Art. 9.
Condizioni per la cumulabilita' di incentivi
1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o
comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo
dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il
premio di cui all'art. 7 sono applicabili all'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati
concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria
in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione
anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile
dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine
e grado o una struttura sanitaria pubblica.