Madornale errore nella pubblicazione dei registri fer 2014: mancata applicazione comma 4 art.10 del dm 06 lugl - EnergeticAmbiente.it

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Madornale errore nella pubblicazione dei registri fer 2014: mancata applicazione comma 4 art.10 del dm 06 lugl

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  • Madornale errore nella pubblicazione dei registri fer 2014: mancata applicazione comma 4 art.10 del dm 06 lugl

    Si trasmette di seguito la mail mandata al gse per protestare contro il madornale errore commesso nell'applicazione del dm 06 luglio per la formazione dei registri dell'eolico 2014.
    Si invita chiunque abbia un progetto di minieolico fra 61 kw e 200 kw a diffondere la voce per organizzare un ricorso collettivo.
    Facciamo valere i nostri diritti: il dm 06 luglio non è una legge ammazza-minieolico, anzi è proprio il contrario!
    Potete contattarmi in privato.

    Lettera al GSE

    A:
    Ogg: mancata applicazione comma 4 art.10 del dm 06 luglio 2012 per la formazione della graduatoria dei registri 2014

    Buonaseraho appena visionato la pubblicazione delle graduatorie degli impianti ammessi a registro per il contingente 2014 e ritengo sia stato commesso un errore nell'applicazione del dm 06 luglio 2012.
    Nel decreto in oggetto al comma 4 dell'art. 10 c'è scritto esplicitamente che:
    "4. Nel caso in cui l’applicazione di uno dei criteri di priorità di cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi."
    Il caso contemplato dal suddetto comma è proprio quello che si è venuto a creare in occasione del secondo registro.
    Secondo il dm 06 luglio 2012 il primo criterio da applicare per gli impianti eolici è quello descritto al punto f) "impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto", tuttavia gli impianti che rientrano in questa prima categoria superano di gran lunga il contingente messo a registro per il 2014 (52,504): infatti sommando la potenza degli impianti che hanno presentato domanda correttamente per il contingente 2013, ma che non sono rientrati nel registro per sforamento del tetto stabilito dal decreto, si arriva a 80,634 megawatt.
    Applicando correttamente il comma 4 dell'art. 10 del decreto 06 luglio tutti questi impianti perderebbero quindi la premialità acquisita e si dovrebbe ripartire nella formazione della graduatoria dal criterio successivo a quello stabilito al punto f) cioè il criterio g): gli impianti di potenza più bassa (praticamente dagli impianti posti a partire dalla posizione 17 della tabella C delle graduatorie pubblicate in data odierna).
    Ritengo che un'erronea applicazione di questo comma del dm 06 luglio, travisi completamente lo spirito della legge che è quello di favorire l'installazione di impianti più piccoli rispetto alle torri da un mega, che sono pur ammissibili purchè dilazionate in quantità inferiori al contingente annuo messo a registro.
    In attesa di un riscontro al riguardo porgo distinti saluti
    Ultima modifica di nll; 28-07-2013, 13:19. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

  • #2
    Qual è la tua opinione nel merito?
    In cosa avrebbe sbagliato il GSE?

    Commenta


    • #3
      In base all'art. 10 comma 4 il gse avrebbe dovuto annullare la priorità ottenuta da tutti gli impianti in coda al precedente registro ma non rientranti nel contingente 2012. Infatti il comma 4 dice che, nel caso in cui un criterio di premialità fra quelli elencati al comma 3 vada a premiare un gruppo di candidati le cui richieste superano il contingente disponibile per quell'anno, si perde automaticamente quella priorità e si riformula la graduatoria in base al criterio premiale successivo.
      Il comma tre elenca i criteri di premialità nell'ordine seguente:

      a) impianti di proprietà di aziende agricole, singole o associate, alimentati da biomasse e biogas
      di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a) e b), con potenza non superiore a 600 kW;
      b) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati dalla tipologia di cui all’articolo 8,
      comma 4, lettera b);
      c) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d):
      dichiarazione dell’Autorità competente attestante, nell’ambito della pianificazione regionale
      in materia di rifiuti, la funzione dell’impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei
      rifiuti;
      d) per gli impianti geotermoelettrici: impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle
      stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all’articolo 27,
      comma 1, lettera c);
      e) per gli impianti idroelettrici, nell’ordine:
      i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
      ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; 17
      iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o
      sottrazione di risorsa;
      iv. che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale;
      v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o
      sottrazione di risorsa.
      f) impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo presentato domanda completa ed
      idonea per l’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in
      posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto;
      g) minor potenza degli impianti;
      h) anteriorità del titolo autorizzativo;
      i) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

      l'altro ieri hanno formato la graduatoria che è stata pubblicata in baso al criterio di premialità f), ma visto che la somma delle potenze richieste da tutti quelli che avevano il requisito f) superava i 52 mega messi a registro per il 2014 il gse avrebbe dovuto ignorare il criterio f) e formare la graduatoria a partire dal criterio g) cioè la minore taglia dell'impianto. Quindi di fatto il gse avrebbe dovuto nuovamente ignorare gli impianti da 800 kw in su che non erano rientrati nel registro precedente e avrebbe dovuto riformulare la graduatoria cominciando dagli impianti da 61 kw in su.

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      • #4
        A quanto dici, se fosse vero, mi sembra un errore davvero grossolano da parte del GSE e quindi in questi giorni gli giungeranno una infinità di reclami come il tuo.
        Mi sembra strana una cosa simile!!

        Sei certo che il DM andava interpretato come stai dicendo?

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        • #5
          il comma che tu descrivi dice una cosa molto più semplice.

          Dice che se applicando un criterio di priorità si supera il contingente, allora si applica il successivo ! Tanto è vero che nell'attuale tabella A, siccome la precedente tabella C, superava il limite è stato applicato il principio della minore potenza.

          Stessa cosa accadrà adesso per l'attuale tabella C (FER_2013): se noti in cima ci sono gli impianti della precedente tabella C (FER_2012 che avevano priorità di accesso in questo registro), quando l'anno prossimo verrà riformulata la graduatoria, considerando che la tabella C esaurirà il contingente) verrà al suo interno applicato il criterio successivo cioè della minore potenza !!

          Ad ogni modo io mi preoccuperei di tutti quelli impianti che sono fittiziamente divisi, ho visto decine di impianti da 200 kW autorizzati lo stesso giorno da società simili !!!

          Quelli dovrebbero essere considerati 2 MW e non 10 da 200 kW

          Poi mi dovrebbero spiegare chi produce pale da 195 kW o 199 kW.

          Siccome sono soldi pubblici e non credo si possa fregare semplicemente facendo stampare delle targhette di targa ad hoc io credo che ci si debba rivolgere alle autorità giudiziarie per sollevare il problema.

          Per certo vi informo che sono già state presentate alla Procura di Roma oltre 10 denunce/esposti penali per quanto detto e molta gente finirà sotto processo..altro che fare i furbi !!

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          • #6
            L'interopretazione di utenteinformato12 mi sembra molto più plausibile.

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