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distanze di un aerogeneratore dai confini di proprietà

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  • distanze di un aerogeneratore dai confini di proprietà

    Ciao a tutti, volevo porvi questa questione relativamente alla distanza di un aerogeneratore dai confini di proprietà.
    Il regolamento edilizio è molto vecchio e non parla di installazioni eoliche, riporta solo il caso di edifici e altre costruzioni consentite... bè per farla breve, dovrei tenermi ad un distanza dai confini pari all'altezza massima dell'aerogeneratore. Nel mio caso il terreno non è molto ampio e quindi potrei avere qualche problema.Mi chiedevo se per questo tipo di installazioni, devo assolutamente attenermi a quello che prescrive un vecchio regolamento edilizio e se si, mi chiedo se per altezza massima posso considerare l'altezza fissa dell'aerogeneratore fino al mozzo oppure se devo aggiungere a questa la misura dell'elica che gira... avete qualche suggerimento?

  • #2
    E' un bel quesito. Al posto tuo, visto che certamente seguirai l'iter semplificato DIA o PAS, andrei presso l'UTC del comune ove ricade l'installazione e chiederei informazioni a tal riguardo.

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    • #3
      Si. Credo che andrò al comune.. solo che ho paura che su questo tipo di installazioni, visto che non ne vedo molte qui in giro, non ci sia ancora una casistica tale da poter sperare in una rapida risposta al problema da parte dell'UTC però può essere che mi sbaglio..

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      • #4
        Qualsiasi parere ti danno fattelo mettere per iscritto, e se è favorevole affrettati a chiedere la DIA/PAS.

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        • #5
          in alternativa, se hai buoni rapporti con i vicini, ti fai firmare una liberatoria... l'eventuale problema sono loro, non il comune

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          • #6
            Io credo che l'unico problema sia quello della proiezione a terra delle pale. Per essere chiaro le pale non devono sorvolare il terreno del vicino. Ma non credo ci siano altri limiti, anche alla luce del fatto che la produzione di energia rinnovabile è "pubblica utilità".

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            • #7
              Si tratta pur sempre di un impianto soggetto a concessione edilizia da parte del comune, quindi alla fine è l'UTC che dovrà pronunciarsi. Poi, in caso di parere negativo (non ce lo auguriamo), si potrà fare ricorso... e far ingrassare gli avvocati, anch'essi di "pubblica utilità"...

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              • #8
                @tano mar, le risposte ai quesiti posti si trovano leggendo le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, cfr. GU 219 del 18-9-2010 ed in particolare 10A11230. Leggo e riporto il punto 5.3. Misure di mitigazione:

                Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
                a) minima distanza di ciascun aerogeneratore da unita' abitative munite di abitabilita', regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m;
                b) minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore;
                Segnalo inoltre che successivamente c'è il punto 7.2. Misure di mitigazione che riporto per comodità:

                Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
                a) La distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.
                È banale che entro alcuni limiti le Regioni possano effettuare delle modifiche a quanto indicato dalle Linee Guida qui citate.

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                • #9
                  Fino a 60 KW non è soggetto ad autorizzazione o concessione edilizia, ma solo alla PAS (ex VIA).
                  Le misure riportate da Rinnovaenergia sono per il grande eolico ma non al sotto 60.
                  Secondo me, ovviamente.

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                  • #10
                    tano mar non avendo indicato la taglia dell'impianto induce a dare un'interpretazione più estensiva alla domanda posta. Tuttavia suggerisco si informasse sulle leggi in vigore della sua Regione in materia.

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                    • #11
                      Giusto, ho dedotto arbitrariamente che fosse un "sotto soglia". Rimane valido comunque quanto ho elencato e anche se fosse un "sopra 60" non avrebbe l'autorizzazione o concessione comunale, ma quella regionale ( Autorizzazione Unica).

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                      • #12
                        Che ne dite di considerare anche la gittata nel caso in cui si stacchi una pala?

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                        • #13
                          Se è una proposta seria, secondo me non c'entra nulla.

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                          • #14
                            Perchè dici cosi: vorrei vedere cosa ti dice il confinante nel caso, pur poco probabile che sia, in cui gli vada a finire una pala nel suo terreno. Io personalmente calcolo sempre la gittata per dimostrare che le strade e abitazioni vicine non sono a rischio.

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                            • #15
                              Ci manca di suggerire ai legislatori una ulteriore complicazione ! Te lo immagini "come" per legge si dovrebbe calcolare la gittata ? Siamo proprio il Paese delle complicazioni.

