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Discussione: Nuovi impianti idro e concorrenza

  1. #51
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    Quote Originariamente inviata da ingroberto Visualizza il messaggio
    Aggiungo un mio contributo, da quello che so io, si hanno tre anni di tempo per completare i lavori, pena la decadenza. Puo' essere che mi sbagli ma sono abbastanza sicuro di cio' .....
    anche a me era giunta questa voce dei tre anni ma non ho trovato riscontri legali , prima di muovere le acque e chiedere alla provincia un decreto di revoca è bene essere sicuri ... carissimo ingroberto se hai dei dati legali , te ne sarei grato!!

  2. #52
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    Io penso che i tre anni siano riferiti al titolo edificativo per la costruzione delle opere (Dia, Scia, Pas, autorizzazione unica, permesso di costruire ecc.) la concessione idraulica invece è valida fino a quando avviene il pagamento dei canoni e fino alla scadenza della stessa.

  3. #53
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    Buonasera a tutti,
    ai fine edilizi i tempi sono i seguenti :
    - inizio lavori entro un anno dal rilascio del PdC o AU (nn credo che con una SCIA/DIA si riesca a costruire un impianto idro),
    - terminare gli stessi entro i tre anni successivi (quindi 4 anni in totale).
    I tempi possono essere comunque "allungati" con delle varianti in corso d'opera ...........
    Per mantenere "in vita" la concessione di derivazione basta pagare i canoni. Credo che il cambio di "poltrona" sia molto difficile.
    ciao car.boni
    Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

  4. #54
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    Quote Originariamente inviata da car.boni Visualizza il messaggio
    nn credo che con una SCIA/DIA si riesca a costruire un impianto idro
    Ti confermo che è possibile costruire con dichiarazione asserverata impianti idro sotto i 100kW anche se non si chiamano DIA o SCIA bensì PAS: la DIA è stata sostituita dalla SCIA per le opere edilizie e dalla PAS per le opere da fonti rinnovabili (Dlgs 28/2011).
    Ovviamente bisogna avere i pareri favorevoli per tutti gli eventuali vincoli.

  5. #55
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    Quote Originariamente inviata da itus Visualizza il messaggio
    .......... è possibile costruire con dichiarazione asserverata impianti idro sotto i 100kW anche se non si chiamano DIA o SCIA bensì PAS.........
    Buonasera Itus,
    e' sempre utile sapere anche se nn ho interessi per quelle dimensioni d'impianto.
    Ti ringrazio per la precisazione.
    ciao car.boni
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  6. #56
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    Buona sera a tutti
    secondo l'esperienza nella mia provincia, la scadenza di inizio lavori viene indicata nel disciplinare di concessione, che, nel mio caso, varia da 6 mesi a 12 mesi, anche se per i 6 mesi (ovviamnete) ho dovuto prorogare. Per quanto riguarda invece il titolo autorizzativo per le opere edili (PdC...DIA...SCIA...PAS..., anche se concordo con car.boni sul fatto che un impianto con una scia sia paragonabile a spararsi...anche di 60 KW) la scadenza è 1 anno dal rilascio e 3 anni dall'inizio lavori (salvo varianiti). Altro discorso per l'autorizzazione paesaggistica che ha una durata di 5 anni.

    by by alex
    nessun faro aiuta colui che non ha un porto in cui dirigersi....!!!

  7. #57
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    Infatti, penso che il riferimento legale è quello del DPR 380:
    Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
    (Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31, comma 11)
    1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
    2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
    ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori.
    Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla
    volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita,
    tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con
    provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue
    particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento
    sia previsto in più esercizi finanziari.
    3. La realizzazione dell'a parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di
    nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
    mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del
    contributo di costruzione.
    4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano
    già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

  8. #58
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    Ciao a tutti.
    Sono a riportare alcuni approfondimenti , in quanto penso possa essere utile anche ad altri.

    Sino a qualche settimana fa, avevo il timore che l'ufficio competente del mio progetto,
    avesse violato i termini di riservatezza e privacy, facendo visionare e consultare il progetto entro i termini di concorrenza.

    Su questo punto, devo evidenziare comportamenti differenti da provincia/regione diverse.
    Come gia evidenziato da Rem (Ciao Rem!), in precedenza...

