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Minieolico Puglia - dia

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  • #31
    c'è qualcuno che saprebbe darmi un riferimento a una legge o vincoli richiesti per l' installazione di una pala con un'altezza d 24 m nelle vicinanze di un ripetitore?? ... grazie a presto...

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    • #32
      Mister WIND, per un mini-eolico il problema non sussiste sul piano pratico, ma esiste, purtroppo su quello burocratico.
      Credo che tu debba allegare alla DIA il parere dell'Autorità per le Telecomunicazioni (metti in conto 4 mesi perchè per loro non sembra valere la legge dello Stato sulla certezza dei tempi amministrativi).
      Colgo l'occasione per comunicare che dopo il primo lotto di 5 turbine, ormai collocate, è quasi ultimata la costruzione del secondo lotto di 6 Libellula nello stabilimento di Prato.
      Per chi è interessato all'acquisto la visita possibile previo appuntamento. Poi ognuno decide come vuole.

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      • #33
        Originariamente inviato da FabrizioCo Visualizza il messaggio
        Sicuramente, secondo il parere mio e di alcuni sviluppatori con cui sono in contatto, l'autorizzazione necessaria è la dia. Allego tuttavia due pagine estratte dal Bollettino Ufficiale della Regione Puglia che mi hanno suscitato qualche perplessità.

        Se devo realizzare un cavidotto con trasformatore a palo per collegare una turbina di potenza 60 kWp installata in Puglia alla rete elettrica, è sufficiente una dia?

        Grazie
        Posso consigliare a tutti quanti le turbine della Jonica Impianti (JIMP25 e JIMP60 sito www.jimp.it). Made in Italy a 360° dalla progettazione, fabbricazione, installazione e manutenzione. E' leader europeo come numero di Installazioni. Per l'installazione se non ci sono vincoli basta una semplice DIA.
        Daniele

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        • #34
          Non male, dai. Sembra che le turbine in "gara" siano Libellula, Jimp ed Eolart. Che "vinca" il migliore!
          Noi abbiamo scelto Eolart ed oltre a proporla con la formula "chiavi in mano" ne monteremo una di nostra proprietà entro la fine del 2011. Per ora abbiamo ottenuto il punto di connessione e proprio ieri abbiamo accettato il preventivo, con il pagamento della prima quota. Nella sezione "Chi Sono" del mio blog racconterò come procede la realizzazione

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          • #35
            Ciao Fabrizio,se non troppo indiscreto potresti dirmi quanto vi è costata la connessione.Conoscendo dove installerete la macchina è sicuro un ottimo investimento.

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            • #36
              Originariamente inviato da FabrizioCo Visualizza il messaggio
              Non male, dai. Sembra che le turbine in "gara" siano Libellula, Jimp ed Eolart. Che "vinca" il migliore!
              Noi abbiamo scelto Eolart ed oltre a proporla con la formula "chiavi in mano" ne monteremo una di nostra proprietà entro la fine del 2011. Per ora abbiamo ottenuto il punto di connessione e proprio ieri abbiamo accettato il preventivo, con il pagamento della prima quota. Nella sezione "Chi Sono" del mio blog racconterò come procede la realizzazione

              In Bocca al Lupo! Comunque anche Jonica fa il chiavi in mano!

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              • #37
                [QUOTE=FabrizioCo;119163134]Riporto email di risposta che ho avuto dalla Regione. Si va in dia, ho avuto anche l'ultima conferma. Avanti tutta!!!!

                1. La risposta è affermativa ma la taglia deve essere inferiore a 60 kW (ad esempio 59,5 per intenderci)
                2. Le linee guida nazionali indicano chiaramente che le opere elettriche di connessione rientrano nella DIA, però il Comune dovrà valutare i parere che è necessario acquisire e può indire una Conferenza di Servizi; nel caso in esame, che comprende interventi anche sulla media tensione come il trasformatore su palo, il Comune dovrebbe rifarsi alla L.R. 25/2008 e chiedere quindi il parere alla provincia, ispettorato telecomunicazioni ecc.

