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  1. #1
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    Predefinito Perimetro di sicurezza, distanza da "vicini", confini, ecc. mini-micro eolico

    In base alle normative vigenti e quelle della finanziaria 2008 quali sono le distanze da rispettare dai terreni dei vicini...

    In rete ho trovato che un impianto anche <= a 60 KW deve distanziare:
    -- 300 mt dalle case dei vicini
    -- almeno 30 metri dall'impianto del proponente
    -- almeno la dimensione del diametro delle pale dal terreno del vicino senza case

    Ecco il mio dubbio:
    cosa si intende per casa ? se nel terreno del vicino c'è una lamia o un trullo o una edificio adibito a deposito o rifugio animali o abitazione saltuaria senza alcun domicilio di persone fisiche, questi tipi diimmobili devono essere considerate Case ??

    Grazie per le eventuali risposte
    Ciao

  2. #2
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    Predefinito Distanze dai confini

    Buongiorno
    Qualcuno sa le distanze ( amministrative ) necessarie per installare aerogeneratori ( parliamo di minieolico =< 200 kw ) ?

    Sicuramente le pale non possono spazzare l'aria confinante , quindi per una turbina ad esempio da 30 metri di diametro l'appezzamento dev'essere minimo 30 metri di larghezza , ipotizzandola centrale.
    Mi sovviene però un dubbio.. non sarà necessario mantenere distanza tale che il complesso pala + sostegno non possa danneggiare la proprietà limitrofa ? Ad esempio quindi per un palo da 40 metri + rotore raggio 15 , 40+15 = 55 metri ? Avete esperienze in merito ?
    Io ho ricevuto una mail di Jonica in cui richiedono distanze di 30 metri dai confini per installare pale con rotore da 10 di diametro su pali da 18/24 mt..

    Ed ancora: distanze da strade e da altre pale di altrui proprietà ? Dubito che i singoli PRG dei paesini abbiano normato in merito ..
    Ma se esistono distanze del genere con un semplice minieolico da 3 kw potrei bloccare una fascia di km per il grande eolico!

    Qualcuno mi illumina mentre poseguo le ricerche ?

  3. #3
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    La distanza dai confini è quella che dici tu, quindi, nel tuo caso 15 metri. Non so se però esistono normative locali in materia.
    Per la distanza dalle strade in alcune regioni, per il grande eolico, ci sono norme specifiche. In Toscana, per esempio, non ci sono e quindi, di norma si tiene la proiezione a terra delle pale.
    Ricorda che gli impianti eolici sono dichiarati, dalla legge, di "pubblica utilità, incontingibili ed urgenti" e quindi godono delle norme per altri impianti di pubblica utilità (tralicci ecc.).
    Poi per questo tipo di impianto (20 KW) basta la DIA e quindi eventuali osservazioni verranno fatte dal Comune.

  4. #4
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    Il centro della torre fa distanza dal confine, quindi a livello urbanistico comunale basta rispettare quella distanza.
    Però l'area spazzata dall'aerogeneratore deve essere tutta dentro la tua proprietà.
    Se hai dubbi contatta info@jonicapower.it

  5. #5
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    confermo con quanto riportato sopra, il raggio d azione della pala in movimento deve stare nella tua proprieta.

  6. #6
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    Il generatore eolico ha 200 kw di potenza e il luogo di installazione è la Basilicata.

    Le norme relative alle distanze sono contenute nel PIEAR regionale.

    * la procedura di DIA si applica ai soli impianti di microgenerazione da fonte eolica purchè distanti l’uno dall’altro di almeno 500 m. in linea d’aria, salvo sia lo stesso proponente e/o proprietario nel qual caso si applica la procedura ordinaria.


    * Distanza minima da edifici subordinata a studi di compatibilità acustica, di Shadow-Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere inferiore a 200 metri;
    * Distanza minima da strade statali ed autostrade subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza ùnon deve essere inferiore a 200 metri;
    * Distanza minima da strade provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 100 metri;
    * la distanza trasversale minima fra aerogeneratori sia pari a 3 diametri di rotore (per distanza trasversale si intende la distanza intercorrente fra gli assi delle torri di due aerogeneratori in direzione ortogonale al vento prevalente);
    * la distanza minima longitudinale tra le file sia pari a 5 diametri di rotore (per distanza longitudinale si intende la distanza intercorrente fra gli assi delle torri di due aerogeneratori in direzione parallela al vento prevalente);
    * Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell’ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99 pari a 500 m previa verifica di compatibilità acustica e mancanza di effetti di Shadow-Flickering in prossimità delle abitazioni;


    Dovrebbe essere tutto qui. Va considerato anche qualcos'altro, relativamente alle distanze? Spero proprio che sia tutto qui!

  7. #7
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    L'illegalità è nel primo capoverso. La DIA si applica a tutti gli aerogeneratori fino a 60 kW per legge nazionale.
    Fatti scrivere il contrario.

