energia immessa (messo e di proprietà del distributore)<br>3. contatore dell&#39;energia prelevata dalla rete (quello che già c&#39;è)<br>e..poi.<br>4. contatore UTIF FISCALE dell&#39;enegia prodotta<br>5. contatore UTIF FISCALE dell&#39;energia immessa<br><br>Non è possibile mettere un solo contatore UTIF che misuri direttamente l&#39;energia consumata perchè questo misurerebbe anche l&#39;energia consumata "di provenienza del distributore" non potendo ovviamente distinguere gli elettroni "fotovoltaici" da quelli "Enel".<br><br>qualcuno di voi ha avuto la possibilità di approfondire il discorso con l&#39;UTIF?<br><br>Ciao a tutti.<br><br><span class="edit">Edited by PV-plant - 29/10/2005, 11:08</span>

  • #2
    Non ho la risposta, parliamo solo di contatori di energia attiva vero, non reattiva (ci vorrebbero altri contatori).<br>Ci vorra&#39; poi un contatore di contatori <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/tongue.gif' alt='tongue.gif'> ... per vedere se ne sparisce qualcuno &#33; <br><br>Ciao<br>Mario
    Molto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
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    Mala tempora currunt, non contattatemi piu' per questioni riguardanti il forum, grazie, il mio tempo e' finito.
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    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: http://evlist.it
    Se fate domande tecniche e volete risposte dal forum precise e veloci, "date i dati" specificando anche l'ambiente operativo e fornendo il maggior numero possibile di informazioni.
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    • #3
      Gli impianti di produzione di energia rinnovabile non pagano le accise. <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' alt='biggrin.gif'><br><br><span class="edit">Edited by FernandoFast - 29/10/2005, 11:41</span>
      Soluzioni, Azioni, Risultati per la vita...

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      • #4
        <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>QUOTE</b> (FernandoFast @ 29/10/2005, 11:39)</div><div id='QUOTE' align='left'>Gli impianti di produzione di energia rinnovabile non pagano le accise. &nbsp;<img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' alt='biggrin.gif'></div></div><br>Sopra i 20 kW purtroppo si:<br><br><a href='http://spazioinwind.libero.it/ambientekr/normativa/energia/dlgs504_1995.htm' target='_blank'>http://spazioinwind.libero.it/ambientekr/n...lgs504_1995.htm</a><br><a href='http://www.ilportaledelsole.it/index.asp?id_pagina=0280&avanti=true&cat=0036' target='_blank'>http://www.ilportaledelsole.it/index.asp?i...i=true&cat=0036</a><br><br>L&#39;entita&#39; e ridicola (se non ricordo male 1c€/kWh consumato) ma il discorso dei contatori rimane<br>bye<br><br><span class="edit">Edited by PV-plant - 29/10/2005, 12:15</span>

