Salve scusatemi ma riapro una questione tuttora visto che oggi con un mio collega (fiero ingegnere industriale)...(con rispetto per gli altri ing. industriali)... abbiamo avuto un acceso dibattito sulla questione...
secondo lui essendo gli impianti fotovoltaici degli impianti di produzione di energia elettrica, ....la progettazione, direzione lavori e collaudo dei medesimi spetta all'ingegnere iscritto alla sotto-sezione dell'albo "industriale" mentre il civile ambientale non puo' progettare l'impianto ne' fare la direzione lavori o il collaudo...in quanto non figura nelle sue competenze professionali...
in particolare mi ha fatto notare qsto articolo...
Sulla scorta della nuova ripartizione in settori e sezioni, che dovrebbe essere coerente con i profili formativi dei corsi di laurea e laurea specialistica ad essi afferenti, sono state ridisegnati gli ambiti di competenza professionale di pertinenza di ciascun settore così distinguendosi:
competenze
- sezione A dell'albo : a) per il settore “ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e "impianti civili" e per l’ambiente e il territorio;
b) per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di "impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia", di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
tuttavia personalmente ritengo che l'impianto fotovoltaico figura (se asservito ad un'abitazione, una scuola, un'ospedale...non parlo delle centrali solari di MW) come impianto "civile" elettrico di produzione...
inoltre il DM19/92/2007 stabilisce che al di sotto dei 20 kW l'impianto FV non è un impianto industriale...
infine quando si parla di progettazione di impianto FV nei bandi, nei riferimenti legislativi...ecc si fa riferimento al progetto a norme CEI 02 firmato da un professionista o tecnico iscritto all'albo...e non si parle esplicitamente dell'ing. "INDUSTRIALE"...
PS: purtroppo la questione nasce per noi nuova generezione, frutto di questo famigerato Nuovo Ordinamento (3+2) per cui si prevede la separazione dell'albo in sotto-settori 1) civile ambientale, 2) industriale e 3) informazione; visto che fino ad oggi i laureati Vecchio Ordinamento ingiustamente possono scriversi a tutti e tre i sotto-settori...una vera e propia ingiustizia (mi riferisco ai neolaureati VO)!!!! visto che teoricamente un 3+2 NO dovrebbe essere uguale ad un VO....quindi francamente non capisco perchè si tende a PENALIZZARE sempre le nuove generazioni.....
Saluti.
Viklor
secondo lui essendo gli impianti fotovoltaici degli impianti di produzione di energia elettrica, ....la progettazione, direzione lavori e collaudo dei medesimi spetta all'ingegnere iscritto alla sotto-sezione dell'albo "industriale" mentre il civile ambientale non puo' progettare l'impianto ne' fare la direzione lavori o il collaudo...in quanto non figura nelle sue competenze professionali...
in particolare mi ha fatto notare qsto articolo...
Sulla scorta della nuova ripartizione in settori e sezioni, che dovrebbe essere coerente con i profili formativi dei corsi di laurea e laurea specialistica ad essi afferenti, sono state ridisegnati gli ambiti di competenza professionale di pertinenza di ciascun settore così distinguendosi:
competenze
- sezione A dell'albo : a) per il settore “ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e "impianti civili" e per l’ambiente e il territorio;
b) per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di "impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia", di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
tuttavia personalmente ritengo che l'impianto fotovoltaico figura (se asservito ad un'abitazione, una scuola, un'ospedale...non parlo delle centrali solari di MW) come impianto "civile" elettrico di produzione...
inoltre il DM19/92/2007 stabilisce che al di sotto dei 20 kW l'impianto FV non è un impianto industriale...
infine quando si parla di progettazione di impianto FV nei bandi, nei riferimenti legislativi...ecc si fa riferimento al progetto a norme CEI 02 firmato da un professionista o tecnico iscritto all'albo...e non si parle esplicitamente dell'ing. "INDUSTRIALE"...
PS: purtroppo la questione nasce per noi nuova generezione, frutto di questo famigerato Nuovo Ordinamento (3+2) per cui si prevede la separazione dell'albo in sotto-settori 1) civile ambientale, 2) industriale e 3) informazione; visto che fino ad oggi i laureati Vecchio Ordinamento ingiustamente possono scriversi a tutti e tre i sotto-settori...una vera e propia ingiustizia (mi riferisco ai neolaureati VO)!!!! visto che teoricamente un 3+2 NO dovrebbe essere uguale ad un VO....quindi francamente non capisco perchè si tende a PENALIZZARE sempre le nuove generazioni.....
Saluti.
Viklor
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