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Autoconsumo istantaneo e vendita con ritiro dedicato, tassazione

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  • Autoconsumo istantaneo e vendita con ritiro dedicato, tassazione

    Salve,
    chiedo scusa in anticipo se l'argomento è già stato trattatoin altre discussioni ma, nonostante l'impegno, a non riesco a trovare una sintesi in merito.
    Il caso : utente privato che installa un impianto fv < 20 kwp su abitazione dove non ha la propria residenza ma comunque è intestatario del contratto "Enel". L'impianto produce molto di più dei consumi. Si opta per fare "consumo istantaneo" per quanto possibile e vendita mediante ritiro dedicato.
    Domanda : Secondo voi come saranno regolate le tassazioni ? Solo per la parte vendita o anche per l'introito derivante dall'incentivo ?
    Mille grazie a chi saprà dare una risposta chiara e concisa.
    Saluti

  • #2
    Scusa vado di fretta spero che ti sia utile questo copia incolla:
    ci sono due casi possibili, per il secondo occorre avere partita iva:

    Caso 1:
    Privati, condomini e enti non commerciali: impianto fino a 20 kW con Ritiro dedicato
    Per i privati (persone fisiche e condomini) e gli enti non commerciali il cui impianto non supera i 20 kW e che attivano il Ritiro dedicato, perché l’impianto sia considerato prevalentemente privato, e goda del regime fiscale qui descritto, è necessario che esso:?
    • sia “posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente” e quindi collocato in aree di pertinenza delle stesse; ???
    • che abbia potenza non superiore a 20 kW. In questo caso, fiscalmente la situazione si presenta come segue:????
    •Acquisto / realizzazione dell’impianto?: è applicata l’Iva agevolata del 10%. L’Iva rimane a carico del gestore dell’impianto (non può essere detratta). Non esiste ammortamento del bene.????
    • Tariffe incentivanti del Conto energia?: non sono soggette all’imposizione Iva, in quanto considerate un contributo a fondo perduto.? Come nel caso precedente, trattandosi di un contesto essenzialmente privatistico, i contributi derivanti da tariffe incentivanti non sono soggette a imposte dirette (non entrano nei redditi dell’anno) e nemmeno a ritenuta d’acconto 4%.????
    • Ricavi da vendita di energia (Ritiro dedicato)?: i ricavi delle vendite di energia alla rete sono invece fiscalmente rilevanti: vanno inscritti nei redditi dell’anno, alla voce “redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente”, e concorrono quindi alla base imponibile ai fini delle imposte dirette. Tali ricavi non sono comunque sottoposti a regime Iva (come non è soggetta a Iva qualsiasi altra cessione di beni e servizi da parte di privati).???
    Nel caso dei condomini: i proventi della vendita di energia costituiscono reddito da imputare direttamente ai singoli condomini in proporzione ai millesimi. Per i condomini persone fisiche non imprenditori (o enti non commerciali) vanno iscritti nei “redditi diversi”. Per le persone fisiche o giuridiche imprenditori costituiscono reddito di impresa (vedi punti successivi).??