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                              • #16
                                Altro aspetto che penso sia importante non trascurare, indipendentemente dalla taglia dell'impianto, è il rumore che l'impianto andrà ad aggiungere a quello di fondo che del resto è regolamentato dalle già menzionate Linee Guida lo prevedono nel punto 6.1. Inoltre suggerisco di chiedere informazioni al comune su cui sorgerà l'impianto per conoscere quali siano i limiti di rumorosità.
                                Probabilmente sia questa distanza che quelle già precedentemente illustrate sono la soluzione alla domanda originaria, e forse la massima tra tutte potrebbero scongiurare rischio della gittata di una pala in un'altra proprietà.

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                                • #17
                                  ok, intanto grazie per le risposte... alla luce di quello che finora ho letto posso dire che fra le linee guida di cui parlava rinnovenergia non ho trovato indicazioni relativamente alle distanze dai confini di proprietà, lo sto spulciando da un po’ ma ancora niente… rispondendo anche a enzoraspolli, per il discorso della richiesta che và presentata per realizzare l’impianto, a marzo dell’anno scorso (se non ricordo male) è uscita una legge che estendeva il regime di Dia/Scia/Pas oltre la soglia dei 60Kw. Per cui per quel che mi riguarda, per realizzare l’impianto farei richiesta di Pas; questo mi consentirebbe di snellire la procedura solo che è necessario accertarsi che tutto sia in regola prima di presentarla. Tornando quindi al problema della distanza dai confini, forse potrebbe essere utile quello che diceva evento sulla liberatoria dei confinanti.. si potrebbe aggiungere tra le carte questa liberatoria.. non so! È anche molto interessante il discorso della gittata di sischo.. effettivamente potrebbe essere una rogna in più ma per tranquillità lo farei anch’io questo calcolo; @ sischo posso chiederti come si fà?

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                                  • #18
                                    Un estratto di “prescrizioni e norme di “buona progettazione” secondo la regione Sardegna:

                                    .....
                                    2.2 Distanza della turbina dal confine di proprietà di una tanca

                                    La distanza minima di una turbina dal confine della tanca in cui ha la fondazione è pari alla lunghezza del diametro del rotore, a meno che non risulti l’assenso scritto ad una distanza inferiore da parte del proprietario confinante.

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                                    • #19
                                      Originariamente inviato da tano mar Visualizza il messaggio
                                      @ sischo posso chiederti come si fà?
                                      Non è una cosa così difficile, basta solo qualche nozione di Fisica 1:
                                      prendi un corpo avente massa "m" che ruota ad una velocità angolare "omega". Tale corpo lascia la traiettoria circolare e parte in direzione tangenziale con un angolo "teta".
                                      A che distanza questo corpo toccherà il suolo?

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                                      • #20
                                        Aggiungo anche che la sentenza n. 201 del 13/02/2012 TAR Campania ha stabilito che nessun confinante può opporsi all'avvenuta Autorizzazione Unica.

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                                        • #21
                                          Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggio
                                          qualche nozione di Fisica prendi un corpo avente massa "m" che ruota ad una velocità angolare "omega". A che distanza questo corpo toccherà il suolo?
                                          Solo che il distacco distacco della pala può avvenire a velocità di rotazione ben maggiore di quella di esercizio, anzi avviene solo quando la pala "fugge" al controllo. Quindi le nozioni di fisica non servono a nulla e questa idea di calcolare la "gittata" mi sembra una zappata sui piedi, nonchè un esercizio inutile e sopratutto non richiesto da alcuna norma. Ma vi sembrano poche le norme già presenti per doverne inventare di nuove ? Quella del rumore è una norma vera, ma si può benissimo rispettare avendo preso conoscenza delle mappe comunali ed avendo un test delle emissioni della turbina prescelta. Per Libellula 55 a 200 metri di distanza si rispettano i limiti massimi di rumorosità in zona residenziale, dando una indicazione approssimata.

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                                          • #22
                                            Originariamente inviato da tano mar Visualizza il messaggio
                                            [...] le linee guida di cui parlava rinnovenergia non ho trovato indicazioni relativamente alle distanze dai confini di proprietà, lo sto spulciando da un po’ ma ancora niente…
                                            Ho un pdf ma puoi trovare la stessa versione anche qui.

                                            L'obiezione sollevata da Enzo sulla difficoltà di un calcolo esatto è corretta.
                                            Ma è anche vero che ha ragione sischo poiché ho rivisto sulle linee guida che pongono una loro valutazione. Riporto il punto 7.1. Analisi dei possibili incidenti

                                            [...]
                                            - andrebbe valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale.
                                            [...]
                                            Tuttavia poco dopo nel punto 7.2 Misure di mitigazione che già avevo riportato in un mio precedente post di questo thread.

                                            Altra osservazione non trascurabile è che gli ostacoli a ridosso dell'impianto causano turbolenze (edifici, alberi...) oltre a rudurre l'angolo utile per sfruttare il vento se fossero ad un'altezza prossima a quella del mozzo e se fossero nelle vicinanze dallo stesso.
                                            Forse sbaglierò ma non mi sembra di avere mai visto impianti eolici sotto i 300 m di distanza da un edificio o qualsiasi altro ostacolo, e se proprio ci fosse si dovrebbe aumentare significativamente l'altezza del mozzo.

