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il Progettista dell'impianto fotovoltaico

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  • il Progettista dell'impianto fotovoltaico



    Salve apro questa nuova discussione al fine di delineare i requisiti, le competenze, le conoscenze, le responsabilità del "Progettista di impianto fotovoltaici". visto che in materia esiste un po' di confusione...c'è che dice che l'impianto possa progettarlo chiunque (perito,
    ingegnere, architetto, e perfino geometra)...c'è chi invece dice che debba essere solo l'ingegnere afferente alla
    sezione A dell'Albo appartenente al settore "industriale" (secondo la divisione dell'albo in base al dpr 328/2001) quindi esclusivo patrimonio di ingegneri energetici, elettrici, elettrotecnici,...e fin qui ci siamo...chimici :wacko: , gestionali :blink: , aerospaziali <img src="> ......insomma si dice di tutto e di +...cmq...questa sezione si propone di essere uno strumento importante al fine di delineare tale figura x chiarire e chiarci insomma le idee <img src="> ...infatti chiunque sappia qualcosa in materia è gentilmente invitato a dire la sua opinione e le sue conoscenze su quest'argomento...


    Innazi tutto diamo la definizione di impianto fotovoltaico:

    "Impianto fotovoltaico: sistema statico di conversione dell’energia, comprendente i pannelli fotovoltaici che
    trasformano direttamente l’energia solare in energia elettrica in corrente continua, un eventuale sistema di accumulo,
    ed un convertitore c.c./c.a. (inverter)" DK5940

    "Impianto o Sistema fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica, mediante l'effetto fotovoltaico..."
    CEI 82-25


    Allora il DPR328/2001 sulle professioni stabilisce il seguito...


    competenze
    - sezione A dell'albo : a) per il settore “ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e "impianti civili" e per l’ambiente e il territorio;

    b) per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di "impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia", di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;



    quindi sulla carta il progetto, la direzione lavori e il collaudo spetterebbe ad un ingegnere iscritto alla sez.A dell'Albo appartenente al settore "industriale" seppur con qualche incognita...insomma un ingegnere elettico, elettrotecnico, meccanico, energetico...diciamo che c'è la sa' alla grande...ma un ingegnere biomedico?un gestionale?un aerospaziale?oppure un chimico?...forse sarebbero molto fuori campo rispetto le loro competenze...e un ingegnere affernete invece alla sezione civile ambientale ad esempio non potrebbe progettarlo...per lo meno la parte elettrica...in quanto si inquadra l'impianto fotovoltaico come un impianto industriale... tuttavia personalmente ritengo che l'impianto fotovoltaico (entro prefissati limiti di potenza kW) figura (se asservito ad un'abitazione, una scuola, un'ospedale...) come impianto "civile" elettrico di produzione...quindi l'ingegnere civile-ambientale potrebbe teoricamente progettarlo...mentre sicuramente non dovrebbe metterci mano quando si parla di MW ovvero di vere e proprie centrali di produzione di energia elettrica dove le competenze spetterebbero solo agli elettrici, elettrotecnici o energetici...e nessun altro potrebbe intervenire (periti o architetti vari)...

    A sostegno di quanto dico riporto di seguito:


    il DM19/92/2007 stabilisce che al di sotto dei 20 kW l'impianto FV non è un impianto industriale...


    quando si parla di progettazione di impianto FV nei bandi, nei riferimenti legislativi...ecc si fa riferimento al progetto a norme CEI 02 firmato da un professionista o tecnico iscritto all'albo...


    la parte elettrica di un impianto fotovoltaico "ad uso domestico" e quindi sotto i 20 kW non richiede nulla di arcano ed ulteriore per un ingegnere civile-ambientale in riferimento al progettazione elettrica di un'abitazione civile o residenziale che quest'ultimo puo' fare...insomma è un impianto di generazione ma l'interfaccia elettrica con l'utente e soprattutto sia la componentistica sia le procedure di dimensionamento che l'espetto legislativo si allaccia alla progettazione di un impianto elettrico residenziale seguento in anaalogia le medesime procedure standardizzate (si vendono perfino i kit fotovoltaici gia' preassemblati)...discorso a parte meritano ovviamente le centrali solari fotovoltaiche in cui si parla di MW che invece costituiscono vere e proprie centrali industriali, impianti di produzione elettica in cui gli aspetti tecnici ed economici sono di stampo diverso...e dove magari è richiesta giustamente una conoscenza puntuale di ogni aspetto della materia...(essendo in gioco molti fattori e molte piu' variabili complesse)...


