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    leggo qui che safetyitalia.it - Il PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento - CANTIERI, EDILIZIA, COSTRUZIONI, IMPIANTI
    il psc potrebbe essere non obbligatorio per un piccolo impianto fv.

    od interpreto male ? mentre nella cei 82-25 e nella cei 0-2 viene comunque indicato tra i documenti da preparare.

    voi lo allegate sempre od in virtu di quello scritto sopra no ? ( intendo al GSE ed in cantiere )

    - in virtu' anche del nuovo testo unico -

    saluti,
    Andrea
    Ultima modifica di andreaporta; 23-07-2008, 10:05.
    TUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
    http://www.youtube.com/user/socosnc/videos
    web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT[/URL]

  • #2
    Il P.O.S. (piano operativo sicurezza) va redatto sempre, mentre il PSC in determinate condizioni (nel sito da te indicato è spiegato benissimo), per il resto non sò. Parliamo sempre di cantieri temporanei e mobili, di cui fanno parte le linee elettriche.
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    Suntech STP 160S/24AC MONO (7x2); Inverter SOLARMAX 2000C
    Ubicazione Lercara Friddi (PA) 37°44;13° 36

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    • #3
      Caro Maufv
      se esite l'obbligo di POS, esiste anche quello di PSC.
      In generale il piano di sicurezza va fatto se si rientra nell'elenco dei casi indicati al'all. II del Dlgs 494/96.
      In questi vi è il caso di lavori oltre i 2 m., quindi tutti i casi di impianti fotovoltaici, a meno di quelli a terra, richiedono la redazione dei piani.
      Le imprese redigono il ( o i se piu' di una impresa) POS.
      Lo consegnano prima dell'inizio lavori al professionista incaricato per il coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione) che vaglia, e in particolare nel caso di piu' imprese, armonizza i vari POS.
      Quindi redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (in fase di progettazione).
      Poi sul campo le cose possono variare in corso d'opera, ed il professionista aggiorna il piano (Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione).
      Questa è la teoria.
      In pratica lo spirito della legge è avere qualcuno che controlla il controllore.
      Quindi si distinguono i ruoli dell'impresa, che deve preoccuparsi della sicurezza e garantirla per i suoi lavoratori ( e dichiara come intende farlo nel POS).
      Il professionista (che tipicamente corrisponde al ruolo del direttore lavori) svolge un compito di controllo, anche severo (applicando ad esempio sanzioni, che possono essere semplici richiami, multe, fino all'estromissione della lavoratore o della ditta inadempiente).
      Per valutare un indicazione di massima sugli onorari per queste mansioni vedi http://www.ording.roma.it/tariffa/index.html

      ciao Filippo

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      • #4
        Per unozero (Filippo), sei proprio sicuro che il POS implica la redazione del PSC, non è necessario la presenza di più imprese, riporto l'articolo di riferimento (D.lgs 494/96).

        ART. 3 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

        1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

        2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

        3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

        a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini - giorno;

        b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II.

        Aspetto commenti la sicurezza è un tema molto importante, grazie a unozero per il tono e il modo con cui ha risposto.
        Saluti
        Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
        Suntech STP 160S/24AC MONO (7x2); Inverter SOLARMAX 2000C
        Ubicazione Lercara Friddi (PA) 37°44;13° 36

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        • #5
          Originariamente inviato da maufv Visualizza il messaggio
          Per unozero (Filippo), sei proprio sicuro che il POS implica la redazione del PSC, non è necessario la presenza di più imprese, riporto l'articolo di riferimento (D.lgs 494/96).
          Son contento delle risposte molto interessanti, su un tema che evidentemente e' un po' fumoso.
          io in particolare mi son posto il problema dopo 2 incontri sul nuovo testo unico, che mi hanno confuso ancor di piu' le idee...solite cose all'italiana, chi non sa insegna.
          i relatori sapevano meno di tutti.

