Chiedo a tutti voi del forum, come deve essere interpretato correttamente questo comma:
l’articolo 27, comma 21, della legge n. 99/09 prevede che “Allo scopo di
promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di
incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di
attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio
disponibile alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in «conto energia» e
dei servizi di «scambio sul posto» dell’energia elettrica prodotta, da cedere a
privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e
sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete”;
Per me non sono chiare alcune cose 1)vuol dire che il comune può concedere i terreni ai priivati cittadini che non sono nella possiblità di potersi fare un impianto? 2)oppure il comune realizza gli impianti ne cede l'energia ai privati in regime di scambio? Spero che il forum mi chiarisca questi dubbi.