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                                            • #23
                                              Ciao a tutti.. non mi sono fatto sentire per un pò ma in realtà ho contattato il comune e sono purtroppo ancora in attesa di una risposta... appena ce l'avrò ve la comunicherò... come imaginavo ancora non ho avuto nessuna risposta se non un interessamento da parte di un tecnico del comune

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                                              • #24
                                                Quindi in teoria restando sotto i 60 kw e andando in dia, dovremmo lasciare dal confine la distanza pari all'altezza del palo in zona agricola o industriale, e nei pressi dell'abitato le distanze aumentano per via del rumore del rotore, distanza che può essere di 15 metri in caso di abitazione di proprietà. (mi riferisco alle norme della regione Sardegna).
                                                Ma mi rimane un dubbio per quanto riguarda la liberatoria da parte di un confinante, secondo voi quindi se devo lasciare ad esempio 20 metri dal confine, ma ne ho solo 10, posso chiedere il premesso al confinante e allegare la sua liberatoria alla dia ??? Ma che voi sappiate è una pratica accettata dagli utc ? Ovviamente mi riferisco a terreni agricoli...

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                                                • #25
                                                  No, secondo me non serve liberatoria ma vige solo il codice civile.

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                                                  • #26
                                                    Originariamente inviato da Opik Visualizza il messaggio
                                                    [...]nei pressi dell'abitato le distanze aumentano per via del rumore del rotore, distanza che può essere di 15 metri in caso di abitazione di proprietà. (mi riferisco alle norme della regione Sardegna).
                                                    [...]
                                                    Pur non conoscendo la norma della regione Sardegna forse volevi scrivere 150 m così come indicato nelle Linee Guida, altrimenti rischieresti che la pala affetterebbe l'abitazione come un prosciutto...

                                                    Tra l'altro, come già avevo scritto, se troppo vicino ad un ostacolo rischieresti di non avere un buon vento e l'investimento sarebbe quasi certamente in perdita, oltre alla giusta rabbia dei vicini, ma quale liberatoria si penserebbe di ottenere? Se mi proponessero per una istallazione a 15 m la darei al gatto, e questo in forza della mia esperienza che vivo a circa 20 m in linea d'aria da una linea ferroviaria.

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      Per quanto riguarda il "minieolico" la normativa dice proprio che se la struttura è di proprietà dello stesso proprietario della pala si puo installarla a una distanza di 15 metri, in caso di abitazione di altro proprietario devi lasciare 4 volte l'altezza del palo. Queste distanze poi possono essere ridotte in caso si presenti una certificazione del rumore che dimostri che a una certa distanza si rientri nei db tollerati per legge.

                                                      I 150 metri dalle ferrovie sono da intendere per l'eolico, che poi in Sardegna diventano 200 metri.

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        Secondo me occorrerebbe studiare la mappa del rumore deliberata dal Comune in cui si vuole installare l'impianto.

                                                        Commenta


                                                        • #29
                                                          Originariamente inviato da rinnovenergia Visualizza il messaggio
                                                          Pur non conoscendo la norma della regione Sardegna forse volevi scrivere 150 m così come indicato nelle Linee Guida, altrimenti rischieresti che la pala affetterebbe l'abitazione come un prosciutto...

                                                          Tra l'altro, come già avevo scritto, se troppo vicino ad un ostacolo rischieresti di non avere un buon vento e l'investimento sarebbe quasi certamente in perdita, oltre alla giusta rabbia dei vicini, ma quale liberatoria si penserebbe di ottenere? Se mi proponessero per una istallazione a 15 m la darei al gatto, e questo in forza della mia esperienza che vivo a circa 20 m in linea d'aria da una linea ferroviaria.

                                                          Ecco uno stralcio della normativa regionale vigente:

                                                          5.3 Linee guida di inserimento del micro e minieolico nel territorioDi seguito si riportano le principali prescrizioni di carattere urbanistico e territoriale, per un corretto
                                                          inserimento del micro e minieolico:

                                                          1. L’impianto dovrà essere costituito da un solo aerogeneratore;

                                                          2. La distanza minima dell’aerogeneratore dalle abitazioni dovrà risultare pari a minimo 4 volte l’altezza
                                                          della torre, esclusi gli edifici di proprietà del proponente dove la distanza potrà ridursi a 15 metri
                                                          (nessun limite per il microeolico); il proponente dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di
                                                          legge in materia di inquinamento acustico, pena il “fermo” dell’impianto;

                                                          3. L’allacciamento alla rete elettrica dovrà avvenire esclusivamente in bassa tensione e mediante
                                                          cavidotto opportunamente interrato;

