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  1. #1
    il_Tigro
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    Ciao,

    mi chiedo quale sia lo stato attuale della normrativa (italiana e europea) riguardo al problema delle emissioni di cattivi odori dalle industrie.
    A Faenza tale problema è fortemente sentito dalla popolazione, ma a quanto mi risulta ARPA non può fare nulla se le emissioni in atmosfera sono entro i limiti di legge. Un'area in particolare vicina allo svincolo autostradale (se siete passati sicuramente lo avete avvertito) è famigerata per la presenza di distillerie e industrie ceramiche.
    All'estero come viene risolto il problema?

    In particolare mi interessa capire come valutare l'emissione di cattivo odore in quanto è soggettivo e non direttamente misurabile.

    Spero di essere stato abbastanza chiaro e magari di iniziare un interessante scambio di opinioni.


  2. #2
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    forse il cattivo odore non é per forza malsano, ma solo fastidioso.
    io vengo da brisighella a sniffarti la tua aria per 8 ore al giorno!

  3. #3
    il_Tigro
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    Non ho detto che lo sia, anzi fidandomi degli enti preposti sono sicuro che le emissioni siano in regola;
    Quello che mi interessa è valutare il cattivo odore e capire se esistono delle norme che regolamentino questo tipo di emissioni.
    Per ora ho trovato sono un Regio Decreto del 1934 che parla genericamente di insalubrità e demandando al Sindaco il potere di emanare ordinanze restrittive.

    Pensa che a me è stata chiesta una relazione sulle emissioni di cattivo odore del ciclo produttivo! è da questo che ho preso lo spunto per il post!


  4. #4
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    Dal punto di vista legale, l'articolo del codice civile da invocare secondo me e' l'844. Non so risponderti nel merito tecnico, ma immagino si debba fare un'indagine sulla qualita' dell'aria. Deve emergere la presenza di esalazioni.

    Aik

    Art. 844 Immissioni
    Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
    Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.



 

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