Detrazione Irpef 50% su Impianto FV - EnergeticAmbiente.it

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Detrazione Irpef 50% su Impianto FV

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  • #31
    X wolf-Solar. Sottoscrivo quanto tu hai detto con mess. 26. Pero' la tesi di Snapdozier e' sostenibilissima !
    Vorrei sostenere che ,secondo me, le nuove disposizioni per le detrazioni del 36% al 50% si applicano per i pagamenti effettuati dal 26/06/12 al 30/06/13 anche (spero) per lavori inziati prima del 26/06/12 ma pagati dopo tale data.
    Sono le detrazioni del 55% che passano al 50% dal 01/01/13 fino al 30/06/13.
    Ultima modifica di PACE 90; 13-07-2012, 10:57.

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    • #32
      Ho trovato questo artricolo del 2010:
      - l’installazione di un impianto fotovoltaico integrato nel tetto possono, invece, beneficiare: - o della detrazione del 36%, in base all’articolo 1, co. 1 della Legge 27/12/1997, n. 449 - o di una speciale tariffa incentivante per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica.
      legge 1997:
      Art. 1.
      (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)
      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonchè all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
      Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86

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      • #33
        non capisco perchè un solare termico dovrebbe beneficiare del 55% (da luglio 2013) del 50% perchè risparmi sull'acqua calda mentre con un fotovoltaico nob potresti beneficiare almeno del 50% (ex 36%) visto che con la corrente puoi scaldare la stessa acqua ... a meno che non si voglia premiare l'efficienza di trasformazione ...
        Tra l'altro ho ricevuto info che sistemi di riscaldamento elettrici possono beneficiare della detrazione del 50%.
        >>>>
        - Intervento detraibile nell'ambito della "ristrutturazione e recupero edilizio" dell'edificio (Legge 449/1997 e succ. mod. D.L. 201/2011 e D.L. 83 DEL 22/06/2012)
        Detrazione fiscale del 50% fino al 30/06/2013, con un limite massimo di spesa pari a 96.000,00 €
        (50.000,00 € massimo di detrazione netta). Dal 01/07/2013 la detrazione passerà dal 50% al 36%. L'importo di detrazione verrà suddiviso in 10 rate annuali di pari importo.

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        • #34
          Basta fare un interpello all'AdE e vediamo come risponderà......

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          • #35
            confermo quanto citato da "frlfnc":
            la detrazione "ex 36%" c'è sempre stata ma ovviamente in alternativa al conto energia che è sempre risultato più conveniente. Io ci ho pensato anni fa perchè temevo (e temo tuttora) un intervento retroattivo dei nostri governanti sul conto energia (tra l'altro ricordo che mentre prima la detrazione del 36% sia spalmava su 5 anni ora quella del 50% è si maggiore ma si spalma su 10 anni). Le detrazioni mi davano più "fiducia" perchè presenti sul nostro sistema tributario da più anni del conto energia.

            Il dubbio è solo questo: se il legislatore non vuole più incentivare il fotovoltaico interverranno per bloccare la detrazione 50%?
            Se non fosse così per me la detrazione 50% è meglio del conto energia (IV o V che sia) perchè incentiva i piccoli impianti domestici che vedrebbero un ritorno dell'investimento tra i 6/7 anni.

            Attendo con ansia un parere dell'Agenzia delle Entrate ma sarei stupito della non detraibilità.