    ...(escludendo con rispetto i geometri e gli architetti le cui conoscenze tecniche magari non si prestano per tale campo a meno di un'ulteriore preparazione) penso si delineano quindi 2 figure: gli ingegneri e i periti...
    ...ora su cosa e come si proceda a caratterizzare le rispettive competenze sinceramente lo sconosco...cmq ritengo che al perito (tecnico abilitato ved. DM19/02/2007) cosi' pure come all'ingegnere (civile-ambientale oppure industriale - professionista abiltato ved19/02/2007) spetti la progettazione di impianti fotovoltaici civili non industriali...insomma suppongo sotto i 20 kW (impianti non industriali sotto i 20 kW ved DM19/02/2007)..mentre le centrali fotovoltaiche di produzione sopra i 20 kW o megli della decina di MW o centinaia di kW dovrebbero (giustamente) essere esclusiva competenza dell'ingegnere appartenente al settore industriale dell'Albo sez A...d'altra parte un impianto civile lo puo' fare in genere l'ingegnere (civile ambientale o industriale o persino il perito) mentre i gli impianti industriali li' fa il progettista elettrico...insomma l'ingegnere industriale...


    quiandi...che ne pensate???dite la vostra...chi è il progettista di impianti fotovoltaici???
    cosa dice la normativa???...esistono altri corsi e percorsi formativi x qualificare tale figura???
    quali conoscenze "di base" deve avere un Progettista di impianti fotovoltaici"...basta saper progettare un impianto elettrico...ecc...oppure è necessaria una preparazione aggiuntiva a nozioni classiche di impiantistica???


    Spero che ognuno di voi possa dare il Suo personale contributo...segnalando link...intervenendo attivamente

    ...e definendo ed inquadrando normativamente in tal modo la nuova figura del Progettista di impianti fotovoltaici...


    Saluti!!!

    Viklor

  • #2
    vorrei conoscere anch'io questi aspetti del tecnici del progettista ingegnere o perito che sia.

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    • #3



      ...speriamo che ognuno di noi possa dare il suo contributo....<img src=">

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      • #4
        E' inutile combattere, i nostri ordini se ne fregano delle competenze, le sole battaglie che sanno fare sono contro i Geometri per le piccole opere in cemento armato.
        Ma sai quanti Architetti firmano progetti, DDLL, collaudi di impianti elettrici od antincendio, di strade, catastazioni etc...?
        Sai quanti colleghi dipendenti a tempo pieno esercitano direttamente (od indirettamente) la libera professione ed hanno regolarmente le parcelle liquidate dagli Ordini?
        Gli ordini professionali sono semplicemente dei centri di potere e non certo dei centri a tutela di coloro che li finanziano con le spese di iscrizione.
        Le battaglie a tutela della categoria le fanno solo contro i più deboli, non li fanno mai contro gli Architetti e gli stessi iscritti.

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        • #5
          E un problema non facile.

          L'attuale suddivisione dell'albo in sezioni e' una delle tante classificazioni possibili, e come tale lascia scoperti moltissimi aspetti.

          Concordo pienamente sul fatto che l'impianto fotovoltaico di piccole dimensioni puo' e dovrebbe essere considerato alla portata di un ingegnere civile.
          E ritengo anche che l'impianto di grandissime dimensioni non puo' essere alla portata di tutti e quindi dovrebbe essere realizzabile solo da un ingegnere elettrico con gli attributi.

