Leggete un po' qua :
11.1 Articolo 52 del TUA
Con il nuovo art. 52 viene definito il campo di applicazione dell’accisa
sull’energia elettrica, stabilendo:
In particolare, i casi di esclusione indicati al comma 2, sono quelli previsti
esplicitamente dalla Direttiva, tra i quali quelli già contemplati dalla normativa
vigente, salvo il caso previsto dalla lettera e-bis) del comma 3 del precedente art.
52 (relativo all’energia elettrica “prodotta nei territori montani da piccoli generatori
comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali
idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW”)
non riproposto per incompatibilità con le nuove disposizioni comunitarie.
Qui il testo integrale
11.1 Articolo 52 del TUA
Con il nuovo art. 52 viene definito il campo di applicazione dell’accisa
sull’energia elettrica, stabilendo:
In particolare, i casi di esclusione indicati al comma 2, sono quelli previsti
esplicitamente dalla Direttiva, tra i quali quelli già contemplati dalla normativa
vigente, salvo il caso previsto dalla lettera e-bis) del comma 3 del precedente art.
52 (relativo all’energia elettrica “prodotta nei territori montani da piccoli generatori
comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali
idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW”)
non riproposto per incompatibilità con le nuove disposizioni comunitarie.
Qui il testo integrale
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