CITAZIONE
Art. 41
(Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924)
Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni. La multa è commisurata oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa lavorazione, o co-munque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all’accertamento. Le parti dell’apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.
3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all’ufficio tecnico di finanza e da esso verificati.
4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.
5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.
CITAZIONE
Art. 21
(Artt. 1 e 17 DL. n. 331/1993 - Art. 11 DL. n. 688/1982)
Prodotti sottoposti ad accisa
1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti (1):
a) benzina (codice NC ....);
b) benzina senza piombo (codice NC ...);
c) petrolio lampante o cherosene (codice NC ....);
d) oli da gas o gasolio (codice NC ....);
e) oli combustibili (codici NC ....);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC ....);
g) gas metano (codice NC ......).
2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l’aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorchè siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:
a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;
c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;
e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.
I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l’imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.
5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E’ tassato, inoltre, con l’aliquota d’imposta prevista per l’olio minerale equivalente qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l’aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato “biodiesel”, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. E’ esentato dall’accisa un contingente annuo di tonnellate 125 mila di “biodiesel”. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono definiti i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all’origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori. Per il trattamento fiscale del “biodiesel” destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 61.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.