          Pero' se parliamo di impianti elettrici, allora non vedo perche' far star fuori un elettronico che ne sa sicuramente di piu' di un civile in materia e potrebbe dire la sua su impianti di medie dimensioni. Eppure non e' in nessuno dei due raggruppamenti della sezione A citati, ma e' nel terzo raggruppamento (informazione).

          E poi come la mettiamo con la sezione B?

          Non hanno forse una qualifica piu' alta dei periti industriali?

          Io credo che sia sbagliato ed obsoleto il meccanismo di accesso all'albo.
          Occorrerebbe poter accedere dopo anni di comprovata esperienza in un determinato settore (e pero' si aprirebbe la voragine del praticantato), e non secondo un non-significativo esame di stato che non serve ad altro che a versare un po' di soldi nelle casse dello stato e delle universita' (non ho nulla contro queste ultime... i soldi pero' dovrebbero arrivare in ben altri modi!).

          Quindi, in assenza di un meccanismo equo e valido tecnicamente, a me viene voglia di preferire che possano farlo tutti (ingegneri e periti elettrici ed elettronici). Certo, anche questa scelta presenta i suoi svantaggi, ma non e' che le altre scelte metterebbero al riparo dalla possibilita' di lasciar fare gli impianti ad incompetenti...

          Ciao a tutti


          F(n) = F(n-1) + F(n-2)
          -
          Non e' un problema ecologico, per carita' / Nisida e' un classico esempio di stupidita'

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          • #6
            CITAZIONE (Gasteropode @ 6/11/2007, 16:31)
            Pero' se parliamo di impianti elettrici, allora non vedo perche' far star fuori un elettronico che ne sa sicuramente di piu' di un civile in materia e potrebbe dire la sua su impianti di medie dimensioni. Eppure non e' in nessuno dei due raggruppamenti della sezione A citati, ma e' nel terzo raggruppamento (informazione).

            ...purtroppo è cosi'...è paradossale...l'ing. elettronico possiede competenze indiscutibili in tale settore...mah :wacko:



            CITAZIONE (Gasteropode @ 6/11/2007, 16:31)
            Io credo che sia sbagliato ed obsoleto il meccanismo di accesso all'albo.
            Occorrerebbe poter accedere dopo anni di comprovata esperienza in un determinato settore (e pero' si aprirebbe la voragine del praticantato), e non secondo un non-significativo esame di stato che non serve ad altro che a versare un po' di soldi nelle casse dello stato e delle universita' (non ho nulla contro queste ultime... i soldi pero' dovrebbero arrivare in ben altri modi!).


            Ciao a tutti

            condivido a pieno <img src=">




            Commenta


            • #7


              up <img src=">

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              • #8
                Io sono informatico, praticamente ho fatto il 75 % degli esai di un elettronico, ho molte + competenze di un civile, e sapete una cosa?

                Per poter firmare i miei progetti fotovoltaici dovro fare l'esame di stato per periti, cioè la sezione B.

                Infatti io ho il diploma di perito Capotecnico industriale per l'informatica.
                Rientra nei periti industriali, e faro quello come esame, anche se sono ingegnere.

                Vi sembra possibile?

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                • #9
                  Non concordo per nulla con l'equiparazione tra ingegneria 'elettronica' ed 'elettrica'.
                  Nella mia Facoltà Elettronica ha esami affini più ad Ing Informatica che ad Elettrica, e per contro ci sono più esami in comune tra ing Ambientale ed Elettrica che non tra Elettrica ed Elettronica.
                  E' una guerra tra poveri,lo so, ma il DPR 328 parla chiaro.
                  Un ultima cosa: la sez B dell'Ordine degli Ingegneri comprende SOLO ed ESCLUSIVAMENTE ingegneri (ovvero con un corso di studi universitari minimo di 3 anni).
                  I periti (ovvero diplomati) stanno in un altro Albo (geometri, periti industriali etc)

                  Commenta


                  • #10
                    Un ingegnere Elettronico, a meno di casi particolari, senza una adeguata formazione elettrica impintistica, non è competente in materia e non è in grado di progettare un impianto elettrico. Figuriamoci un impianto di produzione, che sia fotovoltaico o altro.
                    Poi però è anche vero che ci sono in giro tanti civili/edili/meccanici ecc...che progettano impianti elettrici. Lo fanno perchè l'ordine professionale glielo permetteva. prima. Per carità le conoscenze si possono acquisire......ma io non mi metto a fare case o ponti.
                    saluti

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                    • #11
                      Senza entrare in polemica occorre scindere ciò che la legge permette e ciò che NON permette, al di là (sob) delle effettive conoscenze teorico/pratiche.

