documenti per detrazione caldaia a condensazione - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

documenti per detrazione caldaia a condensazione

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • documenti per detrazione caldaia a condensazione

    Sto sostituendo la vecchia caldaia con una a condensazione, per la precisione una FERROLI Econcept, ma i vari istallatori da me interpellati non sono chiari sui documenti da fare per la detrazione fiscale del 55%.
    Sicuramente tutti dicono che serve la fattura e il bonifico bancario apposito.
    Poi c'è chi dice che bisogna spedire dei documenti all'enea chi dice che è necessario un ingegnere per la certificazione energetica dell'edificio chi basta la documentazione della caldaia e via dicendo.

    Potete aiutarmi a chiarirmi le idee.
    2,82 KW parzialmente integrato
    12 moduli CANADIAN SOLAR 2,82 KW
    Iverter MASTERVOLT 4300
    Orientamento SUD EST Inclinazione 15°
    ROMA SUD

  • #2
    Ci sono dei professionisti che svolgono queste pratiche.

    Commenta


    • #3
      che io sappia è possibile farlo da soli
      2,82 KW parzialmente integrato
      12 moduli CANADIAN SOLAR 2,82 KW
      Iverter MASTERVOLT 4300
      Orientamento SUD EST Inclinazione 15°
      ROMA SUD

      Commenta


      • #4
        Anch'io sono in procinto di istallare una caldaia Ferroli econcept. Anch'io credo che la procedura per la detrazione sia semplificata.
        Aspetto che ci sia chi faccia luce sulla documentazione necessaria.

        Commenta


        • #5
          Le ultime notizie che ho ...è che per quanto riguarda l'asseverazione ora non serve più il tecnico bastano le documentazioni del costruttore della caldaia (solo sotto i 100 KW), ma non mi è ancora chiaro se posso riempire l'allegato F da spedire all'ENEA.
          Teniamoci informati
          2,82 KW parzialmente integrato
          12 moduli CANADIAN SOLAR 2,82 KW
          Iverter MASTERVOLT 4300
          Orientamento SUD EST Inclinazione 15°
          ROMA SUD

          Commenta


          • #6
            http://www.energeticambiente.it/racc...to-2009-a.html


            a questo link le ultime novità
            interpretare leggi e decreti non è per tutti .
            anch'io sono interessato se qualcuno può spiegare ne sarei grato

            Commenta


            • #7
              I riferimenti di legge e le azioni da fare.
              Niente certificazione energetica per sostituzione caldaie e PDC - Quadro legislativo e incentivi

              Se la potenza della caldaia e della pdc è inferiore ai 100 kW ( quasi scontato nel caso di pdc), non è necessaria la prima asseverazione quella che si doveva conservare agli atti, ma si deve sempre conservare il certificato del costruttore.
              Questo articolo:
              4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
              non è stato abrogato come ERRONEAMENTE riportato e interpretato nel fantomatico "decreto edifici" riveduto e corretto con LIBERA interpretazione.
              Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

              Commenta


              • #8
                dal sito dell' ENEA

                http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf



                1. D - Per fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici
                esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di
                caldaie a condensazione) devo inviare la domanda al Centro di Pescara dell'Agenzia delle Entrate o all'ENEA?

                R - Né all'uno né all'altra. Non occorre inviare alcuna domanda preventiva.

                2. D - Cosa occorre inviare all'ENEA e all'Agenzia delle Entrate e come? E come posso sapere se la mia domanda è stata accettata o
                meno e se posso procedere alla detrazione?

                R - La normativa vigente impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere inviata solo una copia dell'attestato di
                qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici") e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E). Tuttavia, dal
                15/8/09 non è più richiesto l'allegato A per la sostituzione di impianti termici. Inoltre, l'allegato A non è richiesto neppure per gli
                interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari mentre la scheda
                informativa è stata semplificata ed ha preso il nome di allegato F. Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di
                bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. La compilazione e l'invio devono essere effettuati esclusivamente tramite la procedura
                guidata nell'apposita sezione del nostro sito raggiungibile dalla homepage (icona della cassetta postale). Non è previsto che l'ENEA
                riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme.
                Eventuali controlli saranno a cura dell'Agenzia delle Entrate. Prova dell'avvenuto invio è solo la ricevuta informatica con il codice
                CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail. All'Agenzia delle Entrate va inviata - per via telematica - una
                copia di quanto specificato alla faq 52 solo nel caso di lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. Per i motori e gli inverter va
                inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al "decreto motori").

                3. 3. D - Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H?

                R - Tali allegati sono, appunto, allegati al "decreto edifici" - scaricabile dalla sezione "Decreti e Normativa" - che invitiamo a leggere
                attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l'invio all'ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso la nostra applicazione
                web raggiungibile dalla homepage di questo sito.
                Ultima modifica di duido; 20-10-2009, 08:26.

                Commenta


                • #9
                  Ciao.
                  Però non si capisce bene, perchè relativamente
                  alle
                  spese per la riqualificazione energetica di edifici
                  esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di
                  caldaie a condensazione)
                  dice che
                  Tuttavia, dal
                  15/8/09 non è più richiesto l'allegato A per la sostituzione di impianti termici
                  , ovvero non è più richiesta la certificazione energetica, na dovrebbe bastare la documentazione della caldaia.
                  Poi invece relativamente alla caldaia dice che
                  Devo sostituire l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e
                  quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
                  R - Dal 15/8/09 occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti
                  dall'art. 9 del "decreto edifici"
                  ovvero è richiesta l'asservazione tecnica di un tecnico.
                  Quali le differenze?
                  Ciao e grazie

                  Commenta


                  • #10
                    Originariamente inviato da zelan Visualizza il messaggio
                    Ciao.
                    ovvero è richiesta l'asservazione tecnica di un tecnico.
                    Quali le differenze?
                    Basta leggere:
                    Se la potenza della caldaia e della pdc è inferiore ai 100 kW ( quasi scontato nel caso di pdc), non è necessaria la prima asseverazione quella che si doveva conservare agli atti, ma si deve sempre conservare il certificato del costruttore.
                    Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

                    Commenta


                    • #11
                      Certo che ho letto dei 100kw, ma è anche vero che quando parla dell'asservazione del tecnico non fà discriminanti sulla potenza, o tu la leggi da qualche parte?
                      Cordialmente ciao.

                      Commenta


                      • #12
                        Basta leggere:
                        4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione

                        Ti manca un concetto fondamentale che non sei stato in grado di capire, forse perchè non hai mai letto il decreto:
                        a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
                        b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all’ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: ENEA - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica.
                        1) copia dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1,
                        ovvero, copia dell’attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all’articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato A al presente decreto; l’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui alla lettera a).
                        2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello
                        schema di cui all’allegato E al presente decreto ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo

                        I documenti sono a), b.1) e b.2) ; solo i b) sono da spedire all'ENEA e solo di questi l'ENEA si occupa, il documento a) quello che si doveva conservare agli atti è diverso dal b.1 e con questo non c'entra niente.
                        Sempre leggere attentamente
                        Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

                        Commenta


                        • #13
                          Un progettista asserisce che la certificazione è richiesta lo stesso in tutti i casi: ignoranza o furbizia?
                          Ciao

                          Commenta


                          • #14
                            Progettista????????????????????
                            Quante braccia sottratte alla terra!
                            Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

                            Commenta

                            Attendi un attimo...
                            X