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            • #36
              ma chi lo fa questo interpello!!
              io non so neanche da dove iniziare, altrimenti mi sarei proposto.
              attendo notizie con ansia!!!!!!
              imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
              imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
              imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt

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              • #37
                Agenzia delle Entrate - Documentazione - Interpello

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                • #38
                  ok, quindi adesso mi tocca farlo l'interpello
                  ma eri dietro l'angolo ad aspettare che qualcuno si proponesse?

                  scherzi a parte, questo week and ci do una occhiata
                  imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                  imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                  imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt

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                  • #39
                    X Heatcliff Rispondo a caldo alla tua "esternazione". L'interpello e' l'unica strada per essere certi di non aver beghe con l' AdE/Fisco.
                    Quindi fare un interpello e' fondamentale.
                    Prima considerazione: lo deve fare un utente che intende attivare questa detrazione fiscale.
                    Secondo me va fatto ai sensi Art.11 lg. 27/07/2000 nr.212. La procedura sembra complessa, ma e' relativamente semplice.
                    Seconda considerazione: l'interpellante oltre che esporre il caso deve esporre anche le proprie tesi giustificanti la detrazione.
                    Qui ci casca l'asino. Non solo c'e da dimostrare l'esattezza dell'interpretazione della legge (sostenibilissima), ma c'e' da dimostrare il " risparmio energetico raggiungendo gli standard di legge!."

                    A questo punto il certificatore Snapdozier dovrebbe intromettersi nella stesura dell'interpello. (scusa SNAP se ti sto coinvolgendo).
                    Ultima modifica di PACE 90; 19-07-2012, 21:41. Motivo: errore scrittura

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                    • #40
                      ma la detrazione del 50% secondo voi vale anche per impianti eolici?

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                      • #41
                        Oggi ho partecipato ad un incontro di presentazione di un software per la certificazioni. A norma della UNI TS 11300 l'energia prodotta dal FV eccedente la necessaria a far funzionare circolatori, pompe e accessori dell'impianto di riscaldamento viene tutta portata in detrazione dal fabbisogno. E' sufficiente quindi fare la certificazione energetica considerando l'impianto FV.-

                        Pubblicata la UNI/TS 11300 parte 4 sulle rinnovabili negli edifici - CASAetCLIMA | Efficienza energetica | Greenbuilding | Architettura sostenibile
                        :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
                        (Albert Einstein):preoccupato:

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                        • #42
                          Originariamente inviato da snapdozier Visualizza il messaggio
                          .. A norma della UNI TS 11300 l'energia prodotta dal FV eccedente la necessaria a far funzionare circolatori, pompe e accessori dell'impianto di riscaldamento viene tutta portata in detrazione dal fabbisogno. E' sufficiente quindi fare la certificazione energetica considerando l'impianto FV.-.
                          Intendi dire che per richiedere ed ottenere la detrazione del 50% o del 55% è sufficiente fare la certificazione energetica considerando l'apporto dell'impianto fv ?

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                          • #43
                            Ag. delle entrate già prevede la cosa

                            Ai sensi dell'art.16/bis del DPR 917 del 1986



                            agenziaentrate_guida_rist_edil.pdf
                            :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
                            (Albert Einstein):preoccupato:

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                            • #44
                              Ho letto la pubblicazione della UNI/TS 11300 parte 4°.
                              Premesso che stiamo parlando della Lg.449 ( 36% ora 50%),e non della lg. 296 (contenimento energetico), tale norma UNI (come scritto nell'articolo) evidenzia che " ....la parte quarta che completa il pacchetto di specifiche tecniche e che ha una particolare importanza perche' sara' di ausilio alle verifiche di legge del sistema edificio-impianto in termini energetici."......
                              Fino ad oggi, per quanto riguarda la detraibilita' fiscale prevista dalla legge 449 e successive modifiche e' consolidata da circolari e risoluzioni riguardo per :
                              Energia termica (solare termico biomasse) Cogenerazione - PDC - teleriscaldamento - Contenimento Energetico.
                              Va precisato che la "concomitanza" di alcune interventi con la lg. 296/2006 fa scattare la comubilita' per la detraibilita'.
                              Fino ad oggi non esiste una norma legislativa e/o risoluzione che possa essere applicata al FTV nel campo della detraibilta' fiscale come risparmio energetico. Evidenzio:
                              1) le considerazioni riportate in calce nell'articolo sopra citato " La parte quarta potra' essere impiegata al fine di valutare il rispetto di regolamenti espressi in termini di obbiettivi energetici dalla legislazione nazionale..... etc. "
                              2) La necessita' di fare chiarezza per il FTV da parte del legislatore e dell' AdE , come e' stato fatto via via per tutte le altre fonti gia' elencate.
                              3) Chiedo scusa, ma mi ripeto, La installazione di un sistema per produrre e utilizzare la propria energia elettrica prodotta ( FTV / EOLICA / IDRO ) con quale normativa e prassi consolidata riesco a dimostrare il Risparmio Energetico secondo gli Standard di legge ?
                              Ultima modifica di PACE 90; 20-07-2012, 17:15. Motivo: impaginazione