    Un esempio: la provincia di Perugia non autorizza la consultazione di progetti, ne' in fase di concorrenza, ne' superata la concorrenza.
    Tutto quello che si puo' sapere di un progetto e' quanto consultabile dal Bur.
    Questo nel rispetto della LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 Art. 24. - C. 6
    Sempre la Prov. di Perugia, qualora si sia titolati ad accedere agli atti (es. proprietario di terreno confinante, o comitato/associazione),
    avvia un iter di consultazione del progetto (il committente viene informato formalmente, ed entro 10 giorni può presentare opposizioni...)

    La Regione Emilia Romagna, invece da R.R. 168 del 22/11/2001,
    prevede la libera consultazione del progetto, dopo la pubblicazione, ed entro i termini di concorrenza.
    Ci tengo a sottolineare questo aspetto, aspetto gia evidenziato da REM in precedenza,
    in quanto ho approfondito l'argomento con un mio supporto legale specializzato in atti amministrativi.

    Altro aspetto molto importante, e' la normativa in materia di concorrenza.
    Da quanto appreso e approfondito sino ad ora, e come evidenziato anche da REM, tutto si basa sul REGIO DECRETO 11 dicembre 1933 n. 1775.
    A meno di norme regionali/provinciali in deroga, tutto si basa sull' Art 9 del R.D.
    1. Tra più domande concorrenti...è preferita quella
    che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale
    utilizzazione delle risorse idriche ....
    ...vale il criterio della priorità di presentazione.
    Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti,
    quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola
    preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo
    richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.
    ...
    In pratica il primo committente ha sempre priorità sui successivi,
    anche quando i concorrenti presentano progetti migliorativi rispetto al primo (e il primo sia disponibile ad attuare i miglioramenti).


    Quindi non capisco perche' per gli uffici competenti, sia difficile esprimersi in caso di concorrenza ...
    A meno di altri interessi da coprire.... ma questa e' un altra storia...
    sulla quale bisogna sperare sempre in una imparziale regia degli uffici preposti...


    Sapere questo, penso possa aiutare molto.
    Soprattutto vista la labile competenza che gli stessi uffici dovrebbero avere e che spesso non hanno.

    Ciao a tutti.

  9. #59
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    Quote Originariamente inviata da marcomambo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    ...
    In pratica il primo committente ha sempre priorità sui successivi,
    anche quando i concorrenti presentano progetti migliorativi rispetto al primo (e il primo sia disponibile ad attuare i miglioramenti).


    Quindi non capisco perche' per gli uffici competenti, sia difficile esprimersi in caso di concorrenza ...
    A meno di altri interessi da coprire.... ma questa e' un altra storia...
    sulla quale bisogna sperare sempre in una imparziale regia degli uffici preposti...


    Sapere questo, penso possa aiutare molto.
    Soprattutto vista la labile competenza che gli stessi uffici dovrebbero avere e che spesso non hanno.

    Ciao a tutti.
    Ciao Marco, sottoscrivo in pieno il tuo intervento ! La penso allo stesso modo.

  10. #60
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    Ciao Ingroberto
    mi fa piacere che condividi il mio intervento.

    Riguardo alla possibilità di smascherate oscuri interessi,
    che bloccano magicamente le decisioni o pareri su progetti in concorrenza,
    sarebbe interessante un confronto/approfondimento ...

    Ad esempio:
    a) Richiedere visure e bilanci delle societa' concorrenti.
    b) Richiedere gli stati di famiglia della/e societa'/e concorrenti
    e controllare eventuali sovrapposizioni con l'organigramma degli enti autorizzanti
    c) altre idee?

    Certo e' che chi ha potere decisionale in merito, se vuole farti le scarpe, il modo lo trova...
    e su questo non ci sono dubbi.
    Ma e' anche certo che andare opportunamente preparati agli incontri con gli uffici,
    con progetto e personale tecnico qualificato in una mano...
    norme di riferimento, legale specializzato, nell'altra mano...
    mettendo per così dire "al muro" chi ha potere decisionale ...
    penso possa aiutare ... e molto.

    Se ci sono dritte o consigli in merito... son pronto a valutarle.