  8. #8
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    Quote Originariamente inviata da enzoraspolli Visualizza il messaggio
    L'illegalità è nel primo capoverso. La DIA si applica a tutti gli aerogeneratori fino a 60 kW per legge nazionale.
    Fatti scrivere il contrario.
    Riporto dal PIEAR
    codice:
    1.2.2.Gli impianti di piccola generazione. 
    
    Ai fini del presente Piano, gli impianti eolici sono classificati di piccola generazione se soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
    
    a)    potenza nominale massima complessiva inferiore a 1 MW;
    
    b)    numero massimo di 5 aerogeneratori.
    
    
    1.2.2.1 Impianti di potenza nominale fino a 1 MW. 
    
    Per tali impianti si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sue successive modificazioni.
    La D.I.A. deve essere presentata al Comune territorialmente competente, nonché all’Ufficio competente della Regione Basilicata, allegando, in aggiunta a quanto previsto dal richiamato T.U. ...
    Quindi quanto previsto dal PIEAR è illegale e non può essere applicato???

  9. #9
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    Io credo che l'illegalità sia in chi applica regolamenti restrittivi.. tipo Liguria che esige VIA ad ogni costo.. se la Basilicata dice 200 KW come minieolico è un problema ?

  10. #10
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    Certamente no, ora per esempio la Toscana ha portato a 100 KW.
    Solo che molti Comuni non applicano la legge.

  11. #11
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    Quote Originariamente inviata da enzoraspolli Visualizza il messaggio
    Certamente no, ora per esempio la Toscana ha portato a 100 KW.
    Solo che molti Comuni non applicano la legge.
    Addirittura 100 ?
    Sul sito della Regione parlano sempre di 60 ..

    Regione Toscana: La tecnologia eolica, il mini eolico, il micro eolico, l’eolico off shore

  12. #12
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    LEGGE REGIONALE N. 71 DEL 23-11-2009
    REGIONE TOSCANA
    Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
    (Disposizioni in materia di energia).

    Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
    N. 50

    del 27 novembre 2009

  13. #13
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    Predefinito Perimetro di sicurezza

    Buongiorno , volevo porvi una domanda :
    Se esiste un perimetro di sicurezza in cui un generatore eolico deve stare ,mi è stato chiesto da una persona che ha intenzione di installare un generatore alto 18mt (25mt altezza max alle punte delle pale ) con il palo vicino al capannone adiacente con uno scarto di altezze in basso tra pale e tetto di pochi metri .
    Sapete dove cercare le normative che esistono in materia ?
    sulla locazione e posa di tali apparati?
    Scusate le domade molto elementari ma non mi era mai capitato..
    Ringrazio anticipatamente.

  14. #14
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    in effetti questa discussione interessa anche me , peccato che non ci sia nessuno ferrato in materia che possa rispondere .

  15. #15
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    Buongiorno a tutti,
    nn si tratta di essere ferrati in materia.......
    L'argomento e' talmente vasto e variegato che diventa impossibile avere una risposta che vada bene per ogni situazione.
    L'unico Ente che puo' e deve inizialmente rispondere alla domanda e' l'ufficio tecnico del Comune ma tenete conto che ogni Comune, Provincia e Regiona ragiona, purtroppo, in modo autonomo e con proprie norme.
    A dimostrazione dell'incertezza ed a solo titolo d'esempio vi pongo questa domanda : i 300 m o i 100 m (nn importa il valore) da mantenere da dove si si misurano? :

    a) dal centro della torre
    b) dall'esterno della torre
    c) dalla proiezione del diametro della pale sul terreno.

    Per me la risposta e' c) ma questo le norme nn lo chiariscono, figuriamoci il resto ..............
    ciao car.boni
    Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

  16. #16
    cat
    cat non è in linea
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    la normativa regionale sarda parla di distanza dal confine pari alla misura dell'altezza totale della torre e non dal raggio d'azione delle pale

  17. #17
    Monumento
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    Quote Originariamente inviata da cat Visualizza il messaggio
    la normativa regionale sarda parla di distanza dal confine pari alla misura dell'altezza totale della torre ...........


    Ciao Cat,
    va bene come valore di misura ma la mia domanda ha sempre, come risposta, le tre opzioni..........
    ciao car.boni
    Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

  18. #18
    cat
    cat non è in linea
    Pietra Miliare
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    Predefinito

    da LR.2 29maggio 2007 questo per l'eolico copio incollo:
    2.1 Distanza delle turbine dal perimetro dell’area urbana
    Ogni turbina dello schieramento costituente l’impianto eolico deve distare almeno 1000 metri dall’”edificato
    urbano”, così come definito dall’art.63 delle NTA del PPR e perimetrato nella cartografia allegata al piano, o,
    se più cautelativo, dal confine dell’area edificabile del centro abitato come definito dallo strumento
    urbanistico comunale in vigore al momento del rilascio della autorizzazione alla installazione.
    2.2 Distanza della turbina dal confine di proprietà di una tanca
    La distanza minima di una turbina dal confine della tanca in cui ha la fondazione è pari alla lunghezza del
    diametro del rotore, a meno che non risulti l’assenso scritto ad una distanza inferiore da parte del
    proprietario confinante.
    2.3 Distanza da strade provinciali o nazionali e da linee ferroviarie
    La distanza di una turbina da una strada provinciale o statale o da una linea ferroviaria deve essere
    superiore a 200 metri.