                Mi interessa approfondire questo argomento, per cui riporto il mio punto di vista. Da sottolineare innanzitutto che è uscito il Decreto Romani (D.Lgs 28/2011 del 03/03/2011) che per gli impianti sottosoglia (rispetto a quelle indicate nella Tabella A del D.Lgs 387/2003 per le varie fonti rinnovabile, 60 kw in particolare per l'eolico) ha introdotto la PAS, Procedura Abilitativa Semplificata. Essa è una specie di DIA, ma specifica per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, tant'è che una delle sue caratteristiche è proprio quella di autorizzare contemporaneamente sia l'impianto di produzione che quello di connessione (e infatti alla PAS da presentare al Comune, tra l'altra documentazione, va allegata anche quella rilasciata dal gestore di Rete e che riguarda la connessione in Rete dell'impianto).
                Ciò detto nel caso specifico di un impianto eolico da 60 kW, come è noto, il punto di connessione rilasciato dal gestore di Rete è un punto di connessione in BT. A questo punto quindi sarebbe necessario distinguere due casi
                1) Il gestore di rete da come connessione un punto su linea BT esistente. In questo caso con la sola PAS si autorizza sia l'impianto di produzione che il tratto di linea per connettere l'impianto all'esitente linea BT.
                2) Il gestore di rete dice che per connettere la nostra pala da 60 kW è necessario potenziare la rete per cui si rende necessario realizzare un nuoto tratto di linea MT che culmini, per esempio, con un palo con trasformatore da installarsi nelle immediate vicinanze della pala eolica. In questo caso con la PAS si autorizzano l'impianto di produzione (la pala eolica) e il solo tratto di connessione fino al palo con trasformatore (giacchè come ricordato all'inizio la connessione di 60 kW è prevista in BT), mentre è da autorizzarsi con altro titolo il nuovo tratto di linea MT previsto per la connessione dal Gestore. In Puglia questo si autorizza attraverso quanto indicato nella L.R. 25/2009. Infine, ultima precisazione, quando si parla di connessione in BT il produttore non può chiedere di realizzare il potenziamento dell'impianto di rete (nell'esempio di cui sto parlando: il nuovo tratto di linea MT) al Gestore. Tuttalpiù può accollarsene, e assolutamente conviene farlo da un punto di vista delle tempistiche, l'ottenimento delle autorizzazioni...ma la realizzazione spetterà sempre al Gestore.

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                • #38
                  Arcangelo, esatto tutto quello che dici, secondo me. Specie l'ultima osservazione.

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                  • #39
                    Buongiorno...
                    Sempre in tema di minieolico (o ancora più precisamente di impianti eolici da autorizzare in DIA-PAS), e sempre in tema di iter autorizzativo, volevo chiedere agli amici del forum indicazioni (magari con riferimenti a norme laddove presenti) se esistono:
                    1) Distanze minime di una torre eolica rispetto alle strade (nei diversi casi: vicinale, comunale, provinciale, statale, autostrade)
                    2) Distanze minime di una torre eolica rispetto a fabbricati (nei casi: fabbricati rurali, residenziali)
                    3) Distanze minime di una torre eolica rispetto a linee di servizi (nei casi: linea telefonica, linea elettrica BT, MT, AT).
                    Grazie.

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                    • #40
                      Ciao Arcangelo,come regole tecniche normalmente si fanno riferimento alle quelle dei piani regolatori comunali. Noi per nostra prassi nei confronti delle linee elettriche e strade cerchiamo di stare distanti tenendo conto la proiezione della pala nel caso di ribaltamento,mentre dai fabbricati ci teniamo intorno ai 200 mt.

                      Saluti

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                      • #41
                        Per le distanze dalle strade e dai confini noi teniamo quelle della proiezione a terra della pala (9 metri) Rispetto ai fabbricati la distanza dipende dalla classe acustica della zona ( abbiamo fatto fare da ente terzo delle rilevazioni sulla rumorosità reale ) e comunque consigliamo 200 metri.
                        Per la distanza dalle linee non esistono norme per la BT mentre per la MT si deve chiedere il fuori servizio della linea in fase di montaggio se installiamo a distanza inferiore all'abbattimento (compresa la gru) e questo ha un costo. Per altri sottoservizi occhio ai metanodotti, che hanno buffer variabili.
                        Colgo l'occasione per dare informazioni:
                        Sono state installate nuove Libellula 55 a Troia, Menfi, Vallesaccarda e Collagna mentre una Aria (Lagerway rigenerata) a Santa Maria del Taro. Le produzioni reali della turbina di Malandrone, certificate al GSE sono disponibili sul sito RSE.
                        Ci si arriva da Indagini sperimentali su sistemi minieolici - RSE S.p.A.
                        Ognuno può certamente mantenere le proprie opinioni ma non credo sia corretto dire che NESSUNA curva di potenza è certificata e che NESSUNA produzione è verificata da Enti terzi.
                        Posso anche dire che RSE ha chiesto a molte aziende l'autorizzazione a compiere verifiche sulla produzione reale delle macchine installate. Aria ha detto di SI.