  11. #61
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    Dunque,
    ho un aggiornamento da segnalare riguardo alla questione concorrenza.
    E purtroppo non bello... da quanto ho appreso, decade la priorità per il primo committente.
    Infatti, a seguito di un incontro avuto con i dirigenti che stanno esaminando i progetti in concorrenza (tra i quali il mio),
    La norma che disciplina questo aspetto,
    è il Decreto Legislativo nr. 152 / 2006 - Art. 96, comma 2
    in rete l'ho reperito qui: Dlgs 152/2006 - Norme in materia ambientale


    il quale cita:
    ART. 96

    2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti: "1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
    a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
    b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
    c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
    d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
    1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi e' altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
    1-ter. Per lo stesso tipo di uso e' preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.".

    Da quanto ho potuto apprendere, decade la priorità per il primo committente, in quanto il nuovo Dlgs sostituisce il regio decreto 1933 / 1775.

    Quindi sorge spontanea una riflessione....
    Non trovate che con il nuovo Dlg si dà ampio spazio ai magheggi e ai furbetti...???
    I quali furbetti possono consultare liberamente i progetti pubblicati (almeno in alcune province è così),
    prendere spunti da questi e cambiando una virgola, o aumentando di poco le potenze in gioco,
    vincere su chi si e' fatto il mazzo per trovare il sito, analizzarlo, e presentare per primo.... ???

    Alla faccia della trasparenza... So' Guasto!!!!
    Che ne pensate?

    Ciao a tutti.

  12. #62
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    Quote Originariamente inviata da marcomambo Visualizza il messaggio
    I quali furbetti possono consultare liberamente i progetti pubblicati (almeno in alcune province è così),
    prendere spunti da questi e cambiando una virgola, o aumentando di poco le potenze in gioco,
    vincere su chi si e' fatto il mazzo per trovare il sito, analizzarlo, e presentare per primo.... ???
    Infatti molte Regioni/Province si sono adeguate e segretano i progetti presentati fino al termine dei 30 giorni validi per presentare concorrenze. Laddove sia invece consentito prendere visione dei progetti dal giorno seguente alla pubblicazione sul BUR, imho, ritengo vi sia ampio spazio per comportamenti poco corretti (copiature).
    Sul fatto di dare prevalenza al primo progetto presentato rispetto ai concorrenti, invece, reputo che tale criterio debba essere tenuto in considerazione solamente nel caso in cui tutti gli altri (relativi all'uso della risorsa idrica) siano praticamente equivalenti.

  13. #63
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    Buongiorno Marcomambo,
    concordo con Energiecomuni che la pratica di fare vedere i progetti prima della fine dell'istruttoria sia una modalità di lavoro molto scorretta e penso non sia nemmeno legale in base alla legge sulla Privacy. Con che diritto un qualsiasi cittadino, e potenziale concorrente, guarda dati che rigurdano atti non pubblici? Non a caso molte Regioni/Province permettono la visione della documentazione, solo ai concorrenti e/o Enti interessati, solo alla chiusura del procedimento.
    Detto questo che non valga solo il principio della richiesta in ordine cronologico lo ritengo corretto, importante anche ai fini di carattere ambientale, che la valutazione sia fatta tenendo conto dei due aspetti congiuntamente. Sono certo che tu mi dirai che il secondo vede il mio progetto, trova i dati in mezz'ora che tu hai sudato mesi per averli e magari migliora leggermente alcuni parametri, tipo lascia più DMV, fa un tracciato leggermente diverso e alla fine vince lui. Questo è perchè il secondo non dovrebbe di norma vedere il progetto del primo fino alla chiusura del procedimento.
    Ti aggiungo comunque che come avrai letto dai miei precedenti post io sono contrario di principio alla concorrenza anche se, sia ben chiaro, è permessa dalla normativa vigente.
    Buona continuazione
    RemTechnology
    "E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
    http://www.remtechnology.net - Aggiornamento Website - versione 4.1 - (Gennaio 2012) - RemTechnology 1999 - 2012

    Leggete il regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it

  14. #64
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    Quote Originariamente inviata da marcomambo Visualizza il messaggio
    Dunque,
    ho un aggiornamento da segnalare riguardo alla questione concorrenza.
    E purtroppo non bello... da quanto ho appreso, decade la priorità per il primo committente.
    Infatti, a seguito di un incontro avuto con i dirigenti che stanno esaminando i progetti in concorrenza (tra i quali il mio),
    La norma che disciplina questo aspetto,
    è il Decreto Legislativo nr. 152 / 2006 - Art. 96, comma 2
    in rete l'ho reperito qui: Dlgs 152/2006 - Norme in materia ambientale