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                              • #45
                                Con termolog l'energia eccedente il fabbisogno dei sistemi di climatizzazione viene portata tutta in detrazione dal fabbisogno energetico della casa.
                                :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
                                (Albert Einstein):preoccupato:

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                                • #46
                                  Originariamente inviato da snapdozier Visualizza il messaggio
                                  Con termolog l'energia eccedente il fabbisogno dei sistemi di climatizzazione viene portata tutta in detrazione dal fabbisogno energetico della casa.
                                  scusa potresti essere meno ermetico estendendo un pò le frasi così capiamo (o perlomeno capisco) meglio ?
                                  Chiedo troppo se ci fai un riassunto del tuo punto di vista sull'argomento ?
                                  Grazie

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                                  • #47
                                    Semplicemente a livello di UNI 11300 l'energia fotovoltaica è energia elettrica, quindi con fattore inverso di 2.13 di energia attiva per l'unità abitativa. Si porta quindi come miglioramento energetico anche la quota non direttamente usata nella climatizzazione.
                                    :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
                                    (Albert Einstein):preoccupato:

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                                    • #48
                                      Originariamente inviato da snapdozier Visualizza il messaggio
                                      Semplicemente a livello di UNI 11300 l'energia fotovoltaica è energia elettrica, quindi con fattore inverso di 2.13 di energia attiva per l'unità abitativa. Si porta quindi come miglioramento energetico anche la quota non direttamente usata nella climatizzazione.
                                      Un po' intuisco (non sono un tecnico) ma sembrerebbe un buon punto a favore della possibile detraibilità.
                                      Purtroppo nemmeno i nostri legislatori sono tecnici quindi chissà cosa pensano!!!
                                      Ultima modifica di maxernet; 20-07-2012, 22:11. Motivo: correzione errore ortografico

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                                      • #49
                                        si sono solo tecnici di finanza e non tecnica.

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                                        • #50
                                          sorry: ho posto un quesito già sviluppato poco sopra
                                          Ultima modifica di maxernet; 21-07-2012, 11:31. Motivo: post inutile

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                                          • #51
                                            Comunque è fondamentale capire se questa detrazione si può fare o meno, in quanto davvero è la chiave per continuare con gli impianti di piccola taglia. Leggendo il decreto sviluppo, sembrerebbe di si. Solo che in Italia è facilissimo dire di no.. frugando tra le righe e prendendo le interpretazioni più restrittive... tra leggine, elenchi vari e altra roba del genere. Se il fotovoltaico non era nella lista degli interventi che davano diritto al 55% di detrazione, perché automaticamente dovrebbero essere esclusi anche ora???? Sinceramente sono convinto che si possa procedere in base al decreto e ai suoi richiami, tuttavia è un attimo per l'AdE dire che non rientrano... spero di essere smentito

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                                            • #52
                                              Qui c'è il link dell'indirizzo a cui porre il quesito all'ENEA, che sviluppa i temi tecnici per l'AdE. Rispondono, ma solo nelle "finestre" previste.

                                              Io domattina scriverei così:

                                              Spett.le servizio informazioni ENEA:

                                              Sono a porVi un quesito in relazione all''art. 16 bis, comma 1 lettera h, introdotto dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. "Salva Italia").