                                                          4. Le macchine di altezza superiore ai 20 metri al mozzo non dovranno essere installate in
                                                          corrispondenza di rotte migratorie;

                                                          5. La distanza dai confini di proprietà dovrà essere almeno pari all’altezza della torre;

                                                          6. La distanza da strade di pubblico accesso (comunali, provinciali e statali) dovrà essere al minimo
                                                          pari al raggio del rotore e dovrà comunque rispondere agli adempimenti normativi in termini di
                                                          “fasce di rispetto” dalle strutture stradali così come definite da decreto legislativo 30 Aprile 1992 n.
                                                          285 - “Nuovo codice della strada” e s.m.i., nonché dal decreto del Presidente delle Repubblica 16
                                                          dicembre 1992, n. 495, - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
                                                          e s.m.i.;


                                                          7. Qualora poste in prossimità di aeroporti o aviosuperfici, le turbine dovranno essere posizionate
                                                          all’esterno delle aree di protezione al volo in relazione alla loro altezza ed opportunamente
                                                          segnalate, anche mediante segnalatori luminosi;

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                                                          • #30
                                                            Quella menzionata si tratta nel post

                                                            Originariamente inviato da Opik Visualizza il messaggio
                                                            Ecco uno stralcio della normativa regionale vigente:
                                                            si tratta dello "Studio per l’individuazione dellearee in cui ubicare gli impianti eolici
                                                            (art. 112, delle NTA del PPR – art. 18, comma 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2)"

                                                            Come link di riferimento cito un documento di Google in maniera tale che sia agevolata la ricerca di una specifica parola o frazione all'interno del documento.
                                                            Secondo me potrebbe essere stata abrogata dalle Linee Guida che hanno riordinato la giungla presente nelle varie "L.R." sparse per l'Italia che in alcuni casi erano al limite della barzelletta.

                                                            Comunque ammesso e non concesso che quella L.R. (infatti considera gli impianti minieolici quelli con potenza nominale compresa tra 3kWp e 30 kWp come descritto nella parte 5.2 Minieolico, mentre il minieolico arriva fino a 60kWp oltre al vincolo per l'altezza massima) fosse ancora in vigore il punto principale da trattare è questo:

                                                            Originariamente inviato da Opik Visualizza il messaggio
                                                            2. La distanza minima dell’aerogeneratore dalle abitazioni dovrà risultare pari a minimo 4 volte l’altezza
                                                            della torre, esclusi gli edifici di proprietà del proponente dove la distanza potrà ridursi a 15 metri
                                                            (nessun limite per il microeolico); il proponente dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di
                                                            legge in materia di inquinamento acustico, pena il “fermo” dell’impianto;
                                                            La mia interpretazione è questa:
                                                            a) distanza aerogeneratore con case delle proprietà limitrofe: almeno 4 volte l'altezza della torre
                                                            b) distanza aerogeneratore dalla casa del proponente se fosse il proprietario del terreno: almeno 15 m dall'aerogeneratore
                                                            c) oltre a tali vincoli è necessario soddisfare anche l'ultima parte che «il proponente dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico, pena il “fermo” dell’impianto»

                                                            Se per semplicità la torre fosse alta 30 m (misura che tuttavia si cerca di alzare a 40 m proprio per ridurre le turbolenze) significa che fino a 120 m di raggio non devono ricadere case dei proprietari limitrofi salvo eventuale maggiorazione della distanza per quanto evidenziato nel punto (c). Cosa che già dicevo nei post precedenti.
                                                            Infine sempre nella stessa legge sono indicate chiaramente come regolarsi per il rumore, cito solo i punti e le pagine in cui si trovano (ho cercato semplicemente la stringa "rumor" per includere sia ruomere che rumorosità):
                                                            - pag 17: 4.2.3 Studio dell’impatto acustico
                                                            - pag 21: 4.2.6 Principali impatti di un parco eolico e misure di mitigazione --> Rumore
                                                            - pag 26: 5.2 Minieolico -

                                                            Gli impatti ambientali più significativi invece sono dovuti principalmente alla variazione del clima acustico e alla proiezione delle ombre.
                                                            Per quanto riguarda il primo punto, il livello di pressione sonora generato dal rotore di una miniturbina potrebbe risultare generalmente superiore a quello prodotto dai grandi aerogeneratori, in quanto le velocità
                                                            angolari dei rotori sono superiori. Inoltre, il rumore può risultare maggiormente percepibile a causa della distanza ridotta fra la turbina e l’utenza.
                                                            Per quanto riguarda la proiezione delle ombre, è alta la probabilità che quelle proiettate dalle turbine in movimento possano risultare avvertibili nel caso in cui ricadano all’interno di ambienti residenziali o di lavoro.

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