    Da quanto ho potuto apprendere, decade la priorità per il primo committente, in quanto il nuovo Dlgs sostituisce il regio decreto 1933 / 1775.
    Ciao marcomambo,

    attenzione perchè a me pare che il d.lgs 152/2006(art. 96, comma 2), modifica si l'art. 9 del R.D.1775, ma solo il comma 1 e 1-bis, lasciando invariati i successivi quattro commi dell'art. 9 del r.d. 1775, tra i quali il comma 2 ("A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.) che, a parità di progetto, dà priorità al primo!!

    Prova guarda questa versione del R.D. che forse ti è più chiara
    Bosetti & Gatti - R.D. n. 1775 del 1933

    ...se dovessero eliminare la priorità di presentazione...bisognerebbe eliminare i concorrenti in altro modo!!!

    Comunque a mio parere, tranne poche eccezioni, fare concorrenza non è nè da uomini, nè da mezz'uomini, nè da ominicchi...ma solo da...

    ciaoooo

  15. #65
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    Ciao Turbinato
    Grazie dell'intervento

    Diciamo che il tema necessita di ulteriori approfondimenti tecnico-legali.
    Alcuni testi, come quello indicatomi da te del ministero dell'ambiente al seguente link
    http://94.86.40.85/export/sites/defa...33_n._1775.pdf
    (e che allego al presente post)
    indicano il punto sulla "priorità per il primo committente" inequivocabilmente come punto 9.2, e quindi non sostiuito dal Dlgs 152/2006... altre copie del R.D. che si possono reperire in rete... invece lasciano nel dubbio tale aspetto.
    Se qualcuno riesce a reperire una copia del testo originale, e la pubblica penso sarebbe meglio per tutti.

    Intanto meglio il dubbio che niente...
    :-)
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  16. #66
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    Ciao!

    Riporto la definizione di comma da Wikipedia:

    "Con il termine comma viene denominata, in diritto, una parte di articolo di legge, regolamento o altro atto normativo (e, talora, di provvedimento o contratto), che termina con il punto. Il sostantivo deve la propria origine all'antico omonimo segno di interpunzione che può essere considerato un antenato della moderna virgola.
    Nella tradizione legislativa italiana i commi non erano, in passato, numerati, sicché ad essi si faceva riferimento con il numero ordinale all'interno dell'articolo (ad esempio, "articolo 4, secondo comma"). Esisteva anche un altro metodo, più risalente nel tempo, in base al quale il primo comma dell'articolo era denominato alinea e i successivi capovers; questi ultimi venivano poi designati con il numero ordinale (sicché "articolo 4, primo capoverso" equivale ad "articolo 4, secondo comma" ed "articolo 4, alinea" ad "articolo 4, primo comma"). Tali metodi sono stati sostituiti, nella tecnica legislativa più recente, dalla numerazione progressiva dei commi con numeri cardinali, invariabili in caso di successiva inserzione di commi all'interno dell'articolo (infatti, un ipotetico nuovo comma inserito tra il 2 e il 3 sarebbe designato come 2-bis, in modo da lasciare inalterata la numerazione dei commi che seguono).



    ...forse è per questo che alcune versioni hanno commi non numerati (quelle più vecchie), mentre in quelle più recenti sono numerati!

    se trovo altro materiale mi rifarò vivo, ciao

  17. #67
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    Grazie della ricerca e delle precisazioni Turbinato.
    Diciamo che il punto resta in dubbio (essendo le varie fonti ufficiali difformi tra di loro).

    Considera che comunque questo punto (priorità per il primo committente)
    va applicato quando i progetti sono sostenzialmente equivalenti ...
    prima si applicano i criteri dei comma (1) art. 9 del R.D. e DLGS 152/2006
    perchè il progetto viene scelto su quello che "presenta la più razionale utilizzazione della risorsa idrica" .

    per i furbetti (che hanno la collaborazione dei funzionari)
    basta poco a renderli difformi dal primo ...
    Ad esempio basta posizionarsi alla sponda opposta alla tua, aumentare o diminuire il tratto del canale ...
    o cose del genere...

