Ciao a tutti.
Vorrei sottoporvi questo tema:
la Regione Veneto ha emanato la L.R. 10/2010
Consiglio Regionale Veneto - Leggi Regionali
in cui si dice all'art. 4 comma 3 e 4 :
3. La costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco superiore a 20 kW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono autorizzati dalla Regione ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nelle ipotesi in cui non è necessario acquisire le autorizzazioni di più amministrazioni, per gli interventi di cui al comma 3 non si procede all’indizione della conferenza di servizi e le relative autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio.
e all'art. 7:
1. La costruzione e l’esercizio degli elettrodotti di interesse esclusivamente locale previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera e), sono autorizzati dal comune nel cui territorio essi insistono.
successivamente è stato emanato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 02 marzo 2010
Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
nella quale scrivono:
3 AUTORIZZAZIONE COMUNALE
Nel caso non siano necessarie altre autorizzazioni di amministrazioni diverse da quella comunale, sono altresì di competenza comunale tutti gli altri impianti esclusi dalle procedure di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ossia:
impianti fotovoltaici parzialmente integrati, così come definito dal comma 8, art. 5 del d.m. 19.02.07, di potenza superiore ai 20 kw;
fotovoltaici non integrati di potenza compresa tra i 20 kw e 1 mw (ridotta a 500kw se ubicati anche parzialmente in area naturale protetta ai sensi della l.394/91).
eolici di potenza compresa tra i 60 kw e 1 mw (ridotta a 500kw se ubicati anche parzialmente in area naturale protetta ai sensi della l.394/91), con esclusione in ogni caso di quelli ubicati in area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/04;
Il procedimento di competenza comunale non può, in ogni caso, comportare variante urbanistica.
Il Comune interessato autorizza la costruzione e l'esercizio dell'impianto, nel rispetto delle norme edilizie. Qualora l'elettrodotto di connessione non sia di interesse esclusivamente comunale e quindi, ai sensi del combinato disposto della L.R. 10/2010 e della L.R. 24/91, per la sua costruzione ed esercizio è necessario il coinvolgimento della Provincia, il procedimento di autorizzazione dell'impianto fotovoltaico è assoggettato a Procedimento Unico ai sensi del D.Lgs. 387/2003.
Le domande che mi sono posto sono:
Il Comune può, in alcuni casi specifici, dare l'autorizzazione fino a 1 MW, per un impianto a terra?
Il Comune può rilasciare anche l'autorizzazione all'allacciamento in MT, con costruzione di una nuova cabina?
Qualcuno di voi ha già seguito questa strada?
Ciao e grazie


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