Articolo 4
Modalità di erogazione delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28
luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006
4.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non
superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, si applica
quanto previsto dalla deliberazione n. 28/06, oltre che le seguenti disposizioni:
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4.1.1 La produzione incentivata di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i),
con riferimento all’Anno i (PRDi), è la produzione resa disponibile,
nell’Anno i, alle utenze del soggetto responsabile in applicazione della
disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06,
e pari a:
PRDi = Prodi – Si se Si ≥ 0
PRDi = Prodi – (Si + Pi) se Si < 0,
dove:
- Prodi è la quantità di energia elettrica prodotta nell’Anno i, come definita
dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
- Si è il Saldo annuale dell’Anno i, come definito dall’articolo 6, comma 6.7,
lettera a), della deliberazione n. 28/06;
- Pi è il Prelievo, come definito dall’articolo 6, comma 6.7, lettera d), della
deliberazione n. 28/06.