          Comunque discordo leggermente con l'interpretazione di unozero e pendo verso mauFV, provo a dire la mai e poi confrontiamoci...

          il POS e' sempre obbligatorio, e deve essere redatto dall'impresa installatrice ( no dal progettista ) e prende il nome di PPS se non c'e' il PCS.
          Invece il PCS e' obbligatorio oltre i valori riportati sul sito, e da mauFV, e deve essere redatto dal progettista, o dal d.l., e dovra' contenere al suo interno il POS, che terra' questa denominazione di POS, ed i vari pimus se ci sono ponteggi, o i piani di sicurezza dei resp.dei ragni o dei bracci meccanici -cestelli coinvolti, se ne hanno di particolari .

          Che dite ?

          il mio dubbio era pos o pcs perche' POS <=> PPS redatto dalla ditta installatrice ( no noi )
          PCS redatto dal progettista ( NOI !)

          attendo
          TUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
          http://www.youtube.com/user/socosnc/videos
          web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT[/URL]

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          • #6
            Io dico che il PCS è obbligatorio solo quando sul cantiere opera più di un'impresa.

            Ma qual'è quell'impianto FV che richiede più di un'impresa per essere installato?

            (a meno, ovviamente, che l'"impresa" non sia la classica "one man firm"...)
            http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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            • #7
              Per fare chiarezza sulle sigle,
              Parliamo di PSC (Piano sicurezza coodinamento) e PSS (Piano sicurezza sostitutiva)
              POS (piano operativo sicurezza).
              Installazione impianto fotovoltaico da un'unica impresa solo POS.
              Nel preventivo qualcuno inserisce questa voce ?
              Saluti.
              Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
              Suntech STP 160S/24AC MONO (7x2); Inverter SOLARMAX 2000C
              Ubicazione Lercara Friddi (PA) 37°44;13° 36

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              • #8
                Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                Io dico che il PCS è obbligatorio solo quando sul cantiere opera più di un'impresa.vero !
                Ma qual'è quell'impianto FV che richiede più di un'impresa per essere installato?
                Ecco due casi REALI
                1) http://www.energeticambiente.it/foto...i-mantova.html
                In questo cantiere lavoravano :
                la ditta che montava i pannelli (copeturista),
                la ditta che montava i cavi , inverter e quanto altro (elettricista)
                e Recoplan come direzione lavori
                --------
                2) un sabato sono state smontate e ricablate le stringhe di un impianto :
                Coperturista con cestello a sistemare i coppi
                Elettricista a smontare e rimontare e pannelli con il cestello del coperturista

                Ciao da Recoplan

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                • #9
                  Aggiungo un po' di carne al fuoco.

                  Sull'ultimo numero di "Ingegneri del FVG" (rivista dell'ordine degli ingegneri), trovo un'interessante osservazione:

                  "L'obbligatorietà [del piano sicurezza e coordinamento] è limitata alle sole attività soggette a permesso a costruire. Questo vuol dire che, in caso di DIA, il committente non è più obbligato a nominare il coordinatore in fase di progettazione e, quindi, a redigere il piano di sicurezza e coordinamento".

                  Ed infatti, in caso di irregolarità od omissione nella redazione del piano, qual'è la sanzione prevista? La sospensione del titolo abilitativo (art. 90 comma 10). Ma in una DIA il titolo abilitativo non esiste...
                  http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                  • #10
                    Concordo in pieno con Unozero ed anzi sottolineo che per lavori particolarmenti pericolosi (per l'elenco vedasi 494 in cui è incluso lavori con pericolo di caduta dall'alto > 2m) il PSC è obbligatorio anche se è prevista una sola impresa.
                    Il POS inoltre lo deve presentare l'impresa dopo che ha consultato il PSC (può chiedere anche integrazioni e/o modifiche al PSC) ed infine il POS va controllato dal coordinatore in fase di progettazione.
                    Questo sarebbe la procedura ufficiale.....poi dato che di solito il lavoro è breve, l'impresa non c'è o meglio è un lavoratore autonomo che non ha l'obbligo di presentare il POS, l'ufficio tecnico comunale non richiede niente (a me è capitato!!) allora si chiude un occhio o anche due!!!

