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DECADENZA CONCESSIONE

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  • DECADENZA CONCESSIONE

    salve a tutti , ho individuato una piccola centralina ferma da alcuni anni ( 3 o piu ) , mi sono informato della proprieta e ho scoperto che appartiene ad una associazione che probabilmente usava l'energia prodotta per uso interno . questa associazione aveva fermato l'impianto perche' si era rotta la turbina, la provincia dice che la concessione e' attiva (45kw) .
    Ora a distanza di anni ho sentito che vorrebbero riammodernare la centrale e farla ripartire , io mi chiedo : ma dopo alcuni anni di inattivita non si perde il diritto alla concessione? , se cosi fosse , come posso dimostrare che la centrale non produce da anni ?
    , posso fare richiesta per una nuova concessione ?

    grazie

  • #2
    se loro hanno continuato a pagare il canone di utilizzo dell'acqua la concessione non può essere decaduta.... anche se la centrale è rimasta ferma per anni....

    Quindi direi che se la provincia dice che "la concessione è attiva" significa che qualcuno ha continuato a pagare il canone, e quindi tu non puoi presentare domanda su un tratto già sotteso!!

    Ciauz

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    • #3
      Confermo quello che ha detto Cle che se il precedente proprietario ha pagato i canoni questa rimane in piedi.
      Piuttosto perchèp non fai un accordo con questi signori per riattivare la centrale? Tra rifare tutto e usare qualcosa che esiste già la seconda strada è più veloce.A meno che non sia strutturalmente sbagliata.
      ciao
      Rem
      "E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
      (v. 5.0 - Gennaio 2020) - RemTechnology 1999 - 2020 - ing.remtechnology@gmail.com
      Leggete il regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it

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      • #4
        salve , leggendo il regolamento regionale lombardia n. 13 del 28 marzo 2006 Disciplina dell'uso delle acque superficiali ho trovato queste righe :
        D e c a d e n z a
        1. Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare
        l'acqua concessa nei seguenti casi:
        a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio
        consecutivo;


        pertanto , io interpreto che se il titolare di una una concessione e continua a pagare regolarmente , ma non utilizza fisicamente l'acqua per 3 anni (turbina rotta e mai riparata) la concessione dovrebbe decadere !? credo . ?

        grazie

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        • #5
          Lo stesso c'è scritto sul Regio Decreto 1775 del 1933 ma il significato è il mancato "avviamento" non la mancata produzione.Se si pagano i canoni e , ad esempio, non si hanno i soldi per riparare la turbina non è un motivo valido per togliere la concessione a qualcuno.
          Piuttosto fare un accordo con chi ha la turbina guasta?
          Comunque se dici che la Regione Lombadia ha questi "super-poteri"....;-)
          Ciao
          Rem
          "E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
          (v. 5.0 - Gennaio 2020) - RemTechnology 1999 - 2020 - ing.remtechnology@gmail.com
          Leggete il regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it

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          • #6
            ciao , probabilmente sono io che non capisco il significato dello scritto , ma secondo me tu ti riferisci al paragrafo " f " , io mi riferivo al paragrafo "a".


            1. Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare
            l'acqua concessa nei seguenti casi:
            a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio
            consecutivo;
            b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini
            dell'utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di
            concessione;
            c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della
            derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o
            manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di
            portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che
            per il mancato rilascio del DMV;
            d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni
            legislative e regolamentari in vigore;
            e) per il mancato pagamento, o pagamento parziale, di due
            annualita' consecutive del canone;
            f) per il decorso dei termini stabiliti nei decreto e nel
            disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e
            utilizzare l'acqua concessa;
            g) per cessione dell'utenza effettuata

            ciao e grazie

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            • #7
              Si confermo, mi ricordavo il paragrafo f.
              Ma se una persona paga i canoni regolarmente è difficile togliere la concessione, ma ti ripeto la domanda contrattare con il titolare della concessione? Anche perchè la proprietà delle strutture, linee elettriche ecc
              Ciao
              Rem
              "E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
              (v. 5.0 - Gennaio 2020) - RemTechnology 1999 - 2020 - ing.remtechnology@gmail.com
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              • #8
                si, ho provato ma non sono interessati a nessun tipo di collaborazione , non hanno fretta di farla ripartire , sperano di raccogliere dei fondi per rifarla completamente ( 100 metri condotta turbina e quadri ) in maniera autonoma,
                grazie per la disponibilita .

