V.I.A. di piccole opere: è obbligatoria? Di chi è la competenza?
Decidere se occorra sottoporre o meno a procedura di VIA le piccole opere (quelle che
lÕUnione Europea ha inserito nellÕAllegato II della Direttiva in quanto considerate di minor
impatto), è questione delegata agli Stati membri. Con l'Atto di indirizzo D.P.R 12.4.1996
lÕItalia ha delegato le Regioni e le Province Autonome a disciplinare i contenuti e la
procedura di V.I.A. per le opere dell'Allegato II. In particolare le tipologie progettuali
sono suddivise in due categorie: opere da assoggettare a V.I.A. regionale (Allegato A),
ed opere da assoggettare a verifica di esclusione dalla procedura di V.I.A. (Allegato B).
Ogni Regione e Provincia Autonoma avrebbe dovuto legiferare in materia entro nove
mesi dalla data di pubblicazione del D.P.R. 12/04/96 sulla Gazzetta Ufficiale.
Gli impianti idroelettrici di piccola taglia sono inseriti in Allegato B qualora consistano
in derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori
a 200 litri al secondo.