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  1. #1
    Seguace
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    (ANSA) - ROMA, 5 DIC - Bonus energia anche per le caldaie ecologiche, quelle cioe' che utilizzano combustibile realizzato con scarti del legno o dell'agricoltura. La norma, che e' stata approvata con un emendamento all'articolo 2 della Finanziaria, estende cosi' anche agli ''impianti di climatizzazione invernale non a condensazione'' la detrazione Irpef del 55% riconosciuta per la sostituzione di ''caldaie a condensazione''. Lo sconto potra' essere fatto valere entro il limite massimo di 2 milioni di lire all'anno.

  2. #2
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    CITAZIONE (lorisoko @ 5/12/2007, 07:38)
    Lo sconto potra' essere fatto valere entro il limite massimo di 2 milioni di lire all'anno.

    2 milioni di lire?? :blink:
    Sicuro che la notizia sia recente? ..... :rolleyes:

    Ely

  3. #3
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    Recentissima, in effetti la notizia avrebbe bisogno di ulteriori ragguagli.
    La dicitura "combustibile realizzato con scarti del legno o dell'agricoltura" non dice niente.
    In questa news, sempre dell'ANSA, si parla di pellets:
    http://www.ansa.it/opencms/export/site/not...l_41215153.html
    Sarebbe interessante leggere il testo esatto dell'emendamento, ma non lo trovo.

  4. #4
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    Si ok, ma perchè si parla di 2 milioni di lire?
    In Europa non si usa l'euro???

    Ely dubbiosa :blink:

  5. #5
    Seguace
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    Si leptone probabilmente è un errore dell' Ansa l'agenzia che da le informazioni.

  6. #6
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    Per l'ufficialità dobbiamo aspettare lunedì che passi la finanziaria 2008?

  7. #7
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    Ecco il testo dell'emendamento:
    http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp...=10897&iDCat=27
    Come al solito non si capisce una mazza, ( intera/parziale? non a condensazione?); sarà divertente leggere il decreto attuativo.
    Io dico che fanno a posta, così la gente si scatena in interpretazioni sui forum.
    Che ci sia lo zampino di eroyka!!
    I due milioni di "euro" si riferivano alla copertura economica disponibile per l'attuazione del provvedimento.

  8. #8
    Pietra Miliare
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    tratto dal testo:
    "spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009”

    spese x caldaie a condensazione + spese x caldaie non a condesazione = tutte le caldaie

    o no?

    a cosa è servita l'agevolazione per le caldaie a condensazione?

  9. #9
    Filippo.G
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    Salve!
    mio primo msg in questo forum, registrato appena visto e che andro a girarmi ora.

    A proposito di questo emendamento...mi sto chiedendo:

    "..impianto di climatizzazione invernale non a condensazione.." non potrebbe significare anche, ad es., un multisplit a pompa di calore?

    ...chissa perche' sempre complicato e'..

    buona settimana
    Filippo

  10. #10
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    Dalla lettura dell'emendamento anche le PDC.
    Presumo che ci sarà una caccia all'interpretazione semplicemente pazzesca!!

  11. #11
    Seguace
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    mah che si capisce, beh dai i voi monumenti avrete di che divertirvi nell'estrapolare il significato

    buon lavoro

  12. #12
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    Per spegnere facili entusiasmi ricordo a tutti che il comma 347 si applica solo per la sostituzione di "impianti termici".
    Ricordo che "impianto termico" è un impianto costituito anche da più fonti di calore, ma con potenza nominale complessiva non inferiore a 15 kW.

    Corrispondentemente la potenza nominale della caldaia/PDC generatore di calore in genere non potrà essere inferiore a tale valore.

    Quindi occhio alle varie stufe e idrostufe a legna/pellets e altra biomassa.

