Art. 10
(Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici)
1 La tariffa individuata sulla base dell’articolo 8 è incrementata, con arrotondamento commerciale alla terza
cifra decimale:
a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), qualora
i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente
decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche
esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni;