Secondo la nuova normativa sul risparmio energetico, dal 2 febbraio scorso per i contratti di compravendita e di locazione di alcune tipologie di edifici scatta l’obbligo di allegare l’attestato di qualificazione energetica predisposto dall’impresa costruttrice ed asseverato dal direttore dei lavori.
In particolare, dovranno allegare l’attestato di qualificazione energetica le seguenti costruzioni:
- edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono state presentate dopo il 9 Ottobre 2005;
- edifici già esistenti prima del 9 Ottobre 2005 e sottoposti a ristrutturazione integrale o a demolizione e ricostruzione (con richieste dopo il 9 Ottobre 2005), con una superficie utile (calpestabile) superiore a 1.000 mq.
DOMANDA:
dovendo fare un atto di vendita di una unità immobiliare di un edificio non ancora ultimato, si deve allegare nel rogito la certificazione energetica dell’edificio?
In particolare, dovranno allegare l’attestato di qualificazione energetica le seguenti costruzioni:
- edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono state presentate dopo il 9 Ottobre 2005;
- edifici già esistenti prima del 9 Ottobre 2005 e sottoposti a ristrutturazione integrale o a demolizione e ricostruzione (con richieste dopo il 9 Ottobre 2005), con una superficie utile (calpestabile) superiore a 1.000 mq.
DOMANDA:
dovendo fare un atto di vendita di una unità immobiliare di un edificio non ancora ultimato, si deve allegare nel rogito la certificazione energetica dell’edificio?
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