    Caso 2:
    Privati e enti non commerciali: "impianti diversi" (non al servizio dell'abitazione), di qualunque taglia, con Ritiro dedicato.
    Se l’impianto, ancorché realizzato da persona fisica o ente non commerciale, per la sua collocazione non risulta posto al servizio dell’abitazione o sede dell’ente (perché situato su un’area separata e non di pertinenza delle stesse) l’energia ceduta alla rete viene considerata sempre e comunque ceduta nell’ambito di un’attività commerciale.?
    Infatti, in tutti i casi in cui non si attiva lo Scambio sul posto, anche se in parte vi è autoconsumo e qualunque sia la taglia dell'impianto stesso, la cessione alla rete configura sempre una vendita di energia e quindi una operazione commerciale.
    Attenzione: il privato che non svolge attività imprenditoriali e che dovesse allestire un impianto non connesso strettamente alla propria abitazione, con cessione dell’energia alla rete, si troverebbe nell’esigenza di compiere tutti i passi necessari all’apertura di una attività commerciale, ponendosi nel ruolo di “persona fisica esercente attività commerciale”. Lo stesso per un ente non commerciale, che si troverebbe appunto a svolgere una attività commerciale, seppur non prevalente.?
    Questo resterebbe vero anche nel caso di impianto di potenza inferiore ai 20 kW e non soggetto all'apertura di Officina elettrica.
    Il regime fiscale varia di conseguenza, configurandosi come segue:????
    • Acquisto / realizzazione dell’impianto: è applicata l’Iva agevolata del 10%.?
    Poiché l’impianto risulta di utilizzo promiscuo (privato e commerciale), l'Iva è detraibile in misura proporzionale alla quota di utilizzo commerciale (percentuale di energia ceduta alla rete rispetto all’energia prodotta).
    La detrazione operata sarà soggetta a rettifica negli anni successivi, nel caso di variazione nella percentuale di utilizzo. Si veda per maggiori dettagli l’art. 19 bis, comma 2, e l’art. 19 ter, comma 2 del Dpr 633, 1972.
    L’impianto è ammortizzabile secondo logiche diverse, a seconda che il gestore sia un privato o un ente, e cioè:???
    • Privato: l’uso promiscuo consente l’ammortamento del 50% del costo dell’impianto???
    • Ente: l’uso promiscuo consente l’ammortamento proporzionale, cioè di una percentuale del costo pari al rapporto tra i ricavi (derivati dal bene) che concorrono al reddito d’impresa e i ricavi totali. ?Il coefficiente di ammortamento da applicare all’impianto fotovoltaico è il 9%.??
    • Tariffe incentivanti: le tariffe non sono mai soggette ad Iva, in quanto contributo a fondo perduto.
    Esse rientrano invece nella determinazione del reddito, in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta (secondo il rapporto energia ceduta alla rete rispetto al totale dell'energia prodotta).? Entrano quindi nella base imponibile sia in termini di imposte sui redditi che ai fini Irap. Sono anche sottoposte a ritenuta 4%, sempre in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta, in quanto percepita nell’ambito di un esercizio commerciale.
    Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare al GSE, che attua la ritenuta, la quantità di energia ceduta rispetto al totale prodotto. Attenzione: in mancanza di tale comunicazione, verrà calcolata la ritenuta sull’intero importo della tariffa incentivante.
    • Vendita di energia (Ritiro dedicato): l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi viene considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale. E’ dunque da assoggettare ad Iva, e comporta l’adempimento di tutti gli obblighi e la contabilità ad essa inerenti.
    I ricavi da vendita di energia rientrano nelle componenti di reddito dell’esercizio con tutte le relative conseguenze rispetto alle imposte dirette. I ricavi sono anche da assoggettare a Irap, poiché derivano dallo svolgimento di un’attività abituale autonomamente organizzata, diretta alla produzione e scambio del bene energia.
    Attenzione: dal 1° gennaio 2007 è operante un regime di franchigia per le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole o professionali che nell’anno precedente hanno realizzato (o al primo anno prevedono di realizzare) cessioni non superiori ai 7.000 euro (art. 32-bis Dpr 633, 1972).?
    Ultima modifica di gmp.net; 23-01-2010, 12:28.

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    • #3
      Buona sera a tutti, mi chiedevo e di questo chiedo conferma al forum, questo: non credete che la nuova normativa dello scambio sul posto sia molto simile al ritiro dedicato coon cessione parziale riferita naturalmente ai soggetti privati, enti non commerciali e condomini che realizzano impianti inferiori ai 20Kwp la cui collocazione risulti annessa al servizio dell'abitazione o sede dell'ente? Sona attese conferme o pareri vari.
      Filippo

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      • #4
        Originariamente inviato da gmp.net Visualizza il messaggio
        Scusa vado di fretta spero che ti sia utile questo copia incolla:
        ci sono due casi possibili, per il secondo occorre avere partita iva:

        ?
        Ciao, grazie per il contributo, potresti citare la fonte, ciao

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        • #5
          Originariamente inviato da gmp.net Visualizza il messaggio
          ....Privati, condomini e enti non commerciali: impianto fino a 20 kW con Ritiro dedicato
          Per i privati (persone fisiche e condomini) e gli enti non commerciali il cui impianto non supera i 20 kW e che attivano il Ritiro dedicato, perché l’impianto sia considerato prevalentemente privato, e goda del regime fiscale qui descritto, è necessario che esso:?
          • sia “posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente” e quindi collocato in aree di pertinenza delle stesse; ???
          • che abbia potenza non superiore a 20 kW. In questo caso, fiscalmente la situazione si presenta come segue:????
          .....
          Ma il punto cruciale è : un impianto posto su una seconda casa di proprietà dove ovviamente non risulta la residenza del titolare del conto energia, rientra nel caso sopra indicato ? Cosa si intende per "posto a servizio dell'abitazione" ? Prima casa ok ma altra casa ?
          Grazie e cordiali saluti.

