Fonte Ing.Mario Stizza
La Risoluzione n. 3 dell'Agenzia del Teritorio del 6 novembre 2008 stabilisce che gli impianti fotovovoltaici "industriali" cioè la cui produzione non sia in prevalenza destinata al consumo domestico, ma alla vendita e quindi costituisca una vera e propria attività commerciale, debbono essere accatastati e pertanto soggetti ad ICI sulle base delle aliquote stabilte dai singoli comuni.
E' chiarito che detti impianti fotovoltaici siano classificati come "opifici", categoria speciale D/1.
Di essi dovrà essere definita la rendita catastale sui verrà applicata l'ICI.
Il calcolo del valore immobiliare si effettua attraverso la valutazione del costo di ricostruzione a nuovo cioè al valore venale per gli impianti di nuova costruzione cui, per gli anni successivi, verrà effettuta la decurtazione per vetustà, se ne ricorre il caso.
Quanto alla rendita catastale per un impianto industriale sul suolo agricolo, essa si dovrà calcolare come segue:
Rc= V (valore venale dell'impianto + quello dell'area del terreno agricolo su cui insiste) x 2%;
B(ici) (Base ICI) = Rc x 50;
ICI da pagare= B(ici) x aliquota comunale/1.000.
Diverso è il caso se viene costruito su o al servizio di un fabbricato (industriale o commerciale) o su area destinata ad attività produttive o su area pertinenziale del fabbricato (categoria D).
Essa si dovrà calcolare come segue:
Rc= V (valore venale dell'impianto + quello del fabbricato su cui è posizionato oppure valore venale dell'impianto + quello dell'area per insediamenti produttivi su cui è insiste) x 2%;
B(ici) (Base ICI)= Rc x 50;
ICI da pagare= B(ici)xaliquota comunale/1.000.
Nel caso di imprenditore agricolo, il soggetto, è esente da ICI in quanto attività connessa.
Buon lavoro a tutti
Alessandro Caffarelli
La Risoluzione n. 3 dell'Agenzia del Teritorio del 6 novembre 2008 stabilisce che gli impianti fotovovoltaici "industriali" cioè la cui produzione non sia in prevalenza destinata al consumo domestico, ma alla vendita e quindi costituisca una vera e propria attività commerciale, debbono essere accatastati e pertanto soggetti ad ICI sulle base delle aliquote stabilte dai singoli comuni.
E' chiarito che detti impianti fotovoltaici siano classificati come "opifici", categoria speciale D/1.
Di essi dovrà essere definita la rendita catastale sui verrà applicata l'ICI.
Il calcolo del valore immobiliare si effettua attraverso la valutazione del costo di ricostruzione a nuovo cioè al valore venale per gli impianti di nuova costruzione cui, per gli anni successivi, verrà effettuta la decurtazione per vetustà, se ne ricorre il caso.
Quanto alla rendita catastale per un impianto industriale sul suolo agricolo, essa si dovrà calcolare come segue:
Rc= V (valore venale dell'impianto + quello dell'area del terreno agricolo su cui insiste) x 2%;
B(ici) (Base ICI) = Rc x 50;
ICI da pagare= B(ici) x aliquota comunale/1.000.
Diverso è il caso se viene costruito su o al servizio di un fabbricato (industriale o commerciale) o su area destinata ad attività produttive o su area pertinenziale del fabbricato (categoria D).
Essa si dovrà calcolare come segue:
Rc= V (valore venale dell'impianto + quello del fabbricato su cui è posizionato oppure valore venale dell'impianto + quello dell'area per insediamenti produttivi su cui è insiste) x 2%;
B(ici) (Base ICI)= Rc x 50;
ICI da pagare= B(ici)xaliquota comunale/1.000.
Nel caso di imprenditore agricolo, il soggetto, è esente da ICI in quanto attività connessa.
Buon lavoro a tutti
Alessandro Caffarelli
Commenta