Non sono consentite nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI).
2. Oltre a quelli di cui comma 1, sono vietati gli interventi che comportino la rimodellazione della sezione dell’alveo, le impermeabilizzazioni sostanzialmente continue del fondo degli alvei, nonché trasformazioni morfologiche degli alvei e delle
golene che possono costituire ostacolo al deflusso delle acque.
3. Gli interventi che comportano la rimodellazione della sezione dell’alveo, nuove inalveazioni o rettificazioni dell’alveo
dei corsi d’acqua devono essere autorizzati dall’autorità idraulica competente, che è tenuta a motivare il rilascio del provvedimento di autorizzazione le condizioni di miglioramento del regime delle acque e sulla riduzione del rischio derivante dalla realizzazione dell’intervento. etc..