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          • #6
            Originariamente inviato da gmp.net Visualizza il messaggio
            Scusa vado di fretta spero che ti sia utile questo copia incolla:
            ci sono due casi possibili, per il secondo occorre avere partita iva:
            ?
            veramente in caso di privati con il ritiro dedicato non occorre la p.iva ma è sufficiente dichiarare gli introiti derivanti dalla vendita nel 730 /740 .

            saluti

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            • #7
              Buongiorno, scusa per l'intromissione ma la fonte è la Circolare n°46/E dell'Agenzia delle Entrate.
              Saluti Filippo

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              • #8
                Originariamente inviato da Giancarlo72 Visualizza il messaggio
                veramente in caso di privati con il ritiro dedicato non occorre la p.iva ma è sufficiente dichiarare gli introiti derivanti dalla vendita nel 730 /740 .

                saluti

                Esatto, ma solo se l'impianto e' minore uguale a 20kw e che sia posto al servizio di un'abitazione (o condomini o enti non commerciali) e quindi collocato sull'abitazione stessa o su un area di pertinenza.

                Non e' importante che sia abitazione principale, secondaria o che sia abbia o meno la residenza,
                su questo aspetto la normativa non fa alcuna distinzione!

                La tassazione e' solo sull'energia immessa in rete (non c'e' alcuna tassazione sull'incentivo in conto energia).

                Questo e' il solo caso in cui sia possibile per un privato, realizzare un impianto di potenza inferiore o uguale a 20kw con ritiro dedicato, senza necessita' di avere partita iva.

                I ricavi dalla vendita (ritiro dedicato) vanno inseriti nel 730 o Unico alla voce redditi diversi, concorrono al reddito totale e quindi alla determinazione della fascia di aliquota irpef e tassati secondo quest'ultima.

                Le norme di riferimento sono due: circolare 46/e del 19 luglio 2007 e risoluzione 13/e del 20 gennaio 2009 agenzia entrate.

                Allego una tabella riassuntiva e modifico il mio primo post con un testo piu' chiaro.
                (tale testo lo trovate integralmente a questo link: http://www.nextville.it/index/472)
                .

                Per filippo66: quando si stima che i consumi siano simili alla produzione dell'impianto conviene optare per lo SSP, quando invece, come nel caso di seconde case, usate salturmente, si stima che i consumi siano minori rispetto alla produzione, oppure nei casi in cui si voglia fare un investimento in piu', oltre soddisfare i fabbisogni, si optera' per il ritiro dedicato.

                .
                File allegati
                Ultima modifica di gmp.net; 23-01-2010, 12:40.

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                • #9
                  Rimane il dubbio : e se la casa dove viene realizzato l’impianto (di proprietà) viene data in affitto o comodato d’uso gratuito o esiste un diritto di usufrutto ? (N.B. nel caso in cui il contatore sia sempre a nome del prorpietario della casa e il contatore del fv coincida con quello della casa).
                  Grazie ancora a chi avrà la pazienza e la cortesia di rispondere.

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                  • #10
                    E' un dubbio che non credo sia chiarito da nessuna circolare o risoluzione.

                    Magari qualcuno potrebbe illuminarci con casi reali gia' attivati.

                    Tuttavia andando per logica interpretazione:

                    i regolamenti dicono che tu potresti fare un impianto su di un'abitazione di cui non hai alcuna proprieta' (basta l'autorizzazione del porprietario), i cui abitanti potrebbero essere perfetti estranei.

                    A maggior ragione lo potrai fare su un abitazione a te intestata (o di cui sei conproprietario), data in comodato o usofrutto a persone che conosci, forse anche parenti.

                    Quindi l'impianto lo puoi fare senza alcun problema.

                    Se il tuo dubbio rimane il regime di SSP o come nel tuo caso il ritiro dedicato, allora per rientrare nel caso di regime di tassazione agevolata (quello in cui non occorre partita iva ed in cui si paga solo l'irpef sui i ricavi derivati dall'energia immessa in rete), e' importante rispettare questo:

                    L'impianto e' minore uguale a 20kw e che sia posto al servizio di un'abitazione (o condomini o enti non commerciali) e quindi collocato sull'abitazione stessa o su un area di pertinenza.

