Allego (spero) le osservazioni sollevate contro la decisione della Regione Emilia Romagna che cancellano di fatto la possibilità del mini-eolico.
Ho dovuto praticare dei tagli, per ragioni di spazio.
Osservazioni Deliberazione 1570 della Regione Emilia-Romagna avente per oggetto : Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969). (Prot. n. 24988 del 27/07/20 La Deliberazione Regionale è emessa a seguito delle Linee-Guida emanate dal Governo, previo accordo della Conferenza Stato-Regioni, nel 2010In particolare il punto 1.2 delle Linee-Guida recita: 1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17.
Si deve quindi richiamare il paragrafo 17:
17. Aree non idonee
17.1. Al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all’allegato 3. L’individuazione della non idoneità dell’area è operata dalle Regioni attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.Si vede quindi che l’individuazione delle aree non idonee è necessaria al fine di accelerare l’iter di autorizzazione, poiché altrimenti il proponente incorre in una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.
A giudizio i questa azienda quindi la definizione delle aree non idonee riguarda gli impianti sottoposti ad autorizzazione. Ma il mini-eolico (fino a 60 KW) non è un impianto soggetto ad autorizzazione.Le stesse linee-guida non includono tali impianti al titolo 2 art. 10 che parla del regime giuridico delle autorizzazioni ma all’art. 11 che riguarda gli impianti in DIA ed in libera attività; non sono quindi impianti soggetti ad autorizzazione.
Lo dice bene la Tabella 1 (punto 12.9) che descrive, per i vari tipi di impianto le condizioni da rispettare.
Quando giunge al mini eolico da 0 a 60 KW al punto 12.6 sotto la colonna “ modalità operative e di installazione “ appare un chiaro NESSUNA e alla colonna seguente “ulteriori condizioni” ancora un NESSUNA.
Il mini-eolico è inquadrato al punto 11, che riguarda solamente gli impianti di libera edilizia e quelli sottoposti a DIA ed è una procedura pensata nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento.L’interessato agisce con la procedura DIA e quindi con una procedura basata sulla autocertificazione, che non necessita di approvazione. Tanto è vero che non è necessario nessun atto positivo da parte del Comune.

Può ipotizzare la costruzione di una turbina eolica in qualsiasi parte del territorio, ma (ed è qui l’elemento di tutela del paesaggio e dell’ambiente) se l’impianto è sito in aree comunque protette o tutelate, deve allegare alla DIA l’atto di svincolo emesso dall’Ente che esercita la tutela o (in alternativa) sarà il Comune a convocare una conferenza di servizio invitando gli Enti tutelanti.Si tratta di una procedura semplice, come chiedono le norme comunitarie, e nello stesso tempo pienamente tutelante.Infatti in aree comunque tutelate è SEMPRE un organo dello Stato (quello che gestisce la tutela) a rilasciare o negare l’atto di svincolo.
La mappa delle aree vincolate è già consolidata ed estesa e quindi non può, con questa procedura, accadere che un mini-eolico possa essere insediato in un’area protetta senza un esplicito assenso pubblico.Il principio ispiratore è assolutamente semplice: mentre il grande eolico interessa comunque una area di territorio e quindi è soggetto a controlli e vincoli di tipo “areale” il mini eolico è una singola installazione ed è quindi di tipo “puntuale” ed è valutata sulla incidenza che può avere in quello specifico punto dell’area tutelata.Invece la Regione Emilia Romagna ha del tutto disatteso questa novità inserita nelle linee-guida. Nel cap. 2 che tratta dell’energia Eolica la Delibera Regionale stabilisce le aree non idonee in maniera indifferenziata per tutti gli impianti, senza distinzione di taglia, contravvenendo a quanto previsto nelle linee-guida, che esplicitamente prevedono la differenziazione delle normative a seconda della potenza.
Anche parlando di impianti sottoposti ad Autorizzazione Unica (grande eolico) le linee guida precisano:
b) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;
c) ai sensi dell’articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;
d) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all’uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale nei casi previsti. L’individuazioni delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;
Ma la smentita più clamorosa all’impianto legislativo della Regione viene dall’allegato 4 delle Linee Guida, quello intitolato : IMPIANTI EOLICI: ELEMENTI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO E SUL ERRITORIO
Basta arrivare al punto 2 di tale allegato e si trova scritto:
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente allegato si applica agli impianti eolici industriali soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Quindi non si applica agli impianti fino a 60 KW a riprova di quanto detto prima e cioè che le linee guida per gli impianti sotto 60 KW disegnano un procedimento del tutto diverso da quello riservato agli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica.
