CITAZIONE (remtechnology @ 21/1/2008, 11:30)
La legge 46/90 sugli impianti elettrici definisce le figure professionali, non c'è molto da definire è tutto chiaro.
Un impianto FV è un impianto quindi :
- si a ingegnere se il profilo è coerente all'iscrizione all'Ordine (Ambientale no)
- si a perito se iscritto all'albo relativo, un termotecnico non sono sicuro
- si a elettricista iscritto alla Camera di Commercio se l'impianto non richiede il progetto.
- no a Architetto e Geometra
Non ho deciso io ma la 46/90 ha ormai 18 anni suonati e un FV è un impianto elettrico...
Su chi lo impesce è sempre un problema di responsabilità se io affido un lavoro a te (ignorando la legge e quindi essendo colpevole) e tu mi progetti un impianti e prende fuoco la casa di chi è la responsabilità.Purtroppo del committente che non applicato il buon senso del padre di famiglia, compito suo controllare se il professionista non era competente, e colpevole il professionista che ha firmato cose che non poteva.
Per non sbagliare oltre al lavoro dove gestisco impianti di media grossa potenza (da 3 kW a 2 MW) sia ci consumo che di produzione a casa mia che sto ristrutturando:
- Progetto : Architetto
- Cementi e calcoli strutturali : Ingnegnere Civile iscritto all'Ordine
- Termotecnico : perito termotecnico iscritto
- Impianto elettrico : impiantista iscritto alla CCA
- Fotovoltaico 3 kWp: acquisto, installazione, progetto, certificazione inclusa nel prezzo pattuito da una ditta abilitata con tecnico interno, perito elettrotecnico con timbro e firma
Io cosa sono ?
Perito Elettrotecnico e gli ho rotto l'anima a tutti ...;-)
Ciao a tutti
Rem
a dire il vero (diciamo che io l'ho letta) la 46/90 e il relativo regolamento attuativo sono proprio carenti per cio' che concerne la definzione di competenza in materia di impianti....
CITAZIONE (maufv @ 21/1/2008, 13:43)
Un impianto Fv sotto i 20 kWp non è un impianto industriale,
allora un impianto civile, quindi anche un ingegnere triennale civile o ambientale (fanno parte dello stesso ordine professionale) può firmare.
La L.46/90 non prevede la figura dell'ingegnere triennale. Tale figura è nata dopo, prima ancora diploma universitario ma sempre dopo il 90.
Il committente si affida al professionista, non può sapere cosa può fare o no.
Dalle mie parti il privato ragiona cosi: Geometra cosa poca, architetto di più, ingegnere il più costoso.
Per esperienza personale ne ho visti firmare più di uno.
P.S. Non sono un ingegnere triennale.
Saluti.
concordo pienamente con te....
l'impiantoFV sotto i 20 kW è un impianto non industriale (e secondo il DPR 328/2001) l'ing. civile-ambientale puo' progettarlo cosi' come analogamente puo' progettare un impianto elettrico, di climatizzazione estiva ed invernale,...in ambito civile edile...(- questi ultimi sono per definizione "impianti tecnici per l'edilizia"-)
L'impianto sotto i 20 kW (impianti NON industriali secondo il DM 19/02/2007) ed in particolare gli impianti FV non adibiti alla produzione e vendita ma bensi' allo scambio sul posto e prevalentemente utilizzatori e parzialmente produttori - insomma utenti pèassivi ed attivi per la rete (norme CEI) - asserviti ad edifici civili ed assimilabili sono alla portata tecnica di un ing. civile-ambientale (3+2) e francamente non vedo alcun motivo per cui non possano essere progettati da un ing. civile-ambientale; (con rispetto per i periti) ma sinceramente le competenze di un ing. che abbia pure conseguito la specialistica in ambito civile-ambientale non sono proprio da meno di un perito...anzi... (...in particolare vengono sostenuti esami in Fisica Tecnica, Tecnica del Controllo ed Elettrotecnica - e ribadisco sono esami universitari);
discorso diverso riguarda invece i grossi impianti adibiti alla produzione e vendita (impianti industriali) ovvero l'officina elettrica (ordine delle centinaia di kW e dei MW) vale a dire la centrale elettrica di produzione e conversione, con annesse e connesse cabine di trasformazioneconversione, regolazione, trasporto,distribuzione ed utilizzazione, dove l'esclusiva competenza è degli ing. afferenti al settore industriale (vedi DPR 328/2001)