                      Un laureato del VO che sia iscritto all'ordine degli Ingegneri può progettare qualunque cosa senza alcun limite 'legale' se non quello della deontologia professionale (che imporrebbe di passare ad altri la progettazione di un qualcosa non sia in grado di fare).

                      Un laureato in ingegneria del NO (ovvero post dpr 328/01) può progettare (dopo aver superato l'esame di stato relativo alla sua 'specializzazione') secondo i dettami del dpr 328 stesso e, in seconda battuta sempre la deontologia professionale.

                      Questo dice la legge. Al di là delle effettive conoscenze acquisite (non solo sui libri) le competenze sono chiare.

                      Al momento abbiamo (non solo nel settore degli impianti) degli ingegneri elettronici che progettano cse, ingegneri idraulici che fanno pezzi meccanici, ingegneri chimici che fanno impianti elettrici etc etc.
                      Il dpr 328 ha cercato di mettere una pezza a questa situazione, scindendo in 3 macroaree lo scibile umano: civile-edile-ambientale, industriale (chimico,meccanico, elettrico, energetico,gestionale,biomedico,nucleare etc), dell'informazione (informatico, elettronico) e mettendo dei paletti rigidi da un'area all'altra e anche all'interno della stessa area (sez A e sez B).
                      Molte delle macroscopiche incongruenze sono state sanate (non è più possibile per un ing elettronico NO progettare edifici), alcune ancora permangono (un ing chimico può fare impianti elettrici e un ing ambientale dighe e aeroporti), ma sempre meglio ora di prima.

                      Commenta


                      • #12
                        Dal famoso DPR 328:

                        formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B(laurea triennale) per il settore "ingegneria dell'informazione":
                        -- le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

                        Invece:
                        Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere per la laurea specialistica per il settore "ingegneria dell'informazione":
                        -- la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

                        Il DPR 447 dice:
                        Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico.

                        Ora la tensione di rete in Italia è 220V.
                        Gli impianti televisivi e gli apparati elettronici (Hi-fi, PC etc), a partire dal trasformatore, lavorano a tensioni fino a 24V.
                        A questo punto a meno che l'alimentatore/trasformatore di un comune PC non vada nelle competenze di un ingegnere elettrico possiamo dire che anche un impianto fotovoltaico fino all'inverter(assimilabile all'alimentatore del PC) è competenza di un ingegnere dell'informazione date le tensioni in gioco, che dal lato dei pannelli arrivano al massimo a 48V.
                        Penso che a questo punto sia chiaro che gli impianti fotovoltaici domestici in cui si usano i normali pannelli a bassissima tensione rientrano in questo caso.
                        A questo punto o la legge soffre di un grosso vizio di forma o l'ingegnere elettrico negli impianti fotovoltaici dovrebbe intervenire solo dall'inverter in poi. Diciamo che sono per l'ipotesi del vizio di forma della legge, ma con questa legge un ingegnere elettrico non dovrebbe mettere mano agli impianti a bassissima tensione, perchè sono competenza specifica degli ingegneri dell'informazione.
                        A questo punto capisco che ognuno vorrebbe difendere la propria categoria, perchè il lavoro in Italia si difende a denti stretti, ma la legge parla chiaro.
                        So che al momento gli interessati sono pochissimi, perchè la stragrande maggioranza delle persone di questo forum sono del vecchio ordinamento e probabilmente la legislazione italiana, rallentata dalla sua burocrazia, interverrà quando a lamentarsi saremo in tanti.
                        Intanto ingegneri dell'informazione non fatevi togliere il vostro lavoro!!!

