Dallla circolare dell'agenzia delle entrate
9.2.1.1 Impianti posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale
Qualora l’impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell’abitazione o su un’area di pertinenza), risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente (ovvero per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc. e, a tal fine, l’impianto risulti posto direttamente al servizio dell’abitazione o della sede
medesima) si ritiene che lo stesso possa considerarsi utilizzato in un contesto sostanzialmente privatistico e, quindi, che la vendita dell’energia prodotta in esubero da parte del responsabile dell’impianto non concretizzi lo svolgimento diuna attività commerciale abituale.
Dal punto di vista tributario si determina la seguente situazione:
a) Tariffa Incentivante:
a.1) IVA: i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante, sono esclusi dal campo di applicazione IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo del tributo (vedi paragrafo 6);
a.2)
II.DD.: i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante, sono irrilevanti fiscalmente.
b) Proventi derivanti dall’attività di vendita dell’energia
b.1) II.DD.: i proventi derivanti dalla vendita dell’energia risultata esuberante rispetto al fabbisogno dell’utente rilevano fiscalmente come redditi diversi, in particolare, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR.
Al riguardo, si evidenzia che il costo relativo all’acquisto o realizzazione dell’impianto non può essere considerato come spesa specificamente inerente alla produzione del suddetto reddito, ai sensi dell’art. 71, comma 2 del TUIR, atteso che l’impianto è utilizzato prevalentemente per i bisogni energetici dell’utente e che solo marginalmente produce reddito imponibile attraverso la cessione dell’energia eventualmente prodotta in eccesso.
b.2)
IVA: non configurandosi lo svolgimento in via abituale di un’attività commerciale, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in esubero non devono essere assoggettati ad IVA.
Non trovo la parte che dice che vada registrata come impresa