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Piano casa e fotovoltaico

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  • Piano casa e fotovoltaico

    Ho avuto diatriba con la sez urbanistica della regione Veneto riguardante il vincolo riportato a riguardo di:
    legge lavoro 2009 piano casa (e fotovoltaico)
    Art. 5 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici
    1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.

    il problema sorgeva in questo:
    le tettoie era previsto si facessero solo aderenti all'unità abitativa!!!
    Ovviamente tutti felici quelli che potevano farlo solamente verso nord oppure davanti avessero qualche albero ecc ecc

    ALLEGATO A Dgr n. 2508 del 4 agosto 2009 pag. 1/1
    Incentivi urbanistici ed edilizi per l’istallazione di impianti solari e fotovoltaici ai sensi dell’art. 5,
    comma 1 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14
    1) Premesse
    L’art. 5 della LR 14/09 consente la realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali alloggiare un impianto ad
    energia solare senza che dette costruzioni siano conteggiate ai fini volumetrici (ovvero in termini di
    superficie per quei comuni che verificano il rispetto della normativa urbanistica utilizzando il parametro mq
    e non il mc) e consentendone la realizzazione attraverso lo strumento della DIA.
    Quanto precede al fine di incentivare e favorire l’utilizzo dell’energia solare sulle abitazioni esistenti (anche
    in zona agricola) alla data del 11.07.09.
    2) Tipologia di impianti ammissibili
    Ai fini di cui all’art. 5 della LR 14/09 è consentita la realizzazione di impianti solari termici con un limite di
    6 kW, o di impianti fotovoltaici con un limite di 6 kWp ovvero di una combinazione dei precedenti con un
    massimo di 6 kW.
    3) Definizioni tipologiche delle strutture
    Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla LR 14/09, le strutture sporgenti da edifici
    destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze, destinate ad ospitare o sorreggere un impianto
    solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in appoggio, comunque mantenute aperte verso l’esterno.

    Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all’intradosso della copertura, maggiore di 3,5
    ml dal piano campagna ovvero 2,5 ml dal piano pavimento sul quale vengono realizzate.
    L’impianto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato o parzialmente integrato ai sensi degli allegati
    2 e 3 del DM 19.02.07.
    Eventuali serbatoi di impianti solari termici, se non integrati sulla copertura della pensilina o tettoia, non
    possono trovare posto sulla struttura e devono essere diversamente ricoverati.
    La superficie di pensilina o tettoia


    il problema è stato visto e sistemato con l'ultima delibera:

    Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 (BUR n. 84/2009)

    MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA

    Art. 6 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
    1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così modificato:
    a) dopo le parole “comma 1” aggiungere le seguenti parole: “e gli impianti aderenti, non aderenti,
    integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW”;


    Ringrazio e rendo merito agli amici intervenuti a favore delle mie considerazioni e perplessità:

    Moreno Teso,consigliere regionale del Veneto e Gianmarco Corlianò consigliere della provincia di VE
    Sorridi e tendi la mano..

  • #2
    bravo, bisogna sempre soffiare.. ogni tanto, qualcuno... a domanda... risponde.... oppure diranno te me gonfia' i coi..i....
    ciao Vitt.
    Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi

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    • #3
      purtroppo in Italia le responsabilità cadono sulle spalle d'incompetenti..
      purtroppo non tanto per colpe proprie ma per colpe politiche..
      spesso viene messo a legiferare, così giusto per dire, sulle politiche montane uno che fino a ieri era esperto in politiche marittime..
      come dire mandiamo ad arbitrare una partita di rugby un arbitro di pallacanestro..
      e dopo queste incompetenze cadono sulle s-palle di chi deve lavorare..
      Ciao Luca
      Originariamente inviato da lupen3° Visualizza il messaggio
      bravo, bisogna sempre soffiare.. ogni tanto, qualcuno... a domanda... risponde.... oppure diranno te me gonfia' i coi..i....
      ciao Vitt.
      Sorridi e tendi la mano..

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      • #4
        Bravo bravo bravo!!

        Ciao
        1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
        2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
        http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html

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        • #5
          Bravo portoooooooooooooooooooooooooo
          TUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
          http://www.youtube.com/user/socosnc/videos
          web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT[/URL]

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          • #6
            Ciao,
            quando dice:
            "Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla LR 14/09, le strutture sporgenti da edifici
            destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze..."
            significa che una tettoia sporgente da un annesso rustico non rientra nel piano casa? strano non capisco il perchè... è più logico che la tettoia sporga da un annesso rustico che dall'abitazione...