                        PS. Il costo di una 55 Kw installata e funzionante oscilla tra 180 e 210 M€ e con venti di 6 m/sec. può dare un reddito annuo lordo di circa 30.000 €/anno includendo nei costi anche quelli assicurativi e di manutenzione. Poi, naturalmente, si può dire che i redditi non sono certi, ma sembrano sempre di più pregiudizi, invece che giudizi.

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                        • #42
                          Ciao Enzo,l'altro giorno parlavo con un contatto che mi ha fatto vedere ciò che esce fuori dal programmino Enel.si a riguardo della vostra macchina e sono rimasto sconcertato. Ti prego intervieni perchè come azienda produttrice non ve lo meritate,da parte mia ho spiegato all'amico che i numeri che uscivano fuori sono sicuramente errati a causa del programma e non della macchina (si parlava di circa 200.000 Kw/annui su zone della pianura di Foggia).
                          Saluti

                          Commenta


                          • #43
                            La produzione deriva dalla ventosità media impostata e viene calcolata sulla base della curva di potenza certificata, quindi probabilmente impostavano una ventosità troppo alta per i siti in oggetto. Per arrivare a 200.000 KW/h/anno sono necessari venti medi di 8 m/sec. che sono rari in Italia, ma non impossibili. Certo non ci sono nella pianura foggiana.

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                            • #44
                              3400 ore equivalenti in italia non credo ce ne siano.Sono venti che si trovano al Nord Europa.

                              Commenta


                              • #45
                                Comune di Cutigliano, loc. Doganaccia, per dirne uno, ma questa producibilità è su molta parte del crinale appenninico nelle provincia (lato Toscana) di Pistoia ed in parte Lucca.

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                                • #46
                                  Buongiorno...
                                  Volevo esporre una nuova questione legata all'iter autorizzativo riguardante l'installazione di pale eoliche in puglia (per esempio le pale da 60 kW). Fermo restando che per tale taglia si debba procedere con la DIA-PAS, il mio dubbio riguarda il tema delle aree in cui sarebbe vietato a priori l'installazione e nasce da un "conflitto" che secondo me si è venuto a creare tra due norme emanate in tempi differenti. Le norme in questione sono la Legge Regionale 31/2008 e il Regolamento Regionale n° 24 del 30/12/2010, entrambe ovviamente della regione puglia. Ciò detto entro nel merito della faccenda:
                                  - la legge regionale 31/2008 emanata nell'ottobre del 2008 andava a disciplinare alcuni aspetti realizzativi riguardanti gli impianti da
                                  fonti rinnovabili. In particolare per l'eolico ne vietata l'installazione in alcune zone tutelate (per esempio le aree sic-zps e i parchi
                                  regionali e nazionali) nonchè entro un buffer di 200 m di tali zone.
                                  - il regolamento regionale n°24 ha anch'esso individuato delle zone non idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili
                                  (a seconda della tipologia, natura e taglia) però ponendoci nello steso caso del punto precedente, per esempio eolico nelle aree
                                  sic-zps, non dice che il divieto si deve estendere per un buffer di 200m.

                                  A quale delle due norme occorre dar retta?
                                  Io direi alla seconda perchè il Regolamento n° 24 è stato emanato in attuazione di quanto stabilito dal DM del 10-sett-2010 (a sua volta attuazione delle linee guida 387/2003), mentre la L.R. 31 ha espresso dei divieti in un momento in cui (probabilmente) non era legittimata a farlo.
                                  Ciò detto il dubbio mi resta in quanto la L.R. 31, che è stata dichiarata incostituzionale in alcuni suoi articoli e commi, pare sia ancora in vigore per le rimanenti parti... tra cui vi è per l'appunto la questione del divieto di installazione in alcune aree tutelate (e buffer di 200 m).