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                        • #13
                          In realtà anche negli impianti fotovoltaici domestici le tensioni raggiunte in corrente continua, fino all'inverer possono essere dell'ordine di 600V (max 1000V) perchè si hanno più pannelli in serie e in serie le tensioni si sommano (24+24+24+......) o sbaglio, ingegnere dell'informazione?

                          Commenta


                          • #14
                            <img src=:"> <img src=:"> <img src=:"> <img src=:"> <img src=:">
                            <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src=">

                            Mi stai confermando che prima di arrivare alla sottile linea di confine tra le competenze ci sono:

                            12-24-36-48....12*i con i=1,2,3....

                            Io mi fermerei prima del limite!!!

                            L'esame di elettrotecnica lo facciamo!!!

                            Commenta


                            • #15
                              Sono ingegnere elettrico vecchio ordinamento, quindi la cosa non è che mi tocchi personalmente...
                              A parte che la differenza di cui si parla, figlia della vecchia differenza che c'è tra gli ingegneri elettrici ed elettronici, ha le sue radici nella differenza tra trasmissione di potenza e trasmissione di informazioni, e credo che questo lo sappia anche tu.
                              Ti faccio notare che nella norma da te citata è esplicitamente detto:

                              b) per il settore "ingegneria industriale":

                              1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
                              2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
                              3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

                              c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

                              1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
                              2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
                              3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

                              La parte in grassetto nel settore "c" non è stata messa, si è fatto riferimento ai soli componenti...
                              Non so, ma a me la norma sembra chiara.
                              Poi va be', se paragoni un inverter da qualche kw ad un alimentatore da pc, questo è un altro discorso

                              Commenta


                              • #16
                                Premetto che non mi sento superiore a nessuno di voi, perchè non vi conosco e non sono una persona polemica,quindi se scrivo e per arrivare ad una certezza partendo dalle mie opinioni in merito.
                                A quanto pare anche le leggi non hanno una singola interpretazione!
                                Premetto anche che ognuno di noi cerca di difendere la propria categoria, perchè ha voglia di lavorare e a volte capita anche a me di vedere solo quello che voglio.
                                Comunque quelle che tu hai esposto sono per gli ingegneri junior come ho fatto notare nel post precedente. Per gli ingegneri della laurea specialistica, invece, dal solito DPR:

                                CITAZIONE
                                Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere per la laurea specialistica per il settore "ingegneria dell'informazione":
                                -- la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

                                Poi sul mio pc ho un alimentatore da 800W, quindi mi sembra che siamo sullo stesso ordine di grandezza. Sbaglierò a considerarlo dispositivo elettronico(e ne sono consapevole), ma non per la potenza.

                                Commenta


                                • #17
                                  Io credo che il 328 sia chiaro.
                                  Gli elettrici si occupano (tra le altre cose) di circuiti e impianti elettrici.
                                  Gli elettronici si occupano (tra le altre cose) di circuiti e impianti elettronici.

                                  Con molto buon senso è stata fatta questa distinzione dal 328, chiamando il settore cui afferiscono gli elettronici " DELL'INFORMAZIONE", proprio perchè il dato che conta è l'informazione, non il voltaggio a cui questa informazione viaggia!
                                  Tra l'altro, visto che le competenze le dà l'iscrizione all'albo, e visto che è stato decretato che all'albo dell'informazione possono accedere anche gli informatici (cioè laureati in informatica), con questa interpretazione 'a maglie larghe' si darebbe la possibilità anche ai laureati in informatica di frimare impianti fotovoltaici, il che (non me ne voglia nessuno) sarebbe assurdo, non avendo la benchè minima infarinatura di cosa siano e come si interfaccino tra loro gli impianti elettrici.
                                  Col 328 è (secondo me ,giustamente) tramontata l'era degli ingegneri tuttologi e onniscenti, adesso è l'era di una specifica formazione e preparazione e di una collaborazione tra saperi 'differenti' pur attinenti alla stessa 'branca' o a branche contigue.