                    O ovvio quindi che se quella e' la sola fornitura elettrica presente nell'abitazione problemi non ne avrai, ma se chi ci abita dovesse attivare una seconda fornitura, e non prelevare piu' dal tuo contatore, quel requisito non sarebbe piu' soddisfatto.

                    e quiesto a prescindere che la casa sia tua o di altri e da chi ci abita.

                    Facciamo un altro esempio: seconda casa con autoconsumo e ritiro dedicato:

                    potrebbe accadere che per diversi mesi, anche anni, rimanga chiusa, quindi ti troveresti con prelievi uguali a zero. Anche in questo caso, se quella fornitura e' la sola presente, nessuno potra' sollevare problemi, in qunto la legge non dice se e quanto deve essere abitata ne' pone un limite minimo all'energia autoconsumata.

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                    • #11
                      Grazie per la tua risposta pimpa81. E' in linea con quanto penso io. Speriamo che sia quello che prevede la legge !!!
                      Saluti

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                      • #12
                        Originariamente inviato da gmp.net Visualizza il messaggio
                        Questo e' il solo caso in cui sia possibile per un privato, realizzare un impianto di potenza inferiore o uguale a 20kw con ritiro dedicato, senza necessita' di avere partita iva.
                        Visto che qui si sta' scrivendo piu' o meno quello che avevo chiesto qui : http://www.energeticambiente.it/legi...ssp-o-rid.html
                        posso per rientrare in una condizione di privato , chiedere un nuovo allaccio in un mio apprezzamento di terreno (orto) e appena fatto a ruota fare un impianto FV e quindi trovarmi nella condizione di privato con impianto asservito a utenza domestica ..... o se anche creo l'impianto e diventando privato produttore di energia , se ammortizzo l'impianto mi trovo con impianto <20kw , ad avere per qlc anno un imponibile di 2000 euro/anno ?!

                        grazie
                        Ultima modifica di spider61; 11-02-2010, 21:02.
                        AUTO BANNATO

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                        • #13
                          Originariamente inviato da gmp.net Visualizza il messaggio
                          Scusa vado di fretta spero che ti sia utile questo copia incolla:
                          ci sono due casi possibili, per il secondo occorre avere partita iva:

                          Caso 1:
                          Privati, condomini e enti non commerciali: impianto fino a 20 kW con Ritiro dedicato
                          Per i privati (persone fisiche e condomini) e gli enti non commerciali il cui impianto non supera i 20 kW e che attivano il Ritiro dedicato, perché l’impianto sia considerato prevalentemente privato, e goda del regime fiscale qui descritto, è necessario che esso:?
                          • sia “posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente” e quindi collocato in aree di pertinenza delle stesse; ???
                          • che abbia potenza non superiore a 20 kW. In questo caso, fiscalmente la situazione si presenta come segue:????
                          •Acquisto / realizzazione dell’impianto?: è applicata l’Iva agevolata del 10%. L’Iva rimane a carico del gestore dell’impianto (non può essere detratta). Non esiste ammortamento del bene.????
                          • Tariffe incentivanti del Conto energia?: non sono soggette all’imposizione Iva, in quanto considerate un contributo a fondo perduto.? Come nel caso precedente, trattandosi di un contesto essenzialmente privatistico, i contributi derivanti da tariffe incentivanti non sono soggette a imposte dirette (non entrano nei redditi dell’anno) e nemmeno a ritenuta d’acconto 4%.????
                          • Ricavi da vendita di energia (Ritiro dedicato)?: i ricavi delle vendite di energia alla rete sono invece fiscalmente rilevanti: vanno inscritti nei redditi dell’anno, alla voce “redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente”, e concorrono quindi alla base imponibile ai fini delle imposte dirette. Tali ricavi non sono comunque sottoposti a regime Iva (come non è soggetta a Iva qualsiasi altra cessione di beni e servizi da parte di privati).???
                          Nel caso dei condomini: i proventi della vendita di energia costituiscono reddito da imputare direttamente ai singoli condomini in proporzione ai millesimi. Per i condomini persone fisiche non imprenditori (o enti non commerciali) vanno iscritti nei “redditi diversi”. Per le persone fisiche o giuridiche imprenditori costituiscono reddito di impresa (vedi punti successivi).??