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                                  • #47
                                    Esatto.
                                    Il regolamento tuttora vigente in Puglia è il n. 24 del 30/12/2010 quindi devi far riferimento ad esso per il rispetto delle aree vincolate.
                                    Dici bene che comunque la sentenza 119/2010 ha annullato solo alcuni degli articoli della LR 31/2008.

                                    Attenzione: il concetto di aree vincolate non ti impone la non realizzazione di un impianto. D'altro canto però il rispetto di esse ti aiuta nella velocità dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
                                    Dico ciò perchè mesi fa, un produttore che si era visto il diniego dell'Autorizzazione Unica dalla Regione in quanto il suo parco eolico era stato progettato in zona ZPS, ha fatto ricorso alla Corte Europea che gli ha dato ragione in quanto gli impianti a fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

                                    Direi che fare ricorso alla Corte Europea, nel tuo caso, non è di certo la scelta migliore.

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                                    • #48
                                      Come giustamente detto il rapporto tra gli impianti sotto 60 KW e le aree protette è nella parola "svincolo" contenuta nelle linee guida e nel d.to leg.vo Marzo 2011. Non esistono per il mini eolico aree "proibite" ma solo aree vincolate sulle quali si può ottenere o no lo svincolo. Se si ottiene si installa, altrimenti no (ma si può fare ricorso).

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                                      • #49
                                        Ciao Enzo,gentilemnte potresti postarlo? Dovrei fare un ricorso a giorni per un impianto da 55 Kw dove avevo intenzione di impiantarci una libellula....
                                        Ultima modifica di green_world; 25-11-2011, 19:54.

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                                        • #50
                                          Si tratta semplicemente del Dec.to Leg.vo Marzo 2011 art. 6 comma 2 e comma 5.
                                          Le linee guida dicono le stesse cose all'art. 11.2
                                          Se mi scrivi ti mando elaborati un po' più motivati.

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                                          • #51
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                                            Esatto.
                                            Il regolamento tuttora vigente in Puglia è il n. 24 del 30/12/2010 quindi devi far riferimento ad esso per il rispetto delle aree vincolate.
                                            Dici bene che comunque la sentenza 119/2010 ha annullato solo alcuni degli articoli della LR 31/2008.

                                            Attenzione: il concetto di aree vincolate non ti impone la non realizzazione di un impianto. D'altro canto però il rispetto di esse ti aiuta nella velocità dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
                                            Dico ciò perchè mesi fa, un produttore che si era visto il diniego dell'Autorizzazione Unica dalla Regione in quanto il suo parco eolico era stato progettato in zona ZPS, ha fatto ricorso alla Corte Europea che gli ha dato ragione in quanto gli impianti a fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

                                            Direi che fare ricorso alla Corte Europea, nel tuo caso, non è di certo la scelta migliore.
                                            Quindi lo porteresti avanti (senza chiedere pareri ambientali) il progetto di una pala che ricade in un buffer di 200 m di un'area vincolata (per es. Sic-Zps)?

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                                            • #52
                                              Assolutamente devi richiedere i pareri ambientali.

                                              Se proprio vuoi andare avanti, io farei riferimento alla sentenza dalla Corte Europea evidenziando l'accaduto ed il fatto che quindi la Regione non può opporsi alla realizzazione di qualsivoglia impianto anche in area vincolare SIC-ZPS.

                                              Ora decidi tu se ne vale la pena o meno.

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                                              • #53
                                                Credo di non essermi spiegato bene "sisho".
                                                Credo che sia ovvio richiedere i pareri (ambientali) laddove un'opera ricada in certi vincoli...
                                                ...la domanda è se, nell'ubicazione di una pala eolica, tu ritenessi applicabile la LR 31.
                                                Se la risposta fosse affermativa, allora non ci sarebbe da richiedere alcun parere perchè
                                                tale legge prevede un divieto assoluto di installazione. Se la risposta fosse negativa allora
                                                ancora una volta (nell'ipotesi di installazione in un'area buffer contermine ad un'area vincolata)
                                                non ci sarebbe da chiedere alcun parere perchè il R.R 24 del 30/12/2010 comunque non vieta
                                                l'installazione nelle aree buffer....
                                                Quindi: L.R. 31 si oppure no?

                                                Commenta


                                                • #54
                                                  Io farei questo discorso:
                                                  sei in area buffer di una SIC-ZPS? Se si, io non ci progetterei nulla.