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        • #5
          <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (PV-plant @ 29/10/2005, 12:14)</div><div id='QUOTE' align='left'>Sopra i 20 kW purtroppo si:<br><br><a href='http://spazioinwind.libero.it/ambientekr/normativa/energia/dlgs504_1995.htm' target='_blank'>http://spazioinwind.libero.it/ambientekr/n...lgs504_1995.htm</a><br><a href='http://www.ilportaledelsole.it/index.asp?id_pagina=0280&avanti=true&cat=0036' target='_blank'>http://www.ilportaledelsole.it/index.asp?i...i=true&cat=0036</a><br><br>L&#39;entita&#39; e ridicola (se non ricordo male 1c€/kWh consumato) ma il discorso dei contatori rimane<br>bye</div></div><br>Scusa, ma perchè invece di riportare link a documenti che ostacolano la comprensione costringendo alla lettura di pagine e pagine di informazioni non attinenti non riporti "precisamente" quello che indica e chiarisce esattamente la tua affermazione?<br><br>Il tuo intervento penso diventerebbe esaustivo ed eviterebbe il continuo rimbalzo del tipo... "ho ragione io e tu hai torto"?????<br><br>Io rimango della mia opinione finche non metti le "pezze di appoggio" che rispecchiano nella realtà scritta (norme) quanto dici.<br><br>---------------------------<br>Art. 12 DL 29/12/2003 comma 3:<br>La costruzione e l&#39;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche&#39; le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#39;esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell&#39;ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e&#39; convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all&#39;articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.<br><br>Art. 63 Testo unico commi 3 e 4; Licenze di esercizio e diritti annuali.<br><br>3. Nel settore dell&#39;imposta di consumo sull&#39;energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:<br><br>a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l&#39;energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila;<br><br>b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000 (2).<br><br>4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1º al 16 dicembre dell&#39;anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L&#39;esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l&#39;importo del diritto stesso (3).<br><br><br>Articolo 55 (Artt. 8, 10, 12, 13, 16 e 17 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391)<br><br>Accertamento e liquidazione dell&#39;imposta<br><br>1-2. L&#39;accertamento e la liquidazione d&#39;imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall&#39;ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell&#39;anno successivo a quello cui si riferisce (18/c). 3. I fabbricanti che distribuiscono energia elettrica, per uso promiscuo, ad utenze con potenza impegnata non superiore a 200 kW devono convenire per tali utenti, con l&#39;ufficio tecnico di finanza, il canone d&#39;imposta corrispondente, in base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote. Il fabbricante deve allegare alla prima dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente all&#39;ufficio tecnico di finanza le relative variazioni. <br><br>----------------------<br>Certo è che diventare utili alla causa è questione di abilità nel distinguere tra ciò che è utile e ciò che è realmente indispensabile...<br><br>F.<br> <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' alt='biggrin.gif'><br><br><span class="edit">Edited by FernandoFast - 29/10/2005, 16:08</span>
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          • #6
            <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>QUOTE</b> (FernandoFast @ 29/10/2005, 15:57)</div><div id='QUOTE' align='left'>Scusa, ma perchè invece di riportare link a documenti che ostacolano la comprensione costringendo alla lettura di pagine e pagine di informazioni non attinenti ..............<br></div></div><br>Ho preferito mettere direttamente i link perchè chi vuole, può avere il testo completo del provvedimento di legge che governa questa disciplina.<br>In questo modo si può approfondire l&#39;argomento (piuttosto noioso, almeno x me) e si evitano citazioni parziali che poi potrebbero dare origine ad interpretazioni personali sbagliate.<br><br>Comunque, L&#39;Art. 52 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (primo link che ho postato) recita:<br><i>1. L&#39;energia elettrica è sottoposta ad imposta erariale di consumo [1]. Obbligato al pagamento dell&#39;imposta è l&#39;esercente l&#39;officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, d&#39;ora in avanti denominato "fabbricante".<br>2. omissis<br>3. Non è sottoposta ad imposta l&#39;energia elettrica:<br> a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW (3);<br> b) ...."<br>.</i><br><br>Inoltre, La legge n. 133 del 13/5/99 (legge Bersani) <a href='http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99133l.htm' target='_blank'>http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99133l.htm</a><br>continua:<br><i>Art. 7<br> L&#39;esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 KW, anche collegati alla rete non e&#39; soggetto agli obblighi di cui all&#39;articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l&#39;energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e&#39; sottoposta all&#39;imposta erariale ed alle relative addizionali sull&#39;energia elettrica. L&#39;Autorita&#39; per l&#39;energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell&#39;energia elettrica fornita dal distributore all&#39;esercente dell&#39;impianto.</i><br><br>In conclusione, si può evitare di fare denuncia di officina richiedere l&#39;esercizio e il pagamento delle relative imposte, solo x impianti a fonti rinnovabili sotto i 20 kW...<br>per potenze superiori la deroga non vale +.<br>Purtroppo le cose stanno così <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/sad.gif' alt='sad.gif'><br><br>byee<br><br><span class="edit">Edited by PV-plant - 30/10/2005, 11:25</span>

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