La baggianata è questa affermazione:
"la circolare parla di riduzione di costi almeno del 20% rispetto alla vecchia normativa"
Ti invito a non travisare le leggi e a non fornire indicazioni del tutto scorrette in un forum.
L'affermazione "un geo riduce anche del 60% rispetto ai sistemi di produzione con fonti fossili tradizionali" può essere corretta, ma non c'entra niente con la riduzione di cui parla il comma 344.
La legge Finanziaria 2007 dice questo:
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di
edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di
energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di
almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C,
numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari
al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino
a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in
tre quote annuali di pari importo.
La circolare dell'Agenzia che tu citi ripetutamente dice:
3.1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
(articolo 1, comma 344)
344. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative
ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai
valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale e' di 100.000
euro.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto, per interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al citato articolo
1, comma 344, si intendono gli interventi che evidenziano un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C del decreto
ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all'allegato
C del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto
legislativo 311 del 2006).
Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o
quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche
indicate. L'intervento, infatti, e' definito in funzione del risultato che
lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di
energia primaria per la climatizzazione invernale.
Sulla base della definizioni contenute nell'allegato A del decreto
legislativo n. 192 del 2005, il fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale rappresenta "la quantita' di energia primaria
globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti
riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo".
Il risparmio e' misurato in base agli indici riportati nella tabella
dell'allegato C del decreto, elaborati in funzione della categoria in cui
l'edificio e' classificato (residenziale o altri edifici), della zona
climatica in cui e' situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.
La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007
indicano che l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza
menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre
tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le
"parti o unita' di edifici esistenti". La diversa formulazione adottata
porta a ritenere che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per
fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno
energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni
immobiliari che lo compongono.
Data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che
la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda
qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla
Servizio di documentazione tributaria
prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza
energetica richiesta dalla norma.
Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l'installazione
di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non
a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento,
con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli
impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le
caratteristiche indicate nei commi successivi.
Naturalmente tu, che non sei un "tecnico abilitato", ignori il concetto di fabbisogno di energia primaria, non hai mai visto l'allegato C alla 192/2005 e non hai mai calcolato questi valori per un edificio residenziale.
QUOTE (metodico @ 25/7/2007, 01:24)
dotting però se abbini un intervento di ristrutturazione comprensivo anche di impianto geotermico è fattibile allora la detrazione del 55%.
corretto, infatti è per quello che il badget è più alto
Non ho capito che vuol dire PDC (Pompa di Calore ?)e BT ?
PDC corretto, BT sta per Bassa Temperatura
Quello che ho capito mi pare è che un impianto geotermico esige annesso un impianto a pannelli radianti a pavimento.
perfetto
per i costi : riusciamo a stimarli almeno con due esempi
impianto geotermico verticale = costo
impianto geotermico orizzontale= costo
impianto a pannelli radianti a pavimento= costo
non è possibile ci sono troppe variabili in gioco