    Attenzione un cliente insisteva per installare una caldaia a condensazione di potenza massima 12 kW, mi sono accorto appena in tempo che stavo per firmare una cavolata

  13. #13
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    Ho notato che la certificazione EN 303-5 è riferita sia a caldaie a biomassa classe 1 che caldaie a biomassa classe 3.
    Domanda: Entrambe rientrano nella detrazione del 55%? Oppure le sole classe 3?

  14. #14
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    CITAZIONE (Gobbialberto @ 14/12/2007, 15:02)
    Domanda: Entrambe rientrano nella detrazione del 55%? Oppure le sole classe 3?

    Ti sei chiesto perchè nella nuova Finanziaria 2008 hanno inserito questo emendamento, sottolineo la parola emendamento, al comma 347.
    Ti rispondo perchè le caldaie a biomassa erano teoricamente detraibili, secondo quelle teste fini dell'Agenzia delle Entrate, con il comma 344.
    Non mi risulta che ci sia stato in Italia un "tecnico abilitato" che abbia firmato una sola asseverazione con il comma 344 per caldaie a biomassa, a te risulta?
    Quindi il discorso certificazione 303-5 è assolutamente inutile.
    Occorre vedere ora cosa si inventano per far tirare i forum nel decreto attuativo relativo alla nuova Finanziaria 2008, sempre se passa.

  15. #15
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    CITAZIONE (dotting @ 10/12/2007, 11:17)
    Dalla lettura dell'emendamento anche le PDC.
    Presumo che ci sarà una caccia all'interpretazione semplicemente pazzesca!!

    Una settimana fa l'avevo pronosticato, copio e incollo:
    Bonus 55% ad ampio raggio
    Non solo chi sostituisce la caldaia a condensazione, ma anche chi rimpiazza, del tutto o in parte, la caldaia non a condensazione ha diritto a una detrazione dall'imposta lorda pari al 55% delle spese sostenute. Stesso bonus per chi installa pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici "a bassa entalpia" (quelli che sfruttano il sottosuolo come "serbatoio termico"). Le agevolazioni spettano fino al 31 dicembre 2010, salvo che per la sostituzione di caldaie non a condensazione (31 dicembre 2009).


    Tratto dal Notiziario Fiscale dell'Agenzia delle Entrate, la pagina:
    http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_u...&giornale=27800

  16. #16
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    Dot, sei un veggente!

    Anche se non sono del tutto d'accordo con questo ampliamento... siamo sicuri che giovi alla diminuzione delle emissioni... mah, ho dei dubbi.

    Ciao.
    Roy

  17. #17
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    Diciamo che le biomasse "dicono" che hanno un bilancio di CO2 in pareggio.
    Le PDC considerato che il rendimento di produzione dell'energia elettrica in Italia è circa 1:2,5, quando superano un COP di 2,5 hanno complessivamente un rendimento superiore al 100%, non è che siano malaccio neanche loro.

    L'ideale sarebbe stato legare il finanziamento del 55% per le pompe di calore all'installazione di fotovoltaico, le perdite di trasmissione sono una frazione del 2,5 largamente dovuto alla generazione, ed attuando il sistema di generazione distribuita.
    Naturalmente senza quel casino del conto energia e studiando un meccanismo di compensazione, nel senso tu installi una PDC di 1 kW, mi metti un impianto FV da 1 kWp, se sei in Sardegna devi cedere al tuo fornitore di energia elettrica 1500 kWh anno, se sei a Milano 1200 kWh e così via.
    Scusate per la seconda parte mi sono accorto che ho scritto mentre dormivo e sognavo.

  18. #18
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    Diciamo che le mie remore sono principalmente nel dare contributi alla sostituzione e manutenzione delle caldaie non a condensazione. Se uno deve cambiare la caldaia è giusto che lo faccia con le migliori in commercio, se vuole l'aiuto statale... altrimenti fa la sua scelta con i suoi soldi!

    Per il resto direi che mi trovo d'accordo con te.