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                                  • #18
                                    Sono convinto che ci sarebbe una piccola discussione anche sui sistemi domotici e powerline, quest'ultimo come tutti sapranno permette la trasmissione dati su rete di potenza BT e MT. Basta aggiungere un sensore o un sistema di comunicazione che va dal campo fotovoltaico ad un monitor e l'impianto trasmetterebbe informazioni.
                                    Ci sono una miriade di applicazione per utilizzare l'impianto elettrico per trasmettere dati e quindi automaticamente diventerebbe impianto elettronico. Vi posso anche diffondere l'ADSL in tutte le prese elettriche evitando l'installazione di una rete LAN o Wi-Fi.
                                    Un mio amico per scherzare disse:
                                    CITAZIONE
                                    Basta aggiungere un chip all'impianto

                                    e la mia risposta è stata:
                                    CITAZIONE
                                    Inverter e contatori moderni trasmettono nativamente informazioni, ma un ingegnere elettrico non ha le competenze per utilizzarle :P ...è vero solo per legge

                                    Io sono ancora convinto che non conosco qualche cavillo legale che mi porti torto e mi piacerebbe sapere l'opinione anche dell'ing. Vincenti di cui ho letto il libro e che mi sembra molto competente sulle normative.

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                                    • #19
                                      Buongiorno, noto che le discussioni sulle competenze professionali dilagano in rete ed in effetti ciò è dovuto ad una normativa che, in parte è sommaria e non evidenzia le linee di confine tra i tecnici di vari settori.
                                      A rigor di logica e questo è un mio parere, un impianto fotovoltaico dovrebbe essere firmato da un ingegnere elettrico o da un perito elettrotecnico; per quest'ultima figura, alla quale ancora appartengo, rientrano anche le competenze relative alla progettazione di impianti industriali BT ed MT, pertanto, nonostante trovi perfetta l'analisi effettuata da Viklor, non vi sono limiti progettuali per i periti elettrotecnici (escludendo i sistemi in AT).
                                      La domanda che secondo me ciascuno dovrebbe porsi è, non entrando nel merito delle competenze professionali delle varie figure, che un giudice, sulla base dell'attuale normativa, con quale documentazione potrebbe validare la tesi di un tecnico non elettrico che appone la firma su una progettazione di tipo elettrico e/o fotovoltaico?

                                      Cordiali saluti,

                                      Antonio Vincenti

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                                      • #20
                                        Mah...io penso che non abbia invece documentazione per dire il contrario.
                                        Ho appena confrontato il mio curriculum di studi con il decreto ministeriale che indica i crediti necessari per appartenere ad una precisa classe di laurea e ho i crediti necessari per appartenere alla classe di laurea in ingegneria elettrica.
                                        Questo è il link al decreto: http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Dossier/...eMagistrali.pdf
                                        Inoltre sulla base dell'attuale normativa se si trasmettono informazioni su un sistema elettrico, questo diventa elettronico.
                                        Per me il giudice si può basare su tutti i decreti citati in questo thread e notare la suddetta sommarietà e i vizi di forma.
                                        Comunque avendo i crediti necessari potrò iscrivermi all'albo industriale. Probabilmente nella mia facoltà hanno solo sbagliato ad includere il mio percorso formativo nella sola classa di laurea in ingegneria informatica, infatti il decreto di cui sopra all'art.3 dice:
                                        CITAZIONE
                                        Qualora l’ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti di
                                        due classi differenti, l’università può istituire il corso di laurea magistrale come
                                        appartenente ad ambedue le classi

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                                        • #21
                                          Buongiorno a tutti....mi permetto di dire la mia sulla questione che mi interessa particolarmente e che ho studiato affondo.

                                          Sono un ingegnere elettronico del settore B dell'albo.

                                          Mi occupo di impianti fotovoltaici, avendo fondato una società (srl) che realizza impianti con la formula del "chiavi in mano".

                                          Ho affrontato la questione con il presidente dell'ordine di cui faccio parte.

                                          Anzitutto, il DPR 328 non è così chiaro come sembra...è solo un primo tentativo di individuare legalmente delle competenze professionali.