                          Caso 2:
                          Privati e enti non commerciali: "impianti diversi" (non al servizio dell'abitazione), di qualunque taglia, con Ritiro dedicato.
                          Se l’impianto, ancorché realizzato da persona fisica o ente non commerciale, per la sua collocazione non risulta posto al servizio dell’abitazione o sede dell’ente (perché situato su un’area separata e non di pertinenza delle stesse) l’energia ceduta alla rete viene considerata sempre e comunque ceduta nell’ambito di un’attività commerciale.?
                          Infatti, in tutti i casi in cui non si attiva lo Scambio sul posto, anche se in parte vi è autoconsumo e qualunque sia la taglia dell'impianto stesso, la cessione alla rete configura sempre una vendita di energia e quindi una operazione commerciale.
                          Attenzione: il privato che non svolge attività imprenditoriali e che dovesse allestire un impianto non connesso strettamente alla propria abitazione, con cessione dell’energia alla rete, si troverebbe nell’esigenza di compiere tutti i passi necessari all’apertura di una attività commerciale, ponendosi nel ruolo di “persona fisica esercente attività commerciale”. Lo stesso per un ente non commerciale, che si troverebbe appunto a svolgere una attività commerciale, seppur non prevalente.?
                          Questo resterebbe vero anche nel caso di impianto di potenza inferiore ai 20 kW e non soggetto all'apertura di Officina elettrica.
                          Il regime fiscale varia di conseguenza, configurandosi come segue:????
                          • Acquisto / realizzazione dell’impianto: è applicata l’Iva agevolata del 10%.?
                          Poiché l’impianto risulta di utilizzo promiscuo (privato e commerciale), l'Iva è detraibile in misura proporzionale alla quota di utilizzo commerciale (percentuale di energia ceduta alla rete rispetto all’energia prodotta).
                          La detrazione operata sarà soggetta a rettifica negli anni successivi, nel caso di variazione nella percentuale di utilizzo. Si veda per maggiori dettagli l’art. 19 bis, comma 2, e l’art. 19 ter, comma 2 del Dpr 633, 1972.
                          L’impianto è ammortizzabile secondo logiche diverse, a seconda che il gestore sia un privato o un ente, e cioè:???
                          • Privato: l’uso promiscuo consente l’ammortamento del 50% del costo dell’impianto???
                          • Ente: l’uso promiscuo consente l’ammortamento proporzionale, cioè di una percentuale del costo pari al rapporto tra i ricavi (derivati dal bene) che concorrono al reddito d’impresa e i ricavi totali. ?Il coefficiente di ammortamento da applicare all’impianto fotovoltaico è il 9%.??
                          • Tariffe incentivanti: le tariffe non sono mai soggette ad Iva, in quanto contributo a fondo perduto.
                          Esse rientrano invece nella determinazione del reddito, in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta (secondo il rapporto energia ceduta alla rete rispetto al totale dell'energia prodotta).? Entrano quindi nella base imponibile sia in termini di imposte sui redditi che ai fini Irap. Sono anche sottoposte a ritenuta 4%, sempre in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta, in quanto percepita nell’ambito di un esercizio commerciale.
                          Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare al GSE, che attua la ritenuta, la quantità di energia ceduta rispetto al totale prodotto. Attenzione: in mancanza di tale comunicazione, verrà calcolata la ritenuta sull’intero importo della tariffa incentivante.
                          • Vendita di energia (Ritiro dedicato): l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi viene considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale. E’ dunque da assoggettare ad Iva, e comporta l’adempimento di tutti gli obblighi e la contabilità ad essa inerenti.
                          I ricavi da vendita di energia rientrano nelle componenti di reddito dell’esercizio con tutte le relative conseguenze rispetto alle imposte dirette. I ricavi sono anche da assoggettare a Irap, poiché derivano dallo svolgimento di un’attività abituale autonomamente organizzata, diretta alla produzione e scambio del bene energia.
                          Attenzione: dal 1° gennaio 2007 è operante un regime di franchigia per le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole o professionali che nell’anno precedente hanno realizzato (o al primo anno prevedono di realizzare) cessioni non superiori ai 7.000 euro (art. 32-bis Dpr 633, 1972).?
                          Salve sono nuovo di questo forum.
                          Volevo chiedere in particolare su un terreno agricolo con colture di agrumi di almeno 10 ettari, Imprenditore agricolo con partita iva, voglio fare 2 impianti da 20,00 Kw, con scambio su posto.
                          Come verranno trattati ai fini irpef.

