L’ autorizzazione alla produzione di energia tramite fonti rinnovabili, è disciplinata dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, numero 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CErelativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e ss.mm.e ii. Il Decreto Legislativo 387/2003 definisce nazionalmente la procedura autorizzativa relativa alla costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto secondo il progetto approvato. Solo per gli impianti da fonti rinnovabili per cui non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione è possibile andare in deroga alla procedura sopra menzionata e procedere con DIA o con semplice comunicazone preventiva al Comune.
La normativa regionale P.E.R.S. per alcune tipologie di impianti fotovoltaici ha delegato il Comune quale soggetto per il rilascio del titolo alla costruzione, semplificando l'iter autorizzativo necessario alla costruzione (provvedimento comunale di natura edilizia/urbanistica). Tale semplificazione non esula l’obbligo ad ottenere tutte le autorizzazioni e le verifiche previste dalla legislazione vigente per lo specifico impianto quali, ad esempio:
-quelli relativi alla costruzione ed esercizio della conduttura elettrica ai sensi dell’art. 95 comma 1 del D.lgs. 259 del 03 – Regio decreto 1775 del 1933 art. 111 (il rilascio di tale parere possono essere parecchi gli enti coinvolti, soprintendenza, forestale, Ex Ministero comunicazioni, Anas, RFI, enti militari,CO.RE.MI,ecc. dipende dalla localizzazione del sito, e dal percorso del cavidotto.);
-la verifica della Soluzione Tecnica Minima Disponibile (STMG) rilasciata dal gestore di rete, indicante il punto di connesione;
-per le strutture e le opere connesse, pali, cabine strutture portamoduli ecc. e relative fondazioni, occorre munirsi dell'autorizzazione ai sensi degli ex artt. 17 e 18 della L. 02/02/1974 n.64 o presentare al comune l’attestazione di avvenuta presentazione del progetto (se le strutture portamoduli sono a terra, molto basse e "poco significative strutturalmente", potrebbe non essere necessaria l'autorizzazione).
-Se ci sono vincoli occorre richiedere i preventivi N.O.;
-Per la cabina di consegna copia della comunicazione fatta all’UTF - Ufficio Tecnico Finanza sulle caratteristiche dell’impianto.

Alla luce della normativa attualmente vigente, pertanto, l'operatore prima di dare inizio ai lavori, deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione e connessione dell'impianto, da parte di tutti gli enti che a vario titolo intervengono nel procedimento autorizzativo dell’impianto.
Solo dopo aver ottemperato a quanto richiesto dalla legislazione vigente ed ottenuto le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio, può essere sottoposta al Comune competente, se la fattispecie dell’intervento è riconducibile a quelle previste dalla legislazione vigente, Dichiarazione di Inizio Attività