Prezzi minimi garantiti per l’anno 2011
Con comunicazione del 19 gennaio 2011, l’AEEG ha aggiornato i prezzi minimi garantiti per l’anno 2011. Sulla base dei dati pubblicati dall’Istat, la variazione percentuale media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno 2010 rispetto all’anno 2009 è risultata pari a + 1,6%. Pertanto, i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui all’articolo 7, comma 7.5, della deliberazione dell’Autorità n. 280/07, aggiornati per l’anno 2011 secondo i criteri previsti dal medesimo comma, risultano pari a:
fino a 500.000 kWh annui
103,4 €/MWh
da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui
87,2 €/MWh
da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui
76,2 €/MWh
Si ricorda che il Consiglio di Stato ha confermato, con decisione n. 1444/10, la sentenza pronunciata dal TAR Lombardia, di annullamento della deliberazione ARG/elt 109/08.
L’Autorità con deliberazione ARG/elt 76/10, in ottemperanza alla predetta decisione, ha avviato un procedimento finalizzato alla rideterminazione dei prezzi minimi garantiti di ritiro dell’energia elettrica prodotta dalla fonte idrica a partire dall’anno 2008. Nelle more della conclusione del procedimento, nel caso di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 1 MW, si applicano i prezzi minimi garantiti inizialmente definiti dalla deliberazione n. 280/07 come sopra aggiornati.
Fonte GSE:
http://www.gse.it/attivita/Ritiro%20...rezziMedi.aspx
Con comunicazione del 19 gennaio 2011, l’AEEG ha aggiornato i prezzi minimi garantiti per l’anno 2011. Sulla base dei dati pubblicati dall’Istat, la variazione percentuale media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno 2010 rispetto all’anno 2009 è risultata pari a + 1,6%. Pertanto, i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui all’articolo 7, comma 7.5, della deliberazione dell’Autorità n. 280/07, aggiornati per l’anno 2011 secondo i criteri previsti dal medesimo comma, risultano pari a:
fino a 500.000 kWh annui
103,4 €/MWh
da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui
87,2 €/MWh
da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui
76,2 €/MWh
Si ricorda che il Consiglio di Stato ha confermato, con decisione n. 1444/10, la sentenza pronunciata dal TAR Lombardia, di annullamento della deliberazione ARG/elt 109/08.
L’Autorità con deliberazione ARG/elt 76/10, in ottemperanza alla predetta decisione, ha avviato un procedimento finalizzato alla rideterminazione dei prezzi minimi garantiti di ritiro dell’energia elettrica prodotta dalla fonte idrica a partire dall’anno 2008. Nelle more della conclusione del procedimento, nel caso di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 1 MW, si applicano i prezzi minimi garantiti inizialmente definiti dalla deliberazione n. 280/07 come sopra aggiornati.
Fonte GSE:
http://www.gse.it/attivita/Ritiro%20...rezziMedi.aspx
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