                          Grazie

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                          • #14
                            Buongiorno, il caso 1 riportato dice che un impianto deve essere posto a servizio dell'abitazione, con modalità ritiro dedicato e non importa ( avete aggiunto ) che sia essa la residenza oppure un'altra casa per avere quel regime fiscale. Volevo chiedere a questo punto nel caso un privato possieda un capannone e sopra questo ci vuole realizzare un impianto come privato di taglia < 20kWp con ritiro dedicato, può rientrare nel caso 1 e percepire per intero la tariffa incentivante senza che sia rilevante ai fini IRPEF e IRAP e non avere partita iva?

                            Commenta


                            • #15
                              Originariamente inviato da mirco_vr Visualizza il messaggio
                              ....Volevo chiedere a questo punto nel caso un privato possieda un capannone e sopra questo ci vuole realizzare un impianto come privato di taglia < 20kWp con ritiro dedicato, può rientrare nel caso 1 e percepire per intero la tariffa incentivante senza che sia rilevante ai fini IRPEF e IRAP e non avere partita iva?
                              Io sono convinto che sia proprio così. Non importa dove è fisicamente installato l'impianto ma serve che sia collegato, e quindi al servizio, del contatore di scambio dell'abitazione.

                              Saluti

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                              • #16
                                E nel caso venisse collegato al contatore di scambio del capannone registrato come privato dal proprietario?

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                                • #17
                                  concordo con everywhere!

                                  E nel caso venisse collegato al contatore di scambio del capannone registrato come privato dal proprietario?

                                  Direi che siamo nel caso 2.

                                  In pratica il regime di tassazione ed adempimenti burocratici ridotti ed agevolati si applica solo nel caso 1,
                                  cioe' quando l'impianto e' al servizio di un'abitazione.

                                  Non importa se sia abitazione principale, di residenza o seconda casa o quant'altro, l'importante e' che sia un'abitazione (almeno questo e' quanto richiede la normativa).

                                  Un capannone non e' certo un'abitazione, per rientrare nel caso 1 la sola soluzione possibile (se come distanza e' fattibile) e' installare l'impianto sul capannone e collegarlo al contatore dell'abitazione (diventera' quindi quello il contatore di scambio e punto di connessione alla rete).

                                  Nel caso di privati, il legislatore ha voluto agevolare gli impianti al servizio delle abitazioni, che vanno a ridurre i consumi energetici di quest'ultime, negli altri casi si tratta di impianti realizzati con il solo scopo di un profitto e quindi pienamente tassati.

                                  Questo credo sia il senso della normativa!

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                                  • #18

                                    Nel caso di privati, il legislatore ha voluto agevolare gli impianti al servizio delle abitazioni, che vanno a ridurre i consumi energetici di quest'ultime, negli altri casi si tratta di impianti realizzati con il solo scopo di un profitto e quindi pienamente tassati.
                                    Appunto, per questo quello che dici dopo

                                    Un capannone non e' certo un'abitazione, per rientrare nel caso 1 la sola soluzione possibile (se come distanza e' fattibile) e' installare l'impianto sul capannone e collegarlo al contatore dell'abitazione (diventera' quindi quello il contatore di scambio e punto di connessione alla rete).
                                    non si può fare
                                    Ma non per la distanza..ma perchè lo puoi connettere al contatore del'abitazione SOLO SE è posizionato sul SUO TETTO o su PERTINENZA..nn mi venite a dire che accatastate i capannoni come pertinenza delle abitazioni..

                                    Everywhere, Mirco..l'impianto su capannone è gestibile SOLO da un imprenditore.

                                    Marco
                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

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                                    • #19
                                      Pongo il seguente quesito:
                                      L'eccesso di produzione in regime di scambio sul posto contabilizzato e trasformato in euro deve essere considerato come reddito e quindi dichiarato nella dichiarazione dei redditi?
                                      in sostanza viene considerato simile al ritiro dedicato ai fini delle imposte dirette?

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                                      • #20
                                        Si ma solo se effettivamente liquidato..che è una facolta dell'utente..Marco
                                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

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