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Abilitazione progettazione impianti fotovoltaici

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  • Abilitazione progettazione impianti fotovoltaici

    Salve a tutti,
    Sono Perito Industriale specializzazione Elettronica.
    Premetto che lavoro in uno studio tecnico di progettazione impianti fotovoltaici. Settimana scorsa ho presentato la domanda d’indagine la quale mi è stata accettata.
    Volevo sapere prima di iscrivermi all’albo dei praticanti se al termine dei 3 anni di praticantato e dopo l’esame di stato sono abilitato a firmare i progetti degli impianti?

    p.s tale quesito è stato esposto anche al collegio dei periti della mia zona ma non ho ancora ottenuto una risposta... scadenza iscrizione 15/12/2010

    Grazie..

  • #2
    Dopo l'esame di stato sostenuto favorevolmente, dopo l'iscrizione al Collegio di residenza, dopo l'apertura di P.IVA e posizione previdenziale EPPI (se lavori come libero professionista), allora si, puoi firmare.

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    • #3
      Originariamente inviato da mozzarella Visualizza il messaggio
      Dopo l'esame di stato l'iscrizione al Collegio di residenza,P.IVA EPPI (se lavori come libero professionista), allora si
      ISCRIZIONE ALL'ALBO dei periti del collegio.

      io ho fatto la trafila seguente:
      praticantato che era di 2 anni presso studio e 3 presso azienda. Sei sicuro che gli anni siano 3?
      esame statale
      iscrizione albo
      p.iva
      richiesta timbro all'albo
      EPPI
      PROGETTAZIONE e con quella specializzazione potresti anche asseverare progetti di impianti elettrici e altro.
      ciao

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      • #4
        Art. 11. Praticantato equivalente svolto con attività subordinata

        1. – Il richiedente che abbia conseguito il diploma dopo l’entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969,
        convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, e che abbia svolto attività tecnica relativa
        al diploma per almeno tre anni, può partecipare all’esame di Stato, previa iscrizione nel Registro dei
        Praticanti.
        2. – Lo svolgimento, da parte dell’interessato, del triennio di attività tecnica subordinata alternativa al
        biennio di pratica professionale, deve essere comprovato mediante dichiarazione del (o dei) datore di
        lavoro presso il quale l’attività tecnica subordinata si è svolta, con l’esibizione del libretto di lavoro
        attestante la qualifica ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.
        3. – La dichiarazione dovrà contenere l’indicazione esatta del periodo durante il quale l’attività è stata
        svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità
        dell’affidamento all’interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla
        specializzazione del perito industriale.
        4. – L’attività stessa dovrà essere riconosciuta dal Consiglio provinciale idonea ai fini della pratica
        triennale di cui all’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 12 febbraio 1990, n. 17, sulla base della natura
        dell’attività svolta dal datore di lavoro e dell’oggetto del contratto di assunzione.
        5. – Qualora l’attività tecnica subordinata sia stata svolta presso distinti datori di lavoro, se ne può tener
        conto al fine del raggiungimento del periodo triennale, sempre che tra le prestazioni di lavoro delle quali
        si intende sommare la durata non intercorra un intervallo superiore a sei mesi. L’intervallo può essere
        superiore a sei mesi qualora esso dipenda dai motivi indicati al comma 7, art. 10, della presente
        Direttiva.
        6. – È facoltà dell’interessato chiedere al Consiglio provinciale di esprimersi preventivamente sulla
        idoneità dell’attività tecnica subordinata da lui svolta ai fini del riconoscimento del triennio di pratica
        professionale.

        Grazie per le risposte...

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