                                          Un impianto fotovoltaico è si un impianto di produzione di enenrgia elettrica, ma i suoi componenti sono praticamente elettronici. L'impianto è una moltiplicazione tra serie e paralleli dell'unità di base che è la cella fotovoltaica...indiscutibilmente un componente che nessuno meglio di un elettronico può conoscere. Anche l'inverter, ormai, è sicuramente più un apparato elettronico piuttosto che elettromeccanico.

                                          Partiamo da una considerazione: il 328 limita le competenze del laureato triennale alle "opere standardizzate", ossia che non siano innovative...un impianto fotovoltaico, di qualsiasi dimensione o potenza, è un impianto standardizzato che non utilizza tecnologie innovative o procedure particolare per la sua progettazione, quindi, è ovvio che un ingegnere junior possa progettarlo.

                                          Aggiungo che anche periti industriali, architetti ecc possono progettare l'impianto fotovoltaico...non so i geometri.

                                          Ovviamente io ho una comprovata esperienza nel settore della progettazione di impianti fotovoltaici...oltre a tutta una serie di corsi, attestazioni, l'essere il responsabile tecnico della mia società, figura riconosciuta dalla camera del commercio per l'abilitazione alla 46/90, finora ho cofirmato i progetti insieme ad altri ingegneri.

                                          Il presidente dell'ordine conviene che, almeno per impianti non industriali fino a 20 KWp, non ci siano problemi a firmare i progetti.

                                          Questa è la mia esperienza, i progetti li firmo, e ho co-firmato insieme ad altri ingegneri anche progetti da 3 e 5 MWp.

                                          Spero di aver fornito una indicazione pratica, comunque è sempre bene confrontarsi con gli ordini professionali

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                                          • #22
                                            Originariamente inviato da energy3000 Visualizza il messaggio
                                            Buongiorno a tutti....mi permetto di dire la mia sulla questione che mi interessa particolarmente e che ho studiato affondo.

                                            Sono un ingegnere elettronico del settore B dell'albo.

                                            Mi occupo di impianti fotovoltaici, avendo fondato una società (srl) che realizza impianti con la formula del "chiavi in mano".

                                            Ho affrontato la questione con il presidente dell'ordine di cui faccio parte.

                                            Anzitutto, il DPR 328 non è così chiaro come sembra...è solo un primo tentativo di individuare legalmente delle competenze professionali.

                                            Un impianto fotovoltaico è si un impianto di produzione di enenrgia elettrica, ma i suoi componenti sono praticamente elettronici. L'impianto è una moltiplicazione tra serie e paralleli dell'unità di base che è la cella fotovoltaica...indiscutibilmente un componente che nessuno meglio di un elettronico può conoscere. Anche l'inverter, ormai, è sicuramente più un apparato elettronico piuttosto che elettromeccanico.

                                            Partiamo da una considerazione: il 328 limita le competenze del laureato triennale alle "opere standardizzate", ossia che non siano innovative...un impianto fotovoltaico, di qualsiasi dimensione o potenza, è un impianto standardizzato che non utilizza tecnologie innovative o procedure particolare per la sua progettazione, quindi, è ovvio che un ingegnere junior possa progettarlo.

                                            Aggiungo che anche periti industriali, architetti ecc possono progettare l'impianto fotovoltaico...non so i geometri.

                                            Ovviamente io ho una comprovata esperienza nel settore della progettazione di impianti fotovoltaici...oltre a tutta una serie di corsi, attestazioni, l'essere il responsabile tecnico della mia società, figura riconosciuta dalla camera del commercio per l'abilitazione alla 46/90, finora ho cofirmato i progetti insieme ad altri ingegneri.

                                            Il presidente dell'ordine conviene che, almeno per impianti non industriali fino a 20 KWp, non ci siano problemi a firmare i progetti.

                                            Questa è la mia esperienza, i progetti li firmo, e ho co-firmato insieme ad altri ingegneri anche progetti da 3 e 5 MWp.