    Un caro saluto.
    Roy

  19. #19
    er sola
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    CITAZIONE (tekneri @ 9/12/2007, 09:25)
    a cosa è servita l'agevolazione per le caldaie a condensazione?

    a nulla visto che 3/4 dei commercianti con incentivi in vigore provvedono a gonfiare i listini per spolparseli loro!!

  20. #20
    IngMago
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    Salve a tutti, sono l'ing. Marco Agostinelli e mi occupo tra l'altro di risparmio energetico.
    Volevo solo inserire alcune informazioni in modo che tutti possano beneficiarne.

    04/01/2008
    Finanziaria 2008: tutte le novità in vigore
    Agevolazioni fiscali per gli immobili e per il risparmio energetico
    È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, la legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007).
    Ricordiamo le numerose le misure per la casa e il risparmio energetico:

    Proroga detrazione Irpef 55% riqualificazione energetica
    Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
    La detrazione del 55% si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.
    Le modalità per il riconoscimento dei benefici saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A copertura dell’agevolazione sono stanziati 2 milioni di euro annui.
    Le agevolazioni, insieme a quelle previste dai commi 353, 358 e 359 della Finanziaria 2007, si applicano secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2007.
    Un recente Decreto Ministeriale, modificando il DM 19 febbraio 2007, ha ampliato la definizione di “tecnico abilitato” ai fini della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica

    Detrazione del 55% anche per la sostituzione di caldaie non a condensazione
    La detrazione è estesa anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009.

    Eliminazione obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e installazione pannelli solari
    Per fruire delle detrazioni del 55% previste dal comma 345 della Finanziaria 2007, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346, relativo all’installazione di pannelli solari termici, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima Finanziaria 2007, cioè l’attestato di qualificazione energetica.
    Inoltre, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini dell’applicazione del comma 344 della Finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345, saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.
    Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.


    Un saluto.

    MA

  21. #21
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    CITAZIONE
    Un recente Decreto Ministeriale, modificando il DM 19 febbraio 2007, ha ampliato la definizione di “tecnico abilitato” ai fini della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica

    Cosa significa ? a chi mi devo rivolgere per avere la detrazione sull'installazione di una caldaia a pellet ?

  22. #22
    IngMago
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    Ciao, sono Marco Agostinelli.
    Ti rispondo riportando qto indicato nelle correzioni al D. M. 19.02.2007:

    03/01/2008 - Con un Decreto Ministeriale del 26 ottobre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, i Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico sono intervenuti con nuove disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, previste dal comma 349 della Finanziaria 2007.

    I Ministeri hanno accolto le segnalazioni pervenute dagli operatori del settore, relative ad alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.

    Il provvedimento modifica l’art. 1, comma 6 (definizione di “tecnico abilitato”), del DM 19 febbraio 2007 sostituendo alle parole: “agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali” le parole “agli specifici ordini e collegi professionali”.

    Con questa modifica, la definizione di “tecnico abilitato” non sarà circoscritta agli ingegneri architetti, geometri e periti industriali, ma comprenderà ciascun “soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente” iscritto “agli specifici ordini e collegi professionali”, quindi anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari.


    La caldaia a pellett si configura inoltre come uno strumento per la produzione del calore per il quale non è direttamente prevista la detrazione (cosa invece lecita direttamente per pannelli solari, caldaie a condensazione e non, sostituzione di infissi) ma che in base all'articolo 3.1 della circolare n. 36 del 31 maggio 2007 emanata dall'Agenzia delle Entrate e che di seguito riporto in colore blu, può essere fatta rientrare negli interventi compresi nel comma 344 della finanziaria 2007.