    Personalmente penso che in caso di concorrenza,
    tutto si basi prima di tutto sull'onesta dei funzionari, poi sulla loro capacità.
    Se incappi con dei disonesti... cosa che non auguro a nessuno (me compreso) ...
    l'unica strada (come evidenziato da Rem in precedenza) rimane ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque in Roma
    e da quanto ne so (voci)
    visto che servono consulenze legali specialistiche, i costi per una pratica del genere (oltre che i tempi)
    sono cifre importanti.
    in aggiunta a tempo/soldi già spesi...

    Ma come gia detto in precedenza...
    Mai abbandonare un' idea/progetto che si ritiene interessante.

  18. #68
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    Quote Originariamente inviata da marcomambo Visualizza il messaggio
    .............. (che hanno la collaborazione dei funzionari).................
    Personalmente penso che in caso di concorrenza,
    tutto si basi prima di tutto sull'onesta dei funzionari, poi sulla loro capacità.
    Se incappi con dei disonesti..................

    Buongiorno Marcomamambo,
    ritengo le Tue affermazioni molto forti e lo sono ancor di piu' se queste sono fondate solo su supposizioni, "sentito dire" o, peggio ancora, se si ci si "accoda" al pensiero di altri e si accomuna tutti nel mal costume generale che avvolge tutta la categoria dei funzionari statali.
    Questo per dire che se hai fondati motivi devi denunciare pubblicamente questo sopruso altrimenti credo sia il caso di smetterla di fare questo tipo di insinuazioni.
    ciao car.boni
    a energiecomuni piace questo messaggio.
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  19. #69
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    Ciao Carboni
    purtroppo parlo per esperienza diretta.

    Non per un caso di concorrenza (almeno sino ad ora), ma per un progetto da presentare.
    Un funzionario, invece che fare il funzionario, faceva da commerciale ...
    "non stia ad illudersi di presentare progetti per concessioni idro ...
    il percorso e' molto lungo, e difficile.
    Se le interessano , la metto in contatto con delle società private che le hanno ..."
    Questo un responsabile/funzionario di un serivizio idrico.
    Che dici caro Carboni puo' bastare per parlare in questi termini?
    Poi attendo gli sviluppi di una concorrenza molto "dubbia" che sto vivendo?

    Purtroppo ad oggi non ho potuto denunciare il caso, in quanto questa persona,
    fa da consulente su piu' zone, e non vorrei che mi si ritorcesse contro...
    Parliamo del Centro Italia.
    A chi interessano ulteriori dettagli, posso corrispondere in privato.
    Ultima modifica di marcomambo; 04-01-2012 a 15:53

  20. #70
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    Predefinito Avviso di rigetto per il mio progetto in concorrenza

    Ciao a tutti,
    Giorni fa, ho ricevuto l'avviso di rigetto per il mio progetto in concorrenza.
    Il mio progetto prevede una coclea con vano tecnico sulla sponda del fiume.
    Mentre il progetto concorrente prevede una turbina ad immersione (sulla sponda opposta).

    Preciso che parliamo di un altezza di ca. 4 mt., ed una portata media annua di ca. 4,5 mc/s.
    Nonostante il mio progetto:
    - sia stato il primo ad essere presentato,
    - sia di potenza e producibilità superiore al concorrente (di ca. un 20% in più),
    - sia stato consultato sia da proprietari confinanti che da altri soggetti
    (ovviamente la concorrenza, come consentito dalle vigenti leggi regionali)
    - abbia avuto rassicurazioni dal dirigente che la scelta sarebbe stata esclusivamente tecnica
    - sino ad oggi avevo ricevuto rassicurazioni, dai responsabili del procedimento,
    sul fatto che il mio progetto fosse molto interessante, e ben documentato...


    Nonostante quanto sopra, in questi giorni ho ricevuto l'avviso di rigetto con la seguente motivazione:
    "Gli scriventi, Non ritengono autorizzabile l'esecuzione di un vano tecnico, fuori terra...elevato..."
    Praticamente mi contestano "a prescindere" il vano tecnico previsto per il generatore,
    mentre il progetto concorrente prevede una kaplan ad immersione.... (guarda caso...)