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                    • #11
                      Originariamente inviato da led72 Visualizza il messaggio
                      Concordo in pieno con Unozero ed anzi sottolineo che per lavori particolarmenti pericolosi (per l'elenco vedasi 494 in cui è incluso lavori con pericolo di caduta dall'alto > 2m) il PSC è obbligatorio anche se è prevista una sola impresa.
                      E come lo concili col fatto che il PSC è obbligatorio solo per cantieri soggetti a permesso a costruire? (mentre un impianto fotovoltaico è ormai quasi sempre soggetto al massimo a DIA...)
                      http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                      • #12
                        Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                        E come lo concili col fatto che il PSC è obbligatorio solo per cantieri soggetti a permesso a costruire? (mentre un impianto fotovoltaico è ormai quasi sempre soggetto al massimo a DIA...)
                        Se è così ti do ragione....
                        Sai cirtarmi la fonte normativa?

                        Commenta


                        • #13
                          Sono ignorante in materia, forse dico una fesseria....ma non c'era un limite di x giorni/uomo (180 ?) al di sotto del quale non era obbligatoria la redazione del PSC/POS ?

                          Cioè, per lavori semplici (1 sola impresa) e con cantiere limitato nel tempo, non c'era questa semplificazione ?



                          Originariamente inviato da led72 Visualizza il messaggio
                          Se è così ti do ragione....
                          Sai cirtarmi la fonte normativa?

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                          • #14
                            Originariamente inviato da mozzarella Visualizza il messaggio
                            Sono ignorante in materia, forse dico una fesseria....ma non c'era un limite di x giorni/uomo (180 ?) al di sotto del quale non era obbligatoria la redazione del PSC/POS ?

                            Cioè, per lavori semplici (1 sola impresa) e con cantiere limitato nel tempo, non c'era questa semplificazione ?
                            No, questo accadeva con la vecchia legge.
                            Con la nuova è caduta questa distinzione.
                            http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                            • #15
                              Originariamente inviato da led72 Visualizza il messaggio
                              Se è così ti do ragione....
                              Sai cirtarmi la fonte normativa?
                              Come ho scritto due post sopra, io l'ho desunto da un articolo su "Ingegneri del FVG": è ovvio che un articolo non fa legge, ma la fonte è autorevole... e l'articolo è lapidario nella sua interpretazione (il titolo è "con la DIA niente piani di sicurezza").
                              L'articolo è un commento "colloquiale" alla legge, e non dà riferimenti normativi precisi; IMMAGINO che si riferiscano all'art.90 comma 11 ("In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.")
                              http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

                              Commenta


                              • #16
                                Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                                Come ho scritto due post sopra, io l'ho desunto da un articolo su "Ingegneri del FVG": è ovvio che un articolo non fa legge, ma la fonte è autorevole... e l'articolo è lapidario nella sua interpretazione (il titolo è "con la DIA niente piani di sicurezza").
                                L'articolo è un commento "colloquiale" alla legge, e non dà riferimenti normativi precisi; IMMAGINO che si riferiscano all'art.90 comma 11 ("In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.")
                                Mi sono letto gli articoli che hai citato e da quanto ho capito la nomina del CP e del CE è sempre obbligatoria in caso di più imprese. Nel caso (vedi comma 5 art. 90) in cui l'affidamento dei lavori è dato ad un'unica impresa ma l'esecuzione poi è affidata a più imprese è sempre obbligatorio la nomina del solo CE che però ha il compito di redigere anche il PSC e di predisporre il fascicolo.
                                Nel caso però di lavori privati (art. 90 comma 11) non c'è l'obbligo di nomina del CP (dunque niente PSC) se tali lavori NON sono soggetti a pc ma si applica comunque la regola sopra ovvero se ci sono più imprese che eseguono i lavoro si deve nominare il CE che deve redigere anche il PSC e il fascicolo (vedi art.92 comma 5): dunque qualcosa non mi torna!!!!
                                Io credo che per lavori privati si intenda la vecchia dizione "lavori in economia" per i quali non era richiesto nulla neanche il POS dato che fisicamente non c'era nessuna impresa ma i lavori li faceva direttamente il committente.
                                Se è così la nomina del CP va comunque fatta anche per lavori non pubblici ovvero il PSC va redatto nel caso di più imprese anche se c'è solo la DIA (mi pare anche logico da un certo punto di vista).
                                Ciao