                                            Spero di aver fornito una indicazione pratica, comunque è sempre bene confrontarsi con gli ordini professionali
                                            Ciao, potresti darmi un tuo indirizzo di posta elettronica, avrei un quesito da porti riguardo la discussione.

                                            grazie Fabio

                                            faspa@email.it

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                                            • #23
                                              Spero di non aver preso un abbaglio, la sentenza1473/2009 del consiglio di stato stabilsce relativamente al DPR328/2001 che:

                                              "l'elencazione, compiuta dall'art.46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni "A" e "B" dell'albo dell'ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restrando immutato il quadro complessivo delle attibvità esercitabili nell'ambito della professione stessa come già normativamente definito"

                                              mi pare quindi chiaro che i settori alla fine dei conti non limitano niente e tutti possiamo firmare in base alle responsabilità che vogliamo prenderci.

                                              Mi sfugge qualcosa o questa sentenza risolve effettivamente tutti i problemi sorti?

                                              Marco

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                                              • #24
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                                                Spero di non aver preso un abbaglio, la sentenza1473/2009 del consiglio di stato stabilsce relativamente al DPR328/2001 che:

                                                "l'elencazione, compiuta dall'art.46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni "A" e "B" dell'albo dell'ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restrando immutato il quadro complessivo delle attibvità esercitabili nell'ambito della professione stessa come già normativamente definito"

                                                mi pare quindi chiaro che i settori alla fine dei conti non limitano niente e tutti possiamo firmare in base alle responsabilità che vogliamo prenderci.

                                                Mi sfugge qualcosa o questa sentenza risolve effettivamente tutti i problemi sorti?

                                                Marco
                                                Ce ne sono molte di sentenze sia del consiglio di stato che dei tribunali amministrativi regionali e ti confermo che a livello professionale quello che conta è solo la sezione A o B, i settori non sono vincolanti, il ministero competente in merito è quello di Giustizia, il CNI e gli Ordini non hanno alcun potere legale di decidere in merito. Io ad esempio sono sez. A settore C informazione e mi occupo da anni di impiantistica e qualcosina anche di edilizia, mai avuto problemi con l'approvazione di progetti, una volta un dirigente di un ufficio tecnico comunale dopo aver letto sul timbro settore C voleva rifiutarmi una SCIA per manutenzione straordinaria di un immobile, si è informato presso il ministero e insieme all'approvazione sono arrivate le scuse
                                                Del resto anche l'art.1 comma 2 dello stesso DPR328 è molto chiaro:

                                                "Le norme contenute nel presente regolamento NON modificano l'ambito stabilito dalla
                                                normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna
                                                professione."


                                                La normativa vigente è il regio decreto del 1925 http://www.di.unipi.it/~albano/esame..._1925_2537.pdf

                                                Le sentenze hanno solo fatto chiarezza perchè in effetti il decreto non era molto chiaro in merito ai settori e comunque se pur avesse vincolato l'attività degli ingegneri solo nei propri settori ci sarebbe stato un eccesso di delega e non sarebbe stato valido. Quindi per ricapitolare e concludere il timbro di un ingegnere che riporta tutti e 3 i settori ha lo stesso potere e valore legale di un timbro che riporta 1 solo settore, se in futuro la situazione cambierà e verranno emanate nuove leggi in merito, queste non potranno togliere agli ingegneri già abilitati i loro diritti acquisiti. Le sentenze più famose sono le seguenti:

                                                - Consiglio di stato n. 686/2012 a pag.17 in fondo: http://www.ediltecnico.it/wp-content...s_686-2012.pdf
                                                - Consiglio di stato n. 1473/2009 a pag.24 all'inzio: http://www.upial.it/Download/Sentenz...glio-Stato.pdf

                                                Tra l'altro in merito agli impianti si è espresso anche il CUN a favore degli ingegneri settore C (http://www.ordingme.it/uploads/cni/2..._9913_file.pdf), anche se il loro parere non è assolutamente vincolante e non avrebbe potuto "scavalcare" nè una legge in vigore (regio decreto del 1925 di cui sopra) nè quanto dice il ministero competente.

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