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                • #9
                  Vado a memoria ma se interessa posso approfondire: il caso di revoca citato da Milo è applicato in casi estremi e, mi sembra, debba essere comunque preceduto da una diffida da parte dell'Amministrazione (regione o provinciia a seconda del posto)

                  Commenta


                  • #10
                    CITAZIONE (idroeng @ 8/2/2008, 09:51)
                    Vado a memoria ma se interessa posso approfondire: il caso di revoca citato da Milo è applicato in casi estremi e, mi sembra, debba essere comunque preceduto da una diffida da parte dell'Amministrazione (regione o provinciia a seconda del posto)

                    Concordo, la diffida deve essere motivata, ad esmpio hanno pagato i canoni di concessione alla Provincia?
                    Comunque mi dispiace essere pessimista ma la vedo dura anche se ti auguro in bocca al lupo
                    Ciao
                    Rem
                    "E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
                    (v. 5.0 - Gennaio 2020) - RemTechnology 1999 - 2020 - ing.remtechnology@gmail.com
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                    • #11
                      ho contattato la provincia , mi e' stato detto che devo mandare una lettera al responsabile servizio derivazioni , chiedendo spiegazioni per questo inutilizzo della risorsa idrica , a questo punto la provincia dovrebbe comunicare al titolare della concessione, un termine, per la riattivazione della centrale , pena la decadenza della concessione.

                      ciao e grazie

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                      • #12
                        Premetto che Ti auguro di cuore buona fortuna ma mi permetto di fare una notazione al Tuo messaggio.
                        Supposto che la provincia diffidi i titolari della concessione a riattivare la centrale in un termina x (pero' nn riesco ad immaginare con quale titolo) penso, mettendomi nei panni dei diffidati, che questi abbiano diversi e facili motivazioni per far si che questa diffida nn gli faccia decadere la concessione.
                        Nn ultimo il fatto di continuarla a pagare.
                        ciao
                        car.boni
                        Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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                        • #13
                          ciao , guarda , piu' mi interesso di burocrazia e meno certezze ho , io ho interpretato il :
                          REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006, n.2

                          Art. 37.
                          D e c a d e n z a
                          1. Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare
                          l'acqua concessa nei seguenti casi:
                          a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio
                          consecutivo;
                          b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini
                          dell'utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di
                          concessione;
                          c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della
                          derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o
                          manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di
                          portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che
                          per il mancato rilascio del DMV;
                          d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni
                          legislative e regolamentari in vigore;
                          e) per il mancato pagamento, o pagamento parziale, di due
                          annualita' consecutive del canone;
                          f) per il decorso dei termini stabiliti nei decreto e nel
                          disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e
                          utilizzare l'acqua concessa;
                          g) per cessione dell'utenza effettuata senza il nulla osta di
                          cui all'Art. 31, comma 3;
                          h) per sub-concessione a terzi anche parziale.
                          2. L'autorita' concedente puo' prorogare i termini di cui alla
                          lettera f) del comma 1, qualora riconosca un giustificato ritardo
                          nell'esecuzione delle opere.
                          3. La decadenza dalla concessione e' dichiarata dall'autorita'
                          concedente con provvedimento motivato, da comunicare al
                          concessionario, con puntuale indicazione delle ragioni sottese alla
                          decadenza.
                          4. La decadenza non puo' essere dichiarata se non dopo formale
                          contestazione per iscritto al concessionario delle mancanze e
                          inadempienze rilevate a carico di quest'ultimo e contestuale diffida
                          alla loro eliminazione entro un termine da commisurarsi al caso di
                          specie, che non puo' in ogni caso essere inferiore a dieci e
                          superiore a sessanta giorni, decorso inutilmente il quale si procede
                          a norma del comma 3.

                          e' abbastanza probabile che piuttosto che perdere la concessione o riattiveranno la centrale o accetteranno una forma di collaborazione . credo ..

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                          • #14
                            Nn conosco il Reg. Reg. che hai citato ma, come detto da Rem, si capisce chiaramente che e' "erede" del Regio Decreto del '33.
                            Tienici informati sugli sviluppi.
                            ciao
                            car.boni
                            Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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                            • #15
                              Ciao,se ipotizzimo che l'eventuale tua derivazione a monte o leggermente a valle della loro (anche in mezzo)con piu' acqua o pari alla loro con rilascio a valle del loro rilascio,se in tal caso la tua centrale produrrebbe molti piu' kw dei loro teorici,ci sarebbe il MIGLIOR uso delle acque,questo discorso interessava a mé... Ho avuto ottimi consigli da Cleto e Rem!
                              Pero' saresti obbligato a remunerare in soldi o a cedere energia pari alla loro concessione (controlla che sia veritiera la potenza stimata) al titolare della centrale bypassata fino allo scadere della loro concessione che é trentennale.
                              Aiuterebbe insime al fatto che é pure ferma e inutilizzata!