                                              Si osserva come l'articolo introduca una decisa innovazione rispetto al quadro precedentemente individuato dai disposti normativi, non solo rendendo permanenti le detrazioni del 36% per le ristrutturazioni edilizie, ma introducendo al comma 1 lettera h una nuova definizione di interventi compatibili.


                                              Nello specifico l'art. 16 bis, comma 1 lettera h, individua interventi:

                                              "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia";




                                              Considerato che:


                                              - l'energia elettrica prodotta attraverso un impianto fotovoltaico può essere utilizzata per la climatizzazione invernale/estiva tramite pompe di calore, conseguendo risparmi energetici, documentabili.


                                              - in base alla norma UNI 11300 l'energia fotovoltaica è energia elettrica, quindi con un fattore inverso di 2.13 di energia attiva per unità abitativa.
                                              Si porta quindi come miglioramento energetico anche la quota non direttamente usata per la climatizzazione, anche questa documentabile.


                                              Una volta ribadita l'incompatibilità tra forme di detrazione fiscale e altre forme di incentivazione (i c.d. conti energia, CE), già mostrate come alternative entrambe praticabili dal testo del 1° e 2° CE,


                                              preso atto, inoltre, del fatto che questi ultimi meccanismi di ristoro dei costi d'acquisto degli impianti fotovoltaici stanno per esaurire la loro applicabilità, con lo scadere del IV e V CE,




                                              Si ritiene che lo spirito e la lettera del nuovo testo di legge del dicembre 2011 comprenda senza alcun dubbio gli impianti fotovoltaici a servizio delle abitazioni, essendo soddisfatti i criteri del risparmio energetico, dell'uso di fonti rinnovabili, e della documentabilità tecnica dei risparmi conseguiti.




                                              Di quanto sopra affermato si chiede conferma e, diversamente, in base a quali argomentazioni gli impianti fotovoltaici al servizio delle abitazioni possano essere esclusi dalla definizione di legge:
                                              "opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia".

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                                              • #53
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                                                ENEA - Efficienza energetica

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                                                • #54
                                                  Ho inviato il quesito, con qualche modifica nel testo sopra. Vediamo la risposta. In ogni caso, nella guida dell'ENEA punto 34 di:

                                                  http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf

                                                  si dichiara già la compatibilità del fotovoltaico, in alternativa all'incentivo, con la detrazione del 36%, che oggi è al 50.

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                                                  • #55
                                                    Originariamente inviato da marokun Visualizza il messaggio
                                                    Ho inviato il quesito, con qualche modifica nel testo sopra. Vediamo la risposta. In ogni caso, nella guida dell'ENEA punto 34 di:

                                                    http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf

                                                    si dichiara già la compatibilità del fotovoltaico, in alternativa all'incentivo, con la detrazione del 36%, che oggi è al 50.
                                                    grazie !
                                                    tienici informati degli esiti per cortesia.
                                                    Saluti

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                                                    • #56
                                                      Sicuramente! tra l'altro, come diceva giustamente snapdozier - che aveva già capito tutto correttamente - l'ex 36% non è di competenza loro, quindi non ci dovrebbe essere nessun obbligo di mandare la micidiale documentazione che è prevista per il 55%.
                                                      Per come la vedo io potrebbe perfino bastare la produzione stimata annua, in autocertificazione.

                                                      Ho nel frattempo fatto un po' di simulazioni, e già oggi - se per esempio si fa un impianto un po' sovradimensionato rispetto all'autoconsumo istantaneo - la formula scambio + detrazione è PIU' conveniente del V conto!!

