Assolutamente devi richiedere i pareri ambientali.
Se proprio vuoi andare avanti, io farei riferimento alla sentenza dalla Corte Europea evidenziando l'accaduto ed il fatto che quindi la Regione non può opporsi alla realizzazione di qualsivoglia impianto anche in area vincolare SIC-ZPS.
Ora decidi tu se ne vale la pena o meno.
Credo di non essermi spiegato bene "sisho".
Credo che sia ovvio richiedere i pareri (ambientali) laddove un'opera ricada in certi vincoli...
...la domanda è se, nell'ubicazione di una pala eolica, tu ritenessi applicabile la LR 31.
Se la risposta fosse affermativa, allora non ci sarebbe da richiedere alcun parere perchè
tale legge prevede un divieto assoluto di installazione. Se la risposta fosse negativa allora
ancora una volta (nell'ipotesi di installazione in un'area buffer contermine ad un'area vincolata)
non ci sarebbe da chiedere alcun parere perchè il R.R 24 del 30/12/2010 comunque non vieta
l'installazione nelle aree buffer....
Quindi: L.R. 31 si oppure no?
Io farei questo discorso:
sei in area buffer di una SIC-ZPS? Se si, io non ci progetterei nulla.
Ti dico ciò in quanto ho avuto lo stesso problema con la verifica di assoggettabilità a VIA: la Provincia ci ha bocciato un impianto in quanto era in area buffer di un corso d'acqua.
Come volevasi dimostrare:
Il Tar di Lecce (sentenza 2156/2011) dichiara illegittime le linee guida pugliesi laddove prevedono un divieto assoluto di realizzare impianti a fonti rinnovabili nelle aree individuate come non idonee.
I Giudici amministrativi pugliesi, nella sentenza 14 dicembre 2011, n. 2156 affermano un principio di diritto applicato al regolamento della Regione Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, ma utile in linea generale per tutte le Linee guida regionali che hanno individuato le aree non idonee.
Secondo i Giudici, le Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010) nel dettare alle Regioni i criteri con i quali individuare le aree non idonee, non hanno mai inteso dettare un divieto preliminare assoluto, che comporterebbe quindi un rigetto automatico della domanda per il solo fatto che il progetto dell’impianto ricade in area non idonea. Viceversa, secondo le Linee guida nazionali (paragrafo 17) l’individuazione di non idoneità delle aree, operata dalle Regioni, comporta che per le stesse si determina “pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”. Quindi, non un divieto aprioristico assoluto.
Pertanto, il provvedimento di diniego alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili emanato dall’Autorità regionale (o provinciale) competente, deve avere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo a quella specifica zona indicata nel progetto, non potendo richiamare genericamente le linee guida, nazionali o regionali.
Si deve concludere che non è ammissibile che solo perché il progetto è in area non idonea, per questo esso vada rigettato. Ai sensi dei principi nazionali, sarà semplicemente più difficile che venga accolto, ma la Regione (o Provincia) competente deve in ogni caso fare un’analisi dettagliata del progetto e dichiarare gli specifici motivi per i quali ha negato la realizzazione.
Le Linee guida pugliesi (regolamento 24/2010) prevedendo un aprioristico divieto di realizzare impianti a fonti rinnovabili solo perché situati in aree individuate come non idonee, violano i principi generali delle norme nazionali e sono, quindi, in questa parte, illegittime.
Altra news importante per i Pugliesi.
Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 . Art.5 Disposizioni transitorie. Indirizzi Applic.pdf
Significa che è stato annullato il Regolamento n. 24/2010 ?
Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non devono essere sottoposti al preventivo assenso paesaggistico. L'effetto cumulativo tra impianti non deve essere elemento sintomatico del diniego al rilascio dell'assenso paesaggistico.Lo ha stabilito il TAR Puglia con la sentenza 7 ottobre 2011, n. 1743 decidendo sul ricorso avverso il diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica secondo il PUTT/P della Regione Puglia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico fino a 1Mw, affronta e risolve in modo coerente le questioni relative all'esercizio del potere di controllo e compatibiità con le direttive di tutela del PUTT/P della Regione Puglia degli impianti di produzione di energia elettrica.Il primo dei predetti principi è affermato dal Tar, facendo corretta applicazione dell'art. 12, I comma del D.Lgs n. 387/03, secondo cui le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono “ opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” e dell'art. 5.02 comma 1.7 delle NTA del PUTT/P della Regione Puglia, che tra i casi di esonero dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica contempla “ le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali”.Sono, altresì, esonerate dal preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche le opere di connessione dell'impianto (cavidotti), ai sensi dell’art. 5.02 del PUTT/P. Tra i casi di esclusione della predetta disposizione, il comma 1.06, contempla "il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra"
Quindi dopo questa sendenza le line guida della puglia sono annullate? dato che tutte le opere a fonte rinnovabili sono indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali???
Purtroppo non credo. Per due motivi: 1) divengono indifferibili ed urgenti DOPO l'approvazione. 2) "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti."Ma il comma 3 si riferisce alle opere con autorizzazione unica e quindi sopra i 60 KW.
Spero tanto di sbagliare.
Non sono d'accordo:
la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sono TUTTI di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti indipendentemente dalla potenza e dal tipo di autorizzazione utilizzata (sia essa DIA, PAS, SCIA, CIL o AU) e lo sono all'atto della presentazione della domanda (vedi DGR 3029/2010 che stabilisce di allegare il piano particellare di esproprio all'atto della presentazione dell'AU nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza).
A me piacerebbe molto, ma come si vede il particellare di esproprio si presenta SOLAMENTE per le A.U. e non per le PAS che invece richiedono al disponibilità dei terreni. E poi basta vedere il comma 3 dell'art. 12, I comma del D.Lgs n. 387/03. Non è colpa mia.
Ti sbagli: io ho presentato richiesta di esproprio per un impianto fotovoltaico in DIA in accordo alla LR 25/2008.
Ecco il comma 3 dell'art. 12, dove si parla di impianti in Autorizzazione Unica, non il PAS ecc.3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione,
come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti
in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico
Ok e quindi?
Non capisco cosa vuoi evidenziare.
Che sono riconosciuti di pubblica utilità SOLO gli impianti in AU e non, purtroppo i sotto 60 KW.
Non voglio continuare all'infinito questo discorso ma la butto giù così:
chi disciplina quali sono gli impianti gli impianti che necessitano di AU o quelli che non lo necessitano?
E' il D.Lgs 387/2003.
Come ti ripeto, io ho attivato la procedura di esproprio per un impianto fotovoltaico in DIA ed il nostro legale (che sicuramente ne sa molto più di me a livello di normativa) ha presentato la richiesta di esproprio coattivo enunciando la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. La Provincia ed il Comune l'hanno accettata e la pratica sta avendo il suo iter.
Ultima modifica di sischo; 27-01-2012 a 19:23
il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 non cita "impianti superiori a ecc ma parla solo di impianti alimentati da fonti rinnovabili"
Art. 12.
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
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1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,
autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
Il problema è nel comma 3. Ma ora basta, l'ho trascritto già .....
Si ora l'ho letto..misa non abbiamo scampo dobbiamo affrontare questo lungo calvario autorizzativo!
PS: Anche per siti in zona PUTT/P ambito D bisogna chiedere l'autorizzazione paesaggistica? o nulla osta? di quale ente?
Non ti so dire di preciso, ma mi terrei stretto alla lettera dell'art. 6 del d.to Lgl. chiedendo al Comune di applicare quanto previsto al comma 5 e convocare una Conferenza di servizi " .......Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. ........."
quindi anche per le zone con vincolo putt D cioe di scarsa rilevanza bisogna chiedere l'autorizzazione paesaggistica?
Sei sicuro? hai un riferimento di legge?
se è cosi altro che semplificazioni qui è un calvario!per una paletta da 20 o 60kw!!
Dovreste leggere le NTA del PUTT.