Dumbo non posso credere che tu non siariuscito a leggere tutte le sette righe dell'articolo 4. evidentemente hai omesso di citarle perchè ti danno torto.
4.1 Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 9.14, e all’articolo 21, comma
21.14, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi
della deliberazione ARG/elt 125/10, si applicano dall’1 novembre 2010. In
particolare, da tale data, nei casi in cui l’impianto di produzione non venga
realizzato entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante,
decade anche il preventivo accettato per la connessione.
aggiungo l'art 9 comma 9.14 la cui applicazione decorre dal 01 novembre 2010
9.14 Nei casi in cui l’impianto di produzione non venga realizzato entro le
tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi
incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante, decade anche il
preventivo accettato per la connessione.
Ciao