                                                  Ti dico ciò in quanto ho avuto lo stesso problema con la verifica di assoggettabilità a VIA: la Provincia ci ha bocciato un impianto in quanto era in area buffer di un corso d'acqua.

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                                                  • #55
                                                    Come volevasi dimostrare:


                                                    Il Tar di Lecce (sentenza 2156/2011) dichiara illegittime le linee guida pugliesi laddove prevedono un divieto assoluto di realizzare impianti a fonti rinnovabili nelle aree individuate come non idonee.
                                                    I Giudici amministrativi pugliesi, nella sentenza 14 dicembre 2011, n. 2156 affermano un principio di diritto applicato al regolamento della Regione Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, ma utile in linea generale per tutte le Linee guida regionali che hanno individuato le aree non idonee.

                                                    Secondo i Giudici, le Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010) nel dettare alle Regioni i criteri con i quali individuare le aree non idonee, non hanno mai inteso dettare un divieto preliminare assoluto, che comporterebbe quindi un rigetto automatico della domanda per il solo fatto che il progetto dell’impianto ricade in area non idonea. Viceversa, secondo le Linee guida nazionali (paragrafo 17) l’individuazione di non idoneità delle aree, operata dalle Regioni, comporta che per le stesse si determina “pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”. Quindi, non un divieto aprioristico assoluto.

                                                    Pertanto, il provvedimento di diniego alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili emanato dall’Autorità regionale (o provinciale) competente, deve avere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo a quella specifica zona indicata nel progetto, non potendo richiamare genericamente le linee guida, nazionali o regionali.

                                                    Si deve concludere che non è ammissibile che solo perché il progetto è in area non idonea, per questo esso vada rigettato. Ai sensi dei principi nazionali, sarà semplicemente più difficile che venga accolto, ma la Regione (o Provincia) competente deve in ogni caso fare un’analisi dettagliata del progetto e dichiarare gli specifici motivi per i quali ha negato la realizzazione.

                                                    Le Linee guida pugliesi (regolamento 24/2010) prevedendo un aprioristico divieto di realizzare impianti a fonti rinnovabili solo perché situati in aree individuate come non idonee, violano i principi generali delle norme nazionali e sono, quindi, in questa parte, illegittime.

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                                                    • #56
                                                      Ottima osservazione. Grazie.

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                                                      • #57
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                                                        • #58
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                                                          Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 . Art.5 Disposizioni transitorie. Indirizzi Applic.pdf

                                                          Significa che è stato annullato il Regolamento n. 24/2010 ?

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                                                          • #59
                                                            Impianti Mini-eolici inferiore a 60Kw non necessitano di autorizzazione paesaggistica?

                                                            Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non devono essere sottoposti al preventivo assenso paesaggistico. L'effetto cumulativo tra impianti non deve essere elemento sintomatico del diniego al rilascio dell'assenso paesaggistico.Lo ha stabilito il TAR Puglia con la sentenza 7 ottobre 2011, n. 1743 decidendo sul ricorso avverso il diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica secondo il PUTT/P della Regione Puglia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico fino a 1Mw, affronta e risolve in modo coerente le questioni relative all'esercizio del potere di controllo e compatibiità con le direttive di tutela del PUTT/P della Regione Puglia degli impianti di produzione di energia elettrica.Il primo dei predetti principi è affermato dal Tar, facendo corretta applicazione dell'art. 12, I comma del D.Lgs n. 387/03, secondo cui le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono “ opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” e dell'art. 5.02 comma 1.7 delle NTA del PUTT/P della Regione Puglia, che tra i casi di esonero dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica contempla “ le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali”.Sono, altresì, esonerate dal preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche le opere di connessione dell'impianto (cavidotti), ai sensi dell’art. 5.02 del PUTT/P. Tra i casi di esclusione della predetta disposizione, il comma 1.06, contempla "il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra"

                                                            Quindi dopo questa sendenza le line guida della puglia sono annullate? dato che tutte le opere a fonte rinnovabili sono indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali???

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                                                            • #60
                                                              Purtroppo non credo. Per due motivi: 1) divengono indifferibili ed urgenti DOPO l'approvazione. 2) "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti."Ma il comma 3 si riferisce alle opere con autorizzazione unica e quindi sopra i 60 KW.
                                                              Spero tanto di sbagliare.

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