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Qualificazione ditte installatrici - DLgs 28/11

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  • Qualificazione ditte installatrici - DLgs 28/11

    Salve a tutti

    Il DLgs 28/11 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
    da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
    2001/77/CE e 2003/30/CE
    ) è in vigore dal 29/3/2011, e quindi anche il seguente

    Art. 15
    (Sistemi di qualificazione degli installatori)
    1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie,
    caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi
    geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore
    , è conseguita col possesso dei requisiti tecnico
    professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del
    Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2
    del presente articolo.

    In pratica chi installa OGGI deve avere i requisiti professionali del DM37/08 (ex legge 46/90) conseguiti con laurea o diploma+2 anni di inserimento o corso di formazione riconosciuto+4 anni di inserimento. Non sarebbero riconosciuti i requisiti tecnico professionali conseguiti avendo operato nel settore per almeno tre anni, come credo che sia per la maggior parte delle ditte medio-piccole operanti nel settore.

    Ho capito bene o c'è qualcosa che mi sfugge ?
    _____
    MazE
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