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            • #7
              incompetenza

              Originariamente inviato da SIEL Visualizza il messaggio
              è più logico che la tettoia sporga da un annesso rustico che dall'abitazione...
              Caro Siel, la logica segue la stessa direzione della competenza, va da se che siamo governati e legiferati da persone ottuse per le quali giusto per non offendere(ma dopo ognuno trae le sue proprie e giuste considerazioni)
              io ho avuto uno scontro d'idee alquanto vivace, senza fare nomi, con "organi" dirigenziali della regione Veneto, ho richiesto chiarimenti riguardo le tettoie

              a chi di competenza.. i ho posto questa domanda:

              Buongiorno
              Avremmo trovato delle diversità d’interpretazione tra intervento edilizio ed impianto fotovoltaico in tettoia:
              negli interventi edilizi in caso d’impossibilità di ampliamento si concede di fare una pertinenza ,
              questa voce non viene altresì riportata per una tettoia fotovoltaica,
              questa possibilità non è prevista?
              Sicuramente è una svista, a maggior ragione nelle tettoie fotovoltaiche si può incorrere nell’impossibilità di realizzazione come sporgenza dell’edificio,
              in quanto obbligati ad avere un orientamento a sud della struttura.
              Per la tettoia Fotovoltaica si può richiamare nella DIA la voce degli interventi edilizi comma 1 e 2?
              Altrimenti bisogna procedere con un intervento edilizio dedicato al fotovoltaico?

              Estratto dei particolari interessati:

              Articolo 2 - “Interventi edilizi”> ultima voce dei commi 1 e 2:
              Qualora non sia possibile realizzare l’ampliamento nei modi descritti, oppure ciò comprometta l’estetica del fabbricato,
              è possibile effettuare l’ampliamento “su un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale”.
              Vanno considerati quali pertinenze solo i fabbricati che abbiano la funzione di accrescere il valore e l’utilità dell’immobile principale, non suscettibili di produrre un proprio reddito e di dimensione modesta rispetto all’immobile principale al cui servizio sono destinati.

              Art. 5 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici.
              Le opere individuate dal presente articolo, ossia tettoie e pensiline, non concorrono a formare cubatura, in deroga a ogni eventuale diversa previsione dei piani regolatori. Le caratteristiche tipologiche e dimensionali che le pensiline e le tettoie devono possedere, per potersi giovare del beneficio stabilito dal comma 1 del presente articolo, sono state individuate con DGR n. 2508 del 4 agosto 2009.>



              INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L’UTILIZZO DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
              Art. 2 - Interventi edilizi
              1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.
              2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente;
              ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente potrà essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.


              RISPOSTA

              Da: - - - - -[mailto:XXXXX@regione.veneto.it]
              Inviato: venerdì 9 ottobre 2009 12.25
              A: portoclima@XXXXX.it
              Cc: XXXXXXX; XXXXXX
              Oggetto: Piano Casa e fotovoltaico

              c.a. Sig. VittorioC
              c/o Portoclima

              Con riferimento alla richiesta di informazioni riguardanti l’oggetto, trasmessa al prot. 537073 del 01.10.09, comunico l’impossibilità, a mente di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con DGRV 2508/09, allegato A, punto 3, di realizzare gli interventi di cui all’art. 5 della Legge (tettoie e pensiline) sugli edifici destinati a pertinenza dell’edificio residenziale principale.
              La norma in argomento non va confusa con quella riferibile agli ampliamenti di cui agli art. 2 e 3; questi ultimi hanno, per espressa disposizione legislativa, una durata limitata nel tempo (due anni dalla data di entrata in vigore della legge).
              Al contrario, l’art. 5 riguardante le pensiline e le tettoie che ospitano un impianto fotovoltaico con potenza non superiore a 6 kW non è una norma a termine, è di immediata applicazione e vale sino a specifica modifica normativa.
              Per quanto precede la disposizione esecutiva dell’art.5 della Legge ha optato per una scelta garantista dell’obiettivo della legge che è quello di favorire il risparmio energetico delle varie abitazioni familiari senza impegnare il territorio regionale con la realizzazione di questo tipo di impianti in edifici separati dall’abitazione principale (edifici pertinenziali dell’abitazione principale) con il problema poi di dover collegare questi impianti all’abitazione principale al fine di garantire l’uso familiare dell’energia così prodotta


              Mia risposta alla quale è seguito il silenzio...