                                Commenta


                                • #17
                                  Originariamente inviato da led72 Visualizza il messaggio
                                  Io credo che per lavori privati si intenda la vecchia dizione "lavori in
                                  Secondo me quel "lavori privati" invece serve a distinguere da "appalti pubblici", ovvero è da intendersi come "lavori ove il committente è un privato (indifferente se persona fisica o giuridica)"

                                  Se è così la nomina del CP va comunque fatta anche per lavori non pubblici ovvero il PSC va redatto nel caso di più imprese anche se c'è solo la DIA (mi pare anche logico da un certo punto di vista).
                                  Da un altro punto di vista però è illogico.
                                  Immagina il rifacimento dell'impianto elettrico di un appartamento: le imprese sono due (l'elettricista e l'imbianchino). Ci vorrebbe CP e PSC?!?!?!?!?!?
                                  http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

                                  Commenta


                                  • #18
                                    [QUOTE=Archimede2007;118864609]Secondo me quel "lavori privati" invece serve a distinguere da "appalti pubblici", ovvero è da intendersi come "lavori ove il committente è un privato (indifferente se persona fisica o giuridica)"/QUOTE

                                    Paò darsi....qualcuno lo sa???


                                    Da un altro punto di vista però è illogico.
                                    Immagina il rifacimento dell'impianto elettrico di un appartamento: le imprese sono due (l'elettricista e l'imbianchino). Ci vorrebbe CP e PSC?!?!?!?!?!?
                                    Sarebbe illogico ma tali lavori non richiedono DIA:
                                    - impianto elettrico: serve DIA solo in casi particolari (ad es. se si installano passerelle per supporto cavi e similari) ovvero mai in un appartamento
                                    - tinteggiatura: se interna non serve DIA se esterna serve DIA e quasi sicuramente ponteggi di conseguenza POS e PSC se l'imbianchino e l'elettricista non sono lavoratori autonomi.

                                    E comunque l'ultime parole dell'art. 90 comma 11 (...Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92 comma 2) fa saltare tutto, in quanto, pure in presenza di lavori privati, nel caso riportato nel comma 5 dell'art. 90 (lavori appaltati da una sola impresa ma dati in esecuzione a più imprese) il CE diventa praticamente anche CP in quanto deve redigere il PSC e predisporre il fascicolo (vedi comma 2 artl 92). In tale caso pertanto anche in presenza di lavori privati e solo DIA bisogna rediere il PSC!!!

                                    Ciao.

                                    Commenta


                                    • #19
                                      Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                                      Aggiungo un po' di carne al fuoco.

                                      Sull'ultimo numero di "Ingegneri del FVG" (rivista dell'ordine degli ingegneri), trovo un'interessante osservazione:

                                      "L'obbligatorietà [del piano sicurezza e coordinamento] è limitata alle sole attività soggette a permesso a costruire. Questo vuol dire che, in caso di DIA, il committente non è più obbligato a nominare il coordinatore in fase di progettazione e, quindi, a redigere il piano di sicurezza e coordinamento".

                                      Ed infatti, in caso di irregolarità od omissione nella redazione del piano, qual'è la sanzione prevista? La sospensione del titolo abilitativo (art. 90 comma 10). Ma in una DIA il titolo abilitativo non esiste...

                                      e se per un impianto , viste le nuove leggi, non serve la dia, potrebbe non servire il pos ?

                                      grazie,

                                      il cugi

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                                      • #20
                                        Originariamente inviato da cugino80 Visualizza il messaggio
                                        e se per un impianto , viste le nuove leggi, non serve la dia, potrebbe non servire il pos ?
                                        Potrebbe. Cito da safetyitalia.it - Commento al TESTO UNICO - TESTO UNICO DELLA SICUREZZA - D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008