    qualcuno chiedeva di distanze dalle abitazioni sempre per eolico copio e incollo:
    4.3.3 Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali
    Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà
    rispettare una distanza pari a:
    · 300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza
    continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);
    · 500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza
    continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione
    residenziale di carattere stagionale;
    · 700 metri da nuclei e case sparse nell’agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all’art.
    82 delle NTA del PPR;

    questo per il minieolico, il minieolico in sardegna era inteso fino a 30kwp le stesse regole sono state applicate poi fino ai 60kwp anche quà copio incollo:
    2. La distanza minima dell’aerogeneratore dalle abitazioni dovrà risultare pari a minimo 4 volte l’altezza
    della torre, esclusi gli edifici di proprietà del proponente dove la distanza potrà ridursi a 15 metri
    (nessun limite per il microeolico); il proponente dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di
    legge in materia di inquinamento acustico, pena il “fermo” dell’impianto;
    3. L’allacciamento alla rete elettrica dovrà avvenire esclusivamente in bassa tensione e mediante
    cavidotto opportunamente interrato;
    4. Le macchine di altezza superiore ai 20 metri al mozzo non dovranno essere installate in
    corrispondenza di rotte migratorie;
    5. La distanza dai confini di proprietà dovrà essere almeno pari all’altezza della torre;
    6. La distanza da strade di pubblico accesso (comunali, provinciali e statali) dovrà essere al minimo
    pari al raggio del rotore e dovrà comunque rispondere agli adempimenti normativi in termini di
    “fasce di rispetto” dalle strutture stradali così come definite da decreto legislativo 30 Aprile 1992 n.
    285 - “Nuovo codice della strada” e s.m.i., nonché dal decreto del Presidente delle Repubblica 16
    dicembre 1992, n. 495, - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
    e s.m.i.;
    27/
    sicuramente ogni regione avrà applicato regole differenti, aggiungo che siamo in attesa di un nuovo regolamento, pertanto questi parametri potrebbero essere modificati o ppure no

  19. #19
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    molto bene cat, risposta esaustiva.

    anche io avrei risposto esattamente come te.
    per il momento queste sono le disposizioni legislative, ed a mio avviso, non mi sembrano nemmeno troppo restrittive almeno sulla sardegna.

    Saluti

  20. #20
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    ciao a tutti che distanza bisogna rispettare da impianti Eolici da 1 Mw per l'installazione di un mini eolico in puglia?
    quale legge relolarizza le distanze in puglia dalle strade case ecc...?

  21. #21
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    L'uscita delle linee-guida ha risolto (in teoria) tutti i problemi.
    Tutti i regolamenti comunali, provinciali ecc. sono aboliti.
    Quelli regionali debbono essere fatti ex novo e non possono dettare norme apodittiche e generalizzate.
    Secondo me non possono proprio legiferare nel settore dell'eolico sotto 60 KW ed il perchè l'ho già detto nella discussione apposita.
    Ovviamente siamo in Italia e grazie al "federalismo" la confusione regnerà sovrana.
    P.S. ho avuto un colloquio con l'Ass. Briano della Regione Liguria e mi è sembrata pienamente daccordo a favorire il mini-eolico, iniziando a considerare abrogata quella assurda richiesta dell'Ufficio VIA di cui si diceva prima.

  22. #22
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    Quote Originariamente inviata da enzoraspolli Visualizza il messaggio
    L'uscita delle linee-guida ha risolto (in teoria) tutti i problemi.
    Tutti i regolamenti comunali, provinciali ecc. sono aboliti.
    Quelli regionali debbono essere fatti ex novo e non possono dettare norme apodittiche e generalizzate.
    Secondo me non possono proprio legiferare nel settore dell'eolico sotto 60 KW ed il perchè l'ho già detto nella discussione apposita.
    Ovviamente siamo in Italia e grazie al "federalismo" la confusione regnerà sovrana.
    P.S. ho avuto un colloquio con l'Ass. Briano della Regione Liguria e mi è sembrata pienamente daccordo a favorire il mini-eolico, iniziando a considerare abrogata quella assurda richiesta dell'Ufficio VIA di cui si diceva prima.
    Non posso che concordare pienamente con quanto sostenuto da Raspolli. La legge così dice.

  23. #23
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    Salve, qualcuno saprebbe darmi informazioni sulle distanze da tralicci di alta tensione e da strada provinciale per l'installazione di una torre da 200 kw a 40 m?

  24. #24
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    dimenticavo di specificare che sono in Puglia e precisamente nella provincia di Foggia


 

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