Art. 11- Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
1. Per i prodotti assoggettati ad accisa e immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l’accisa è dovuta nello Stato membro in cui vengono acquistati.
2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a. bevande spiritose, 10 litri;
b. prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c. vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d. birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le
disposizioni di cui all’art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali (ndr - da sostituire quindi con
«prodotti energetici») trasportati
dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico.
È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali (1), dai contenitori per usi speciali o
dall’eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.
(1)
Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e
la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante,
nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.»
(come da agg. Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.26)