                                        ancora nei cantieri temporanei e mobili si pone un problema interpretativo sul comma 11 dell’art. 90, vi sono n. 2 letture possibili:
                                        Prima ipotesi:
                                        nel privato, solo i lavori con permesso a costruire sono sottoposti alla nomina del coordinatore delle sicurezza, le pratiche edilizie in DIA (Denuncia di Inizio Attività) sono escluse?
                                        Seconda ipotesi:
                                        l’ultimo capoverso del comma 11 art. 90 rinvia all’art. 92 comma 2;
                                        l’art. 92 comma 2 rinvia all’art. 90 comma 5;
                                        l’art. 90 comma 5 rinvia a comma 4 il quale rinvia al comma 3;
                                        Sembra, per i lavori privati in questa seconda ipotesi, che per le pratiche diverse dal Permesso a Costruire (quindi le DIA) in caso vi siano almeno due imprese si proceda alla nomina del solo coordinatore in esecuzione, il quale predisporrà il PSC, ecc., in questo modo si avrebbe la copertura come precedentemente garantita dal D. Lgs. 494/96.
                                        Quale delle due ipotesi? Rimane il dubbio è necessario che quanto prima vi sia un chiarimento.


                                        Un'unica certezza: i nostri legislatori sono degli imbecilli incompetenti.
                                        http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                                        • #21
                                          Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                                          Potrebbe. Cito da safetyitalia.it - Commento al TESTO UNICO - TESTO UNICO DELLA SICUREZZA - D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008

                                          ancora nei cantieri temporanei e mobili si pone un problema interpretativo sul comma 11 dell’art. 90, vi sono n. 2 letture possibili:
                                          Prima ipotesi:
                                          nel privato, solo i lavori con permesso a costruire sono sottoposti alla nomina del coordinatore delle sicurezza, le pratiche edilizie in DIA (Denuncia di Inizio Attività) sono escluse?
                                          Seconda ipotesi:
                                          l’ultimo capoverso del comma 11 art. 90 rinvia all’art. 92 comma 2;
                                          l’art. 92 comma 2 rinvia all’art. 90 comma 5;
                                          l’art. 90 comma 5 rinvia a comma 4 il quale rinvia al comma 3;
                                          Sembra, per i lavori privati in questa seconda ipotesi, che per le pratiche diverse dal Permesso a Costruire (quindi le DIA) in caso vi siano almeno due imprese si proceda alla nomina del solo coordinatore in esecuzione, il quale predisporrà il PSC, ecc., in questo modo si avrebbe la copertura come precedentemente garantita dal D. Lgs. 494/96.
                                          Quale delle due ipotesi? Rimane il dubbio è necessario che quanto prima vi sia un chiarimento.


                                          Un'unica certezza: i nostri legislatori sono degli imbecilli incompetenti.
                                          quoto con te...studiando penso ad un semplice impianto complanare parz. integrato in falda a 2,5 -3 mt. dal suolo.
                                          non serve dia, lo fa solo 1 societa' snc con dipendenti, o artigiana.

                                          non dovrebbe servire il pos ma solo l'autocertificazione di dich. conformita' a fine lavori ?

                                          mah boh
                                          il cugi.

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                                          • #22
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                                            Questa è stata la legge + scema che abbia visto , non è con la carta che si salvano le persone , ma con la cocuzza ...... , con questa legge si salva il culo scusate , ma lo scrivo , dell' inail che trova la scusa del non pagare , di tutta quella gente che ci mangia attorno a questa legge , il mio consulente 15 anni fà si era presentato con una punto , ora viaggia in Porsche .
                                            Noi che siamo i datori di lavori siamo in mezzo tra l'incudine e il martello , io ad esempio dovrei essere come murinjo ( DIO ) onnipresente in tutti i cantieri davanti a tutti i miei operai per vedere se iusano i mezzi di sicurezza , non basta far firmare la fornitura se si fanno male son sempre c....i amari .
                                            Chissà perchè 20 anni fà con meno mezzi si infortunavano di meno .
                                            andiamo sempre peggio
                                            saluti alberto

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                                            • #23
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                                              Potrebbe. Cito da safetyitalia.it - Commento al TESTO UNICO - TESTO UNICO DELLA SICUREZZA - D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008

