BUONA SERA A TUTTI e scusate l'intromissione
mi presento per chi non mi conoscesse...
mi chiamo alessandro e sono l'intestatario di una richiesta di conc. mini idro con potenza nominale pari a 100 kw, salto 100 m portata media circa 120 l/s con bacino di circa 4,5 kmq. La pratica è stata presentata alla provincia di competenza intorno a giugno scorso, la pubblicazione sul BUR risale ad agosto e il sopralluogo è stato effettuato a novembre....fin qui tutto positivo e senza intoppi.
A quest'ultimo erano presenti oltre al sottoscritto, il tecnico della provincia e un tecnico di parte di altro soggetto, interessato a riattivare una STRAvecchia conc. di un mulino esistente. Sottolineo che con quest'ultimo, ALL'ATTUALITA', non ci sono i margini per una trattativa.
Dopo questa "breve" premessa vado al punto:
La mia intenzione è di mantenere la posizione dell'opera di presa e mantenere la potenza nominale (100kw) aumentando il salto e diminuendo la portata (questo "giochino" mi è stato consigliato per non superare la soglia dei 100 kw....ovviamente). Avrei quindi, successivamente, un salto di 170 m e una portata media prelevata di 70 l/s, la potenzialita' del bacino sotteso è ben superiore ma, così facendo, andrei in VIA, procedura che vorrei evitare per motivi di tempo (a fine anno la ADB di competenza impone vincoli severissimi sui prelievi a scopo idro).
LE MIE DOMANDE SONO:
1.
trattasi di variante sostanziale o no, visto che nel reg. provinciale si parla solo variazione opera di presa e prelievo di portata....???(sotto riporto l'articolo in questione)
2.
sono soggetto alla famosa finestra dei 30 gg dopo BUR (vorrei essere sicuro)...???
3.
secondo voi è preferibile portarsi a casa la conc. e poi valutare in un secondo momento...se la pratica ripassa dalla ADB dopo la scadenza di fine anno la vedo dura....!!!!
4.
perdo qualche diritto sulla pratica iniziale....??
- cito testualmente -
Art. 29. Varianti alla concessione
1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle opere di derivazione;
b) variazione in aumento del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.
2. Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere assentite dalla Provincia.
3. Per le domande di variante sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta con le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento.
4. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta secondo le modalità dell’art. 6, comma 1, allegando alla domanda una relazione descrittiva delle modifiche
che si intendono apportare.
5. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 8 e all’art.11.
Con questo è tutto, scusate ancora se sono stato prolisso ma spero di essere stato esaustivo....spero in un Vostro positivo riscontro.
grazie...alessandro