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Geotermia di grosse dimensioni

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  • Geotermia di grosse dimensioni

    Ciao a tutti.

    Devo trattare, non da progettista ma da analizzatore del progetto, un impianto geotermico che utilizza circa 250 geosonde a 150m. La domanda è: c'è una qualche normativa, nazionale o regionale che impone screening o addirittura VIA? All'estero come vanno le cose? Grazie.

  • #2
    A me non risulta.

    Savino Basta

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    • #3
      In Francia non esistono particolari permessi, l'impianto di casa mia ha un pozzo profondo 68 metri, abbiamo solo informato la Mairie (Municipio) delle operazioni.
      In altri Paesi so che siamo sullo stesso livello.
      Se ti puo' interessare in South Africa puoi comprare attraverso la presentazione di una richiesta di concessione per 99 anni il sottosuolo di casa tua e poi farci quello che vuoi (e tutto quello che trovi e' tuo!)

      MetS

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      • #4
        Non so in quale zona francese vivi tu, attualmente in alcune nazioni dell'europa occidentale (parlo di Germania, Svizzera, Francia e forse Danimarca) ma non sono al corrente dell'Italia, esiste una regolamentazione che impone la richiesta di autorizzazione per pozzi che attraversano la falda acquifera o che superino la profondita' di 80 metri (100 in alcuni casi). E' anche vero che molte aziende con le quali sono in contatto per ragioni professionali, preferiscono vendere due pozzi al posto di uno che superi i 100 metri per non incorrere nell'iter autorizzativo che spesso non autorizza o impone vincoli che alla fine possono costare molto cari.
        Riguardo alla legislazione italiana, mentre scrivevo questo post, un collega ha scovato alcune info importanti che ti inserisco qui:
        Legge 4 Agosto 1984 n. 464 - Art. 1: Chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni ed indagini , a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile , al disotto di trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie suborizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, deve darne comunicazione al Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dall'inizio degli studi e delle indagini, indicando su apposite mappe la localizzazione degli studi e delle indagini programmati e deve fare pervenire al Servizio geologico, entro trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle indagini, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.
        Come vedi si parla di vincoli ma sostanzialmente per pozzi profondi oltre la soglia dei 200m.
        Pero' nell'ambito della stessa legge si dice anche che:
        • Legge 4 Agosto 1984 n. 464
        • Per perforazioni di profondità superiore a 30 m occorre dunque comunicare all'ISPRA (ex APAT) - Dipartimento Difesa del Suolo Servizio Geologico, Scienze della Terra e Carte Tematiche Settore Idrogeologia e Geologia Applicata - Via Vitaliano Brancati, n° 48 - 00144 Roma:
        • denuncia di inizio indagine (Mod. 1). Al modulo deve essere allegato uno stralcio di cartografia (base I.G.M. scala 1:25.000) con indicata l'area d'intervento;
        • denuncia dell'eventuale sospensione (Mod. 2) e successiva eventuale ripresa (Mod. 3);
        • denuncia di fine indagine con dati tecnici (Mod. 4). A tale modulo deve essere allegata l'ubicazione della perforazione su carta di dettaglio e la descrizione lito-stratigrafica del sottosuolo utilizzando, se necessario, lo schema tipo (Mod. 4 bis).
        • Pero' una legge successiva dice anche che:
        • La legge 23 luglio 2009 n. 99, Art. 27 comma 28 ha previsto l'emanazione di un regolamento finalizzato al riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
          • Art. 27 comma 28: Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, [...], u no o piu' decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura
        • La legge 23 luglio 2009 n. 99, Art. 27 comma 28 ha previsto l'emanazione di un regolamento finalizzato al riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
        • Art. 27 comma 39: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui e' necessaria la sola dichiarazione di inizio attivita'.
        Ed infine (giusto per non dilungarsi troppo) una legge piu' recente ha cambiato qualcosina come di seguito ai testi precedenti:
        Il D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 costituisce tale regolamento ed il riferimento normativo nazionale di riferimento per lo sfruttamento geotermico del sottosuolo.
        E' abrogata la precedente normativa costituita dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896
        Il D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 all'Art. 1 stabilisce quindi che:
        La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposte a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto.
        Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, valgono le seguenti definizioni:
        sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C;
        sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C;
        sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C.
        Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia , o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici , alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.
        Fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 5 sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia , o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.
        Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10 . Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all'articolo 826 del codice civile.
        Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e dall'articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale .
        Le autorità competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale sono le Regioni o enti da esse delegati , nel cui territorio sono rinvenute [...]
        L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate dall'autorità competente.
        Art. 10: Piccole utilizzazioni locali
        Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
        consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici , ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
        ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.
        Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.
        Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate.
        Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .
        Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.

        Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze.


        Spero possa rispondere alle tue esigenze.

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        • #5
          In modo da contribuire a rispondere a questa domanda oh, alcuni paesi, sullo sviluppo e l'utilizzo della geotermia pertinenti disposizioni, oh, va bene.
          borse

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          • #6
            Originariamente inviato da Hedrick Visualizza il messaggio
            In modo da contribuire a rispondere a questa domanda oh, alcuni paesi, sullo sviluppo e l'utilizzo della geotermia pertinenti disposizioni, oh, va bene.
            L'uso dello stato di questa energia dovrebbe essere data maggiore sostegno e aiuto, per risolveregradualmente la crisi energetica.
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