                                              ancora nei cantieri temporanei e mobili si pone un problema interpretativo sul comma 11 dell’art. 90, vi sono n. 2 letture possibili:
                                              Prima ipotesi:
                                              nel privato, solo i lavori con permesso a costruire sono sottoposti alla nomina del coordinatore delle sicurezza, le pratiche edilizie in DIA (Denuncia di Inizio Attività) sono escluse?
                                              Seconda ipotesi:
                                              l’ultimo capoverso del comma 11 art. 90 rinvia all’art. 92 comma 2;
                                              l’art. 92 comma 2 rinvia all’art. 90 comma 5;
                                              l’art. 90 comma 5 rinvia a comma 4 il quale rinvia al comma 3;
                                              Sembra, per i lavori privati in questa seconda ipotesi, che per le pratiche diverse dal Permesso a Costruire (quindi le DIA) in caso vi siano almeno due imprese si proceda alla nomina del solo coordinatore in esecuzione, il quale predisporrà il PSC, ecc., in questo modo si avrebbe la copertura come precedentemente garantita dal D. Lgs. 494/96.
                                              Quale delle due ipotesi? Rimane il dubbio è necessario che quanto prima vi sia un chiarimento.


                                              Un'unica certezza: i nostri legislatori sono degli imbecilli incompetenti.
                                              ho letto il link, ottimo grazie.

                                              ma non parla di limiti di 2 mt. per il pos come scritto in altri topic.
                                              il pos serve sempre, o solo per alt. lavori >2 mt ?

                                              scusate la ripetitivita', studiano imparo ed evito di far errori.

                                              grazie il cugi

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                                              • #24
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                                                ho letto il link, ottimo grazie.

                                                ma non parla di limiti di 2 mt. per il pos come scritto in altri topic.
                                                il pos serve sempre, o solo per alt. lavori >2 mt ?

                                                scusate la ripetitivita', studiano imparo ed evito di far errori.

                                                grazie il cugi

                                                Il limite di 2 metri è per la definizione di "lavoro in quota".
                                                In base alla legge non si capisce se per il "lavoro in quota" serva sempre e comunque il POS.
                                                O, meglio, sembrerebbe di si, ma sarebbe ovviamente un'assurdità: per piantare un tassello a 3 metri d'altezza usando una scala alta 2 metri dovrei redigere il POS?!?!?!?!
                                                http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                                                • #25
                                                  Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                                                  Il limite di 2 metri è per la definizione di "lavoro in quota".
                                                  In base alla legge non si capisce se per il "lavoro in quota" serva sempre e comunque il POS.
                                                  O, meglio, sembrerebbe di si, ma sarebbe ovviamente un'assurdità: per piantare un tassello a 3 metri d'altezza usando una scala alta 2 metri dovrei redigere il POS?!?!?!?!
                                                  e quello che mi chiedo, dove o come posso capire il limite per cui scatta il pos ?

                                                  chiamando ass. tipo la cna ? esperti di sicurezza ? magari ad uno studente danno spiegazioni

                                                  quasi tutti i lavori semplici potrebbero sforare i 2 metri !

                                                  grazie ... il cugi

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                                                  • #26
                                                    La D.I.A. è un titolo abilitativo, quindi è soggetto a revoca in caso di inadempienze. Quindi in cantieri con piu' imprese (anche non contemporanee) bisogna redigere il PSC. L'unica differenza è che il coordinatore dell'esecuzione puo' essere nominato all'inizio di lavori. Il POS dovrebbe essere un documento sempre a disposizione della ditta installatrice e contiene tutte le misure di sicurezza che vengono adottate, nel nostro caso per i lavori in quota e per quelli sotto tensione. Non è che va aggiornato ogni volta, un tetto è sempre un tetto ed un lavoro sotto tensione è sempre un lavoro sotto tensione.

                                                    Per i lavori non soggetti a DIA molto probabilmente non bisogna redigere alcun documento. Fermo restando che le condizioni di lavoro e i rischi annessi rimangono sempre gli stessi, quindi eventuali inadempienze forse non daranno luogo a conseguenze civili/penali - ma a qualche rimorso sicuramente si, quindi è sempre buonsenso verificare l'utilizzo di precauzioni anti infortunistiche dei propri operai o di quelli della ditta installatrice a cui abbiamo affidato la nostra commessa.