    Ovviamente abbiamo richiesto ed ottenuto un incontro con i responsabili dell'avviso.
    Insieme al progettista, ed assistito da un legale, abbiamo fatto presente:
    - l'infondatezza delle motivazioni (prive di fondamenti ingegneristici),
    contro-motivate da relazioni e verifiche idrauliche incluse nel progetto che dimostrano l'esatto contrario.
    - la stessa regione ha espresso parere favorevole a questa tipologia di impianto per altre installazioni.
    Anche se riteniamo infondate le motivazioni, ci siamo resi disponibili ad apportare le modifiche necessarie
    (ad esempio ridurre le dimensioni del vano tecnico).
    Di contro, l'ufficio sostiente che essendoci la concorrenza, anche volendo, non sono possibili e ammissibili modifiche al progetto presentato...
    >>> vi chiedo ... ma è così???<<<<
    Di conseguenza abbiamo richiesto una nuova valutazione... ora sono in attesa della risposta definitiva.

    Della serie: Intanto ci hanno provato a farmi fuori...
    Poi è da vedere come va a finire...
    Certo non mollo facilmente la presa, e valutero' un eventuale ricorso (dipendera' anche da tempi e costi).

    Qualsiasi dritta, consiglio, conforto ... e' ben accetta.
    Dire che sono GUASTO... e' poco...!!!
    Grazie,
    Marco

  21. #71
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    Buongiorno Marco,
    sono sempre stato contrario a presentare impianti in concorrenza e ad utilizzare l'esprorpio, perche' ?
    Perche' sono solo un rompimento di ammenicoli, servono unicamente a far perdere tempo e soldi e nn Ti fannno arrivare ad una soluzione.
    Vuoi sapere cosa fare ?
    Parla con l'altro Tuo concorrente e cercate un accordo. Difficile? Senza dubbio ma e' l'unica strada che porta dritto alla soluzione della vertenza. Evitate la guerra, nn serve e ricordaTi che "il principio del cliente fa ricco l'avvocato".
    Buona trattativa
    ciao car.boni
    Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

  22. #72
    Seguace
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    Ciao e Grazie del tuo consiglio Carboni.
    Giusta considerazione, quella sugli avvocati... ovviamente fanno il loro lavoro...

    Ma prima di cercare eventuali trattative con la concorrenza, devo essere certo che non ci siano alternative...

    Altrimenti messa cosi', mi sembra di sottostare ad un vero e proprio ricatto.
    Certi soggetti (chi fa concorrenza con la complicita' degli uffici), aspettano proprio questo.
    Gli altri si sbattano, cercano e studiano il sito, preparano e presentano il progetto...
    poi arrivano questi soggetti, che copiano e fanno qualche modifica con la complicità degli addetti.

    Tralaltro l'area del progetto e' demaniale.
    Come proprieta' privata, e' prevista una servitu' di passaggio su prorieta' di terzi.
    Ma anche il concorrente e' piu' o meno sulla stessa situazione.

  23. #73
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    Buongiorno a tutti,

    ciao marcomambo, capisco la tua amarezza dopo tanto lavoro... purtroppo la regola della concorrenza rende il tutto a volte molto spietato.

    Mi chiedevo ..... l'Ufficio preposto all'Istruttoria non ti ha richiesto di presentare la Convenzione con il comune su cui ricade l'intervento ?

    Saluti,
    Vortex

  24. #74
    Seguace
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    Ciao Vortex

    >Mi chiedevo ..... l
    >'Ufficio preposto all'Istruttoria non ti ha richiesto di presentare la Convenzione con il comune su cui ricade l'intervento ?

    Non capisco a cosa ti riferisci
    Per la richiesta della concessione idroelettrica, non mi risulta che sia necessario questo.

  25. #75
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    Ciao marcomambo,

    la Convenzione Comunale è vero che non è un documento ufficiale obbligatorio da presentare ai fini del procedimento, ma consigliabile almeno abbozzarlo da subito prima di iniziare la progettazione.

    Fermo restando che concordo pienamente con la filosofia di car.boni circa il tentare un accordo pacifico con la concorrenza, però forse ti converrebbe verificare che gli stessi non abbiano già in mano una Convenzione ....

    Saluti,
    Vortex


 

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