    3.1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
    (articolo 1, comma 344)
    344. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative
    ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che
    conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
    climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai
    valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto
    legislativo 19 agosto 2005, n. 192
    Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale e' di 100.000
    euro.
    Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto, per interventi di
    riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al citato articolo
    1, comma 344, si intendono gli interventi che evidenziano un indice di
    prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
    il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C del decreto
    ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all'allegato
    C del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto
    legislativo 311 del 2006).
    Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o
    quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche
    indicate. L'intervento, infatti, e' definito in funzione del risultato che
    lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di
    energia primaria per la climatizzazione invernale.
    Sulla base della definizioni contenute nell'allegato A del decreto
    legislativo n. 192 del 2005, il fabbisogno annuo di energia primaria per la
    climatizzazione invernale rappresenta "la quantita' di energia primaria
    globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti
    riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo".
    Il risparmio e' misurato in base agli indici riportati nella tabella
    dell'allegato C del decreto, elaborati in funzione della categoria in cui
    l'edificio e' classificato (residenziale o altri edifici), della zona
    climatica in cui e' situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.
    La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007
    indicano che l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza
    menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre
    tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le
    "parti o unita' di edifici esistenti". La diversa formulazione adottata
    porta a ritenere che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per
    fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno
    energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni
    immobiliari che lo compongono.
    Data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che
    la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda
    qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla
    prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza
    energetica richiesta dalla norma.
    Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l'installazione
    di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non
    a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento,
    con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli
    impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le
    caratteristiche indicate nei commi successivi.
    .

    Per avere la detrazione del 55% delle spese sostenute per l'istallazione della caldaia a pellet può rivolgersi ad esempio ad un ingegnere iscritto all'albo professionale (come il sottoscritto) per la redazione dell'AQE (attestato di qualificazione energetica) necessario per usufruire della detrazione stessa.

    Un saluto.

    MA

  23. #23
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    IngMago stai facendo un pò di confusione.
    Abbi la pazienza di leggere qualche mio intervento precedente, perchè stai facendo disinformazione, copio e incollo:
    Ti sei chiesto perchè nella nuova Finanziaria 2008 hanno inserito questo emendamento, sottolineo la parola emendamento, al comma 347.
    Ti rispondo perchè le caldaie a biomassa erano teoricamente detraibili, secondo quelle teste fini dell'Agenzia delle Entrate, con il comma 344.
    Non mi risulta che ci sia stato in Italia un "tecnico abilitato" che abbia firmato una sola asseverazione con il comma 344 per caldaie a biomassa, a te risulta?


    Hai firmato nel 2007 una sola asseverazione per sostituzione di "impianto termico" con una caldaia a biomassa, senza intervenire sull'involucro edilizio, rispettando il comma 344 della Finanziaria 2007?

    Le cose cambiano completamente con la Finanziaria 2008, il testo dell'emendamento:
    a) aggiungere in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 347 si applicano, anche per le spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009".

    Come ho già detto a questo punto rientra nel semplice comma 347 la sostituzione diun "impianto termico" esistente con FORSE una caldaia a pellets o pompe di calore ad alta efficenza.

    Il FORSE sara sciolto solo dopo l'uscita dei decreti attuativi previsti per febbraio.
    Fino ad allora stai un pò calmino.

  24. #24
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    L'impegno che l'AIEL associazione italiana energia legno si è presa con tutti gli operatori del settore era di fare pressione affinche le caldaie a biomassa legnosa ricadessero senza problemi nella detrazione, del 55%, staremo a vedere.
    Comunque visto l'andamento di aumenti del petrolio e di conseguenza del gas, i presupposti del settore saranno sicuramente cresita.
    Pur sapendo che la lobbi delle caldaie a gas e molto potente non vedranno di buon occhio questo tipo di incentivi che ricadrà anche se di poco in negativo per i loro bilanci.
    Saluti

  25. #25
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    Non mi risulta che ci sia stato in Italia un "tecnico abilitato" che abbia firmato una sola asseverazione con il comma 344 per caldaie a biomassa, a te risulta?


    A me risulta, io ho comprato una caldaia a biomassa e il tecnico mi ha firmato l´asseverazione, la mia abitazione da classe G e´magicamente passata in classe A............


 

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