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      Originariamente inviato da microWatt Visualizza il messaggio
                                                      La D.I.A. è un titolo abilitativo, quindi è soggetto a revoca in caso di inadempienze. Quindi in cantieri con piu' imprese (anche non contemporanee) bisogna redigere il PSC. L'unica differenza è che il coordinatore dell'esecuzione puo' essere nominato all'inizio di lavori. Il POS dovrebbe essere un documento sempre a disposizione della ditta installatrice e contiene tutte le misure di sicurezza che vengono adottate, nel nostro caso per i lavori in quota e per quelli sotto tensione. Non è che va aggiornato ogni volta, un tetto è sempre un tetto ed un lavoro sotto tensione è sempre un lavoro sotto tensione.

                                                      Per i lavori non soggetti a DIA molto probabilmente non bisogna redigere alcun documento. Fermo restando che le condizioni di lavoro e i rischi annessi rimangono sempre gli stessi, quindi eventuali inadempienze forse non daranno luogo a conseguenze civili/penali - ma a qualche rimorso sicuramente si, quindi è sempre buonsenso verificare l'utilizzo di precauzioni anti infortunistiche dei propri operai o di quelli della ditta installatrice a cui abbiamo affidato la nostra commessa.
                                                      interessante.
                                                      ma chi potrebbe dare delle risposte CERTE a questi quesiti ?
                                                      un consulente di ...
                                                      un associazione di categoria ?

                                                      Grazie,

                                                      il cugi

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        Sono anche io sicuro che in caso di DIA non si deve redigere il PSC e quindi di conseguenza il POS.
                                                        Saluti
                                                        Ultima modifica di ingroberto; 15-10-2008, 17:32.

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                                                        • #29
                                                          dite 2 cose diverse, in caso di dia NON serve pos e psc.
                                                          oppure nel caso non venga richiesta dia non serve neanche pos e tantomeno psc di conseguenza ?

                                                          e da dove lo stabilite ?

                                                          mizzega piu' difficile che la parte elettrica !!!

                                                          grazie
                                                          il cugi

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                                                          • #30
                                                            E' difficile che oggi in un cantiere ci sia solo una e dico una impresa esecutrice dei lavori, tale per cui non comporterebbe la redazione del PSC. Se ciò dovesse verificarsi, il non redigere il PSC è solo un fatto burocratico e legislativo, ma a questo punto bisogna augurarsi che in un cantiere non accada nulla di sbagliato che comprometta la sicurezza del lavoratore e quella altrui!!!

                                                            Premesso questo, la nuova normativa (TUS) è chiara, il PSC va redatto quando c'è più di una impresa in cantiere anche non contemporanea. Ciò quindi comparta la nomina del CSP e CSE (possono anche non essere la stessa persona!!). Una volta redatto il PSC, esso viene dato/consegnato alle imprese presenti in cantiere, le quali come risposta redigono il POS.
                                                            Quindi il POS è la risposta al PSC!!!
                                                            Il POS quindi riporta la valutazione del rischio, le lavorazioni e quant'altro relativamente ad una impresa fermo restando che deve e dico deve attenersi alle prescrizioni riportate nel PSC!!

                                                            Oggi inoltre e soprattutto nel fotovoltaico, molte sono le imprese affidatarie del lavoro, che subappaltano totalmente i lavori e che quindi in cantiere non hanno alcun operaio.
                                                            In questo caso il TUS parla chiaro e cioè anche il datore di lavoro dell'impresa affidataria che non esegue nessuna lavorazione in cantiere e che quindi subappalta totalmente i lavori, deve e dico deve redigere il POS, come strumento di coordinamento tra gli altri POS delle imprese subappaltate.

                                                            Cmq una letterua al TUS dategliela, soprattutto quando vi trovate dalla parte di chi deve controllare e dirigere i lavori (per chi fa il CSE e il CSP è sottointeso!!).


                                                            Ciao a tutti
                                                            Ciò che io chiamo vita è quando mi sveglio al mattino e mi preparo una piccola tazza di tè.

                                                            Nessun uomo può comandare un un altro uomo, noi abbiamo bisogno di unità.

                                                            Non puoi sprecare la tua vita nell'egoismo, altrimenti tutto ciò che resterà di te saranno solo un mucchio di parole e poi morirai. Per dare un significato alla vita devi fare qualcosa.

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