Invece per la Regione Emilia Romagna TUTTI gli impianti eolici (con una sola eccezione che vedremo di seguito) debbono sottostare agli elementi per il corretto inserimento ed infatti la non idoneità è omnicomprensiva, totale e generalizzata.Infatti in tutta la norma emanata dalla Regione Emilia Romagna il limite di 60 KW con la differenza di procedura così ben disegnata dalle linee-guida non c’è traccia. La Legge regionale giustifica questo accanimento contro il mini eolico : evitare che venga sottratto territorio agricolo alla sua naturale vocazione.
E’ il caso di esaminare i fatti: Un eolico da 60 KW occupa come basamento un’area di 5x5 ml e quindi 25 mq.
Il mini-eolico non forma “campi” eolici, ma è un “unicum” sul territorio è un impianto isolato, ma ammettiamo che sia parte di un complesso di turbine. La distanza di non interferenza da impianti vicini è di circa 6 diametri e quindi, di circa 80 ml. Ogni turbina ha quindi “bisogno di un’area di 80 x 80 mq e cioè 6.400 mq. 25 mq su 6.400 rappresentano lo 0,0039%. E’ questa la sottrazione di territorio agricolo od è solo una citazione pretestuosa?
Esaminando il punto F) della deliberazione si ha una ultima ed ulteriore conferma della distorsione di tutto l’impianto.Infatti si dice :F) Prescrizioni per gli impianti eolici
Nelle aree considerate dal presente atto idonee alla localizzazione di impianti eolici, sia in fase di progettazione degli impianti eolici che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, si deve tenere conto degli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio, previsti nell’Allegato 4 al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Ai fini dell’autorizzazione degli impianti eolici, la valutazione di incidenza deve essere effettuata anche qualora l’impianto sia collocato nella fascia di protezione di 5 km dal confine delle aree incluse nella Rete Natura 2000. Per gli impianti eolici da realizzare al di fuori della suddetta fascia di protezione, la valutazione di incidenza deve essere effettuata qualora siano prevedibili incidenze significative sul sito.
Come si vede, anche qui, nessuna diversificazione tra impianti in DIA e quelli in Autorizzazione Unica, sono esattamente sovrapposti, come NON dovrebbero essere. Anzi si richiama quell’allegato 4 di cui prima abbiamo dimostrato l’applicabilità solo agli impianti in A.U.Invece la Regione Emilia Romagna chiede addirittura dichiarazioni di incidenza e cioè elaborati tipici della Autorizzazione Unica, benché le Linee Guida dicano espressamente:11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli impianti di cui al paragrafo 12 , l’autorità competente non può richiedere l’attivazione del procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003.
E gli impianti di cui si parla sono proprio quelli installabili con DIA, cioè con potenza inferiore a 60 KW.La Regione Emilia Romagna fa una eccezione. Ma non è quella prevista dal D.Leg.vo Marzo 2011 all’art. 6 che consente: 9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della, procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico.
Con questa norma le Regioni possono estendere la procedura di DIA oltre il limite di 60 KW. E fino ad 1 MW.
No, la Regione Emilia Romagna ha rovesciato il “possono estendere” e l’ha cambiata in una norma restrittiva, prevedendo agevolazioni normative solo per impianti sotto 20 KW.
Questa soglia di 20 KW non appare in nessuna norma e chiaramente la Regione non ha nessun potere di cambiare le taglia già stabilite. Ne va dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione Italiana perché a stabilire le taglie di potenza sono una serie di leggi nazionali, riassunte nelle Linee-Guida:12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività: a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall’articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
E la Tab. A ha un punto di svolta a 60 KW e non già a 20 KW.

Proponiamo quindi una completa rivisitazione della deliberazione in oggetto,previa apertura di un tavolo di consultazione con le associazioni ambientali, ANEV e piccole aziende produttrici.