              Gentile Ing. xxxx grazie della risposta,
              mi scusi non è polemica, cerco solo la possibile via per fare (lavorare...) degli impianti fotovoltaici adeguati e funzionanti,
              la mia è solo una chiacchierata obbiettiva e domanda d’aiuto, con una persona tecnica come lei è, verso una mancata ed “adeguata riflessione” nella stesura dell’art. 5
              Partendo dal fatto così come definito dai ministeri dello sviluppo e delle politiche agricole, è considerata un priorità assoluta la produzione di energia pulita tramite impianti fotovoltaici, di fatto viene creata una disparità di trattamento verso chi vorrebbe giustamente fare un impianto fotovoltaico ma è limitato per ovvie problematiche logistiche,
              forse nella stesura di questo articolo si sono dimenticati che gli impianti per avere ragione d’essere eseguiti dovrebbero essere sempre fatti in posizione ottimale ovvero con la giusta inclinazione verso sud?
              Aggiungendo particolari tecnici altra vera stupidata (si ho detto stupidata) sono i vincoli relativi alle altezze medie definite per le tettoie, non tenendo ben conto che lo scopo dovrebbe essere quello di avere un impianto efficiente al massimo,
              ma lo sanno che l’impianto al nord per avere una resa ottimale deve avere un’inclinazione di circa 30°??
              Poi perché mai una persona dovrebbe fare un impianto su un tetto rivolto ad est oppure ovest con camini vari e relativa perdita di produttività avendo un rientro economico insufficiente a pagare l’impianto?
              Avendo la possibilità di fare la tettoia distaccata dall’abitazione, dove magari far giocare i bambini, trovo alquanto inadeguato il presupposto sotto espresso:
              con il problema poi di dover collegare questi impianti all’abitazione principale…
              Non trova sia metro di giudizio della persona fisica proprietaria dell’eventuale impianto la valutazione dei problemi poi convertibili in costi, rientranti nei piani di valutazione economica dell’investimento, criteri personali economici e matematici, non definiti da terze persone?!

              Possibile non si trovi una soluzione equa?
              Di certo non è equo nel caso d’impossibilità varie a procedere come da DGRV… poi concedere in pertinenza ampliamenti e non concedere questa possibilità ad una semplice tettoia fotovoltaica..

              Possibile che bisogna sempre combattere per delle stupidate?
              Leggere: L'Unione Sarda - Fotovoltaico, Comune sconfitto Sul fotovoltaico Comune sconfitto - sabato 09/05/2009

              Come sarebbe possibile ovviare il problema per poter fare un buon impianto?
              - Presentando una DIA d’ampliamento pertinenziale con relativa copertura composta dall’impianto
              - Presentando una DIA riguardante la costruzione d’una serra aperta ed ombreggiante estiva / riscaldante d’inverno
              - Ultima via possibile restante sarebbe quella più illogica ed orribile esteticamente di fare un impianto a terra, fisso oppure ad inseguimento, ma sarebbe assurdo, anche perché si percepirebbe il 20% in meno di premio GSE

              Certo della sua comprensione umana più che tecnica le auguro un buon lavoro.
              distinti saluti Vittorio xxxx


              A questa mia non ho avuto altra risposta..
              certo poi qualche miglioria poi la hanno fatta ma NON sufficiente..
              l'acume di chi legifera non mi pare perfetto..
              sentirmi dire faccia un impianto a terra oppure un inseguitore è offensivo verso il buonsenso..

              Ciao a tutti
              Portoclima
              Ultima modifica di gymania; 08-05-2010, 10:43.
              Sorridi e tendi la mano..

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              • #8
                riporto anche questa piu' o meno a tema..

                '''Per il risparmio energetico è possibile derogare alle distanze legali
                Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2010, n, 56 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.".
                Tra le modifiche apportate al provvedimento segnaliamo quelle apportate all'art. 11.

                L'art. 11 del provvedimento prevede incentivi "urbanistici" per gli edifici (di nuova costruzione o esistenti) più efficienti dal punto di vista energetico.
                Per gli edifici di nuova costruzione, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo prevede che non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura:
                gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri (per la sola parte eccedente, fino ad un massimo di 25 cm);
                il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici (fino ad un massimo di 15 cm per i solai intermedi).
                Sempre nel rispetto di tali limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito:
                alle distanze minime tra edifici;
                alle distanze minime di protezione del nastro stradale;
                alle altezze massime degli edifici.
                Per gli edifici esistenti, sui quali si intende realizzare interventi di riqualificazione energetica che comportano maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è prevista (art. 11 comma 2) la deroga alle normative nazionali e locali, alle distanze minime tra edifici e dalle strade:
                nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e delle altezze massime degli edifici;
                nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura.
                Tale deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
                In base alle modifiche apportare dal D.Lgs. 56/2010, in entrambi i precedenti casi e sempre nel rispetto dei limiti predetti, è ora possibile derogare anche alle distanze minime dai confini della proprietà.
                È stata quindi ampliata la casistica originariamente prevista dal D.Lgs. 115/2008, che prevedeva la possibilità di non considerare gli spessori aggiuntivi di elementi verticali, solai e coperture, derogando ad altezze massime e distanze minime tra edifici.""
                Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi

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