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                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da marokun Visualizza il messaggio
                                                        Sicuramente! tra l'altro, come diceva giustamente snapdozier ........
                                                        Ciao anch'io avevo mandato una mail all'Agenzia delle Entrate e guarda cosa mi hanno risposto:

                                                        L'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non è un intervento incentivato con la detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto quando l'articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, parla di "pannelli solari" incentiva solo quelli "per la produzione di acqua calda". L'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di elettricità non può rientrare neanche negli interventi di riqualificazione energetica, che consentono di ottenere un valore "di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno" il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (articolo 1, comma 344, Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007), in quanto non "è possibile conseguire un risparmio energetico mediante la installazione di impianti volti alla produzione di energia" (risoluzione agenzia delle Entrate 20 maggio 2008, n. 207/E). Quindi, non essendo possibile beneficiare sullo stesso impianto contemporaneamente della detrazione fiscale e della "tariffa incentivante" per l'elettricità, non si pone nemmeno il problema della sua cumulabilità (articolo 6, decreto 19 febbraio 2007). Nei particolari casi di "sistemi termodinamici a concentrazione solare" per la "produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica", comunque, le spese sostenute per la loro installazione possono fruire dell'agevolazione del 55% "per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica", calcolando la quota di spesa detraibile "in misura percentuale sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto" (risoluzione agenzia delle Entrate 7 febbraio 2011 n. 12/E).
                                                        Invece, possono essere agevolati con la detrazione del 36% gli interventi relativi "al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia" (Legge 9 gennaio 1991, n. 10; dpr 26 agosto 1993, n. 412), come, ad esempio, gli impianti ad energia solare, eolica, idraulica, la coibentazione degli edifici, l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento e di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. L'installazione di pannelli fotovoltaici, per la produzione dell'energia elettrica, quindi, può rientrare nell'agevolazione, ma in questo caso l'elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto conto energia, le cui tariffe sono state aggiornate dal decreto 19 febbraio 2007.
                                                        Si ricorda, però, che l'articolo 9, comma 4, decreto Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (fotovoltaico) prevede che le "tariffe incentivanti" per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 6, decreto 19 febbraio 2007) e il premio aggiuntivo per gli "impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia" (articolo 7) non siano "applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale" del 36% sulle ristrutturazioni edilizie (articolo 2, comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).





                                                        Agenzia delle Entrate
                                                        Direzione Provinciale di Venezia
                                                        Ufficio Territoriale di San Donà di Piave
                                                        Via C Battisti 63 - 30027 San Donà di Piave (Ve)

                                                        Spero possa essere di aiuto, quindi se non chiedo il C.E. posso chiedere il 36% ora 50%, almeno così mi pare di capire.

                                                        n.b. Attenzione però che l'addetto dell'agenzia territoriale mi ha detto di aspettare la risposta al quesito inviato alla Sede Centrale che deve valere per tutti gli uffici, quindi consiglio di aspettare la risposta al tuo quesito.
                                                        Ultima modifica di frlfnc; 25-07-2012, 10:06.
                                                        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86

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                                                          Esatto: dovrebbe essere esattamente così.
                                                          Si poteva già prima (il 36%), ora è solo ulteriormente confermato con il 16 bis, e fino a giugno è al 50%.
                                                          Aspetto solo la conferma dall'ENEA per il quesito che ho inviato stamattina, ma dovremmo proprio esserci.

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                                                          • #59
                                                            Bene , si prospetta come cosa ovvia.... a questo punto si puo' installare anche meno 1kw. e scaricarlo al 50% , basta fare progetto e domanda enel , direi che in condomino dove non ci sono grosse superfici necessarie potrebbero bastare anche 500w.... con 3-4mq.......
                                                            AUTO BANNATO

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                                                            • #60
                                                              Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                                                              Ciao anch'io avevo mandato una mail all'Agenzia delle Entrate e guarda cosa mi hanno risposto:

                                                              Si ricorda, però, che l'articolo 9, comma 4, decreto Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (fotovoltaico) prevede che le "tariffe incentivanti" per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 6, decreto 19 febbraio 2007) e il premio aggiuntivo per gli "impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia" (articolo 7) non siano "applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale" del 36% sulle ristrutturazioni edilizie (articolo 2, comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).
                                                              Grande, è esattamente quello che ricordavo io, ed è il motivo per cui non mi aspetto cose diverse adll'Agenzia delle Entrate

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