                              Il "mio" caso é ben diverso la differenza é da 20kw della esistente a 2 MW della nuova futura!
                              Ciao

                              Commenta


                              • #16
                                Scusa Buran,
                                che io sappia nn e' possibile sovrapporsi ad altre concessioni.
                                Puoi chiedere una nuova concessione piu' a valle senza problemi, mentre per posizionarsi sopra bisogna verificare che nn gli vai a modificare la possibilita' del prelievo che hanno in concessione
                                Ovviamente se trovi un accordo con i titolari della concessione e della centralina dismessa, questa diventa una nuova concessione che fara' il suo iter e che inglobera', per facilitare il rilascio della nuova, anche la vecchia concessione di derivazione
                                Ma questa e' tutta un'altra storia e tengo a precisare che se venisse presentata una richiesta come quella ipotizzata, senza il contestuale assenso dei "vecchi" concessionari, sarebbe considerata dalla Provincio o dalla Regione, come carta straccia.
                                Quindi l'accordo privatistico sta alla base di tutto e siccome il mondo e' tutto da vendere e tutto da comprare, e' solo una questione di prezzo.
                                ciao
                                car.boni
                                Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

                                Commenta


                                • #17
                                  Ciao,non so' li da voi... ma qui si puo' ed ho avuto conferme da piu' persone....
                                  Ipotizzandoche io abbia una sub concessione di derivazione per 150l/s e con tot salto faccio 50kw,assime alla centrale mia già avviata,arriva un altro e deriva anche a valle della mia presa o a monte e fà 2MW,é un miglior uso delle acque,a mé poi in tal caso converrebbe pure, chiudo vendo di seconda mano le attrezzature e mi pagano fino allo scadere della mia sub concessione da 50kw ! Sono obbligati,se loro non pagano non avranno la concessione per bypassare,io non ci perdo anzi...
                                  Questa ipotesi é fattibilissima in V.Aosta é ripeto un miglior uso delle acque,nessuno ci rimette,daltronde una centale da 50kw é anche ingiusto che non permetta una da 2MW anche se di socetà é privata.
                                  Sul testo unico delle acque c'é spiegato,ma é meglio chiedere all'ufficio competente regionale !
                                  Comunque é un dato di fatto perché é stata rilasciata la sub concessione per la centrale grande,prima dell'avvio a termine lavori (frà almeno 5 anni) verrà remunerato il bypassato fino allo scadere della sua sub concessione ed é obbligato a chiudere.
                                  Ciao

                                  il vantaggio é niente piu' spese di manutenzione e gestione + ricavo delle attrezzature vendute, per il resto rimane invariato, se non meglio di prima.
                                  Ciao

                                  Commenta


                                  • #18
                                    è tutto corretto: art.45 TU (mi pare)
                                    Ma non è vero che il sotteso non avrà + costi perchè riceverà sì energia pari alla vecchia concessione ma dovrà corrispondere al nuovo arrivato i canoni che avrebbe dovuto pagare e i costi di manutenzione che avreebbe dovuto sostenere (anche se questo non l'ho mai visto applicato)

                                    Commenta


                                    • #19
                                      ciao,
                                      ok, questa e' l'ipotesi in cui chi ha una concessione piccola, chiude e "cede" la sua concessione ad un terzo che la amplia.
                                      Ma il punto della questione e' : se il piccolo nn cede e nn vende ma si tiene la concessione e continua a produrre (anche se nn gli converrebbe ma diciamo che e' un sadico !!) il "grande" che vuole assorbirlo, ampliare ed ottimizzare la risorsa acqua che fa? La legge gli da una mano oppure si deve arrendere ?
                                      A mio modo di vedere nn puo' fare nulla ed e' giusto.
                                      ciao
                                      car.boni
                                      Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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                                      • #20
                                        Ciao,la situazione non é che il piccolo chiude e cede,ma é che il piccolo é costretto a chiudere!
                                        il caso citato da mé é reale, frà qualche anno dovrà chiudere l'acqua e fermare la turbina, pero verrà remunerato comunque fino allo scadere della sua concessione,o in soldi o in energia elettrica se fattibile.(distanza troppo elevata ecc)

