Si trasmette di seguito la mail mandata al gse per protestare contro il madornale errore commesso nell'applicazione del dm 06 luglio per la formazione dei registri dell'eolico 2014.
Si invita chiunque abbia un progetto di minieolico fra 61 kw e 200 kw a diffondere la voce per organizzare un ricorso collettivo.
Facciamo valere i nostri diritti: il dm 06 luglio non è una legge ammazza-minieolico, anzi è proprio il contrario!
Potete contattarmi in privato.
Lettera al GSE
A:
Ogg: mancata applicazione comma 4 art.10 del dm 06 luglio 2012 per la formazione della graduatoria dei registri 2014
Buonaseraho appena visionato la pubblicazione delle graduatorie degli impianti ammessi a registro per il contingente 2014 e ritengo sia stato commesso un errore nell'applicazione del dm 06 luglio 2012.
Nel decreto in oggetto al comma 4 dell'art. 10 c'è scritto esplicitamente che:
"4. Nel caso in cui l’applicazione di uno dei criteri di priorità di cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi."
Il caso contemplato dal suddetto comma è proprio quello che si è venuto a creare in occasione del secondo registro.
Secondo il dm 06 luglio 2012 il primo criterio da applicare per gli impianti eolici è quello descritto al punto f) "impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto", tuttavia gli impianti che rientrano in questa prima categoria superano di gran lunga il contingente messo a registro per il 2014 (52,504): infatti sommando la potenza degli impianti che hanno presentato domanda correttamente per il contingente 2013, ma che non sono rientrati nel registro per sforamento del tetto stabilito dal decreto, si arriva a 80,634 megawatt.
Applicando correttamente il comma 4 dell'art. 10 del decreto 06 luglio tutti questi impianti perderebbero quindi la premialità acquisita e si dovrebbe ripartire nella formazione della graduatoria dal criterio successivo a quello stabilito al punto f) cioè il criterio g): gli impianti di potenza più bassa (praticamente dagli impianti posti a partire dalla posizione 17 della tabella C delle graduatorie pubblicate in data odierna).
Ritengo che un'erronea applicazione di questo comma del dm 06 luglio, travisi completamente lo spirito della legge che è quello di favorire l'installazione di impianti più piccoli rispetto alle torri da un mega, che sono pur ammissibili purchè dilazionate in quantità inferiori al contingente annuo messo a registro.
In attesa di un riscontro al riguardo porgo distinti saluti
Si invita chiunque abbia un progetto di minieolico fra 61 kw e 200 kw a diffondere la voce per organizzare un ricorso collettivo.
Facciamo valere i nostri diritti: il dm 06 luglio non è una legge ammazza-minieolico, anzi è proprio il contrario!
Potete contattarmi in privato.
Lettera al GSE
A:
Ogg: mancata applicazione comma 4 art.10 del dm 06 luglio 2012 per la formazione della graduatoria dei registri 2014
Buonaseraho appena visionato la pubblicazione delle graduatorie degli impianti ammessi a registro per il contingente 2014 e ritengo sia stato commesso un errore nell'applicazione del dm 06 luglio 2012.
Nel decreto in oggetto al comma 4 dell'art. 10 c'è scritto esplicitamente che:
"4. Nel caso in cui l’applicazione di uno dei criteri di priorità di cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi."
Il caso contemplato dal suddetto comma è proprio quello che si è venuto a creare in occasione del secondo registro.
Secondo il dm 06 luglio 2012 il primo criterio da applicare per gli impianti eolici è quello descritto al punto f) "impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto", tuttavia gli impianti che rientrano in questa prima categoria superano di gran lunga il contingente messo a registro per il 2014 (52,504): infatti sommando la potenza degli impianti che hanno presentato domanda correttamente per il contingente 2013, ma che non sono rientrati nel registro per sforamento del tetto stabilito dal decreto, si arriva a 80,634 megawatt.
Applicando correttamente il comma 4 dell'art. 10 del decreto 06 luglio tutti questi impianti perderebbero quindi la premialità acquisita e si dovrebbe ripartire nella formazione della graduatoria dal criterio successivo a quello stabilito al punto f) cioè il criterio g): gli impianti di potenza più bassa (praticamente dagli impianti posti a partire dalla posizione 17 della tabella C delle graduatorie pubblicate in data odierna).
Ritengo che un'erronea applicazione di questo comma del dm 06 luglio, travisi completamente lo spirito della legge che è quello di favorire l'installazione di impianti più piccoli rispetto alle torri da un mega, che sono pur ammissibili purchè dilazionate in quantità inferiori al contingente annuo messo a registro.
In attesa di un riscontro al riguardo porgo distinti saluti
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