                                        Se contiamo il variare della portata e della producibilità annua dei costi di gestione e manutenzione straorinaria in caso di guasto o rottura é piu' conveniente comunque chiudere e percepire i soldi!
                                        (non ho mai sentito che il piccolo dovrà remunerare il grande per i costi di gestione che aveva prima di chiudere)

                                        x Car. Il piccolo VIENE assorbito e remuneraro e stop (li tolgono la concessione esecutiva di prelevare l'acqua e rimarrà solo per la potenza annua prodotta antecedente alla chiusura come documento dimostrativo per la nuova socetà della nuova centrale per la remunerazione obbligatoria ) altrimenti se i nuovi non accettano si dovranno accontentare di meno acqua e rimarrebbe tutto allo stato "attuale" a ognuno il suo.
                                        Ciao

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                                        • #21
                                          Ciao Buran,
                                          saresti cosi gentile da inserire un estratto della norma a cui fai riferimento?
                                          Grazie
                                          ciao car.boni
                                          Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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                                          • #22
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                                            REGIONE LOMBARDIA
                                            REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006, n.2
                                            Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee,
                                            dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del
                                            riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera c)
                                            della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.



                                            Art. 28.
                                            S o t t e n s i o n i
                                            1. Quando una domanda di concessione per un'importante
                                            utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno
                                            importanti utilizzazioni gia' legittimamente costituite o concesse,
                                            si rilascia la nuova concessione qualora essa risponda al miglior
                                            utilizzo della risorsa in funzione dell'interesse pubblico.
                                            2. La nuova concessione non puo' essere rilasciata qualora
                                            l'ufficio istruttore non abbia provveduto a sentire in via
                                            preliminare il titolare dell'utenza sottesa.
                                            3. Nei casi previsti al comma 1 il concessionario fornisce agli
                                            utenti preesistenti, per tutta la durata dell'originaria concessione,
                                            una corrispondente quantita' di acqua ovvero, nel caso di sottensione
                                            di impianti per forza motrice, una quantita' di energia
                                            corrispondente a quella effettivamente utilizzata.
                                            4. Il nuovo concessionario provvede a proprie cure e spese alle
                                            trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli
                                            interessi degli utenti preesistenti.
                                            5. Gli utenti preesistenti versano annualmente al nuovo
                                            concessionario un importo pari al canone di concessione e alla
                                            relativa addizionale regionale, che avrebbero dovuto versare in
                                            favore della Regione.
                                            6. Qualora, per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo
                                            concessionario, gli utenti preesistenti siano manlevati da spese di
                                            esercizio, essi dovranno rifondere al nuovo concessionario una quota
                                            delle spese dallo stesso sostenute, in ogni caso in misura non
                                            superiore agli esborsi che avrebbero sostenuto in assenza della nuova
                                            concessione.
                                            7. Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia risulti
                                            eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della
                                            preesistente utenza, i nuovo concessionario non e' tenuto alla
                                            fornitura ma solo a indennizzare il titolare di quest'ultima in base
                                            alle norme in materia di espropriazioni.
                                            8. La valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi ai
                                            fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 7, e'
                                            attribuita in via esclusiva all'autorita' concedente e non al nuovo

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                                            • #23
                                              CITAZIONE (MILO3 @ 10/2/2008, 09:48)
                                              .............
                                              2. La nuova concessione non puo' essere rilasciata qualora
                                              l'ufficio istruttore non abbia provveduto a sentire in via
                                              preliminare il titolare dell'utenza sottesa.
                                              ............

                                              Questo paragrafo e' di per se' inquietante.
                                              Cosa vuol dire ?
                                              Quali sono le conclusioni ?
                                              Come si comporta l'ufficio in caso di risposta negativa ?
                                              Mancando la chiarezza si apre un contenzioso che dura anni.
                                              Nn prenderemi per un menagramo o un avvocato attaccabrighe ma questa e' la realta' dei fatti.
                                              Per far funzionare bene e velocemente le cose nn serve scrivere 100 nuove norme ogni anno con 1000 rimandi cadauna a vecchie leggi.
                                              Ne bastano poche ma scritte chiare, senza dare adito ad interpretazioni.
                                              Ma e' un'utopia, lo so.
                                              ciao
                                              car.boni
                                              Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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