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fotovoltaico e accatastamento

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  • fotovoltaico e accatastamento

    ciao.
    sto guardando dentro a 'sta cosa, visto che il futuro è sui tetti

    mi date conferme o smentite?
    grazie!
    marco



    Gli artt. 2 e 3 del DM 2 gennaio 1998, n. 28 - Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1998, n. 45, impongono l'obbligo dell'accatastamento qualora sussista un’ordinaria autonoma suscettibilità reddituale.

    In base alla risoluzione 3/2008, non hanno rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliare le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi “modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici”.

    Così com’è ora, quindi, gli impianti installati non per consumi domestici rientrerebbero quindi nella valutazione reddituale dell’immobile stesso, ad esempio nella sezione degli impianti stabilmente infissi (con necessità di variazione della rendita, nel caso di edificio esistente con categoria D/1) ovvero con conseguente obbligo di accatastamento (lastrico solare -> categoria D/1).

  • #2
    Originariamente inviato da marcolinux Visualizza il messaggio
    ciao.
    sto guardando dentro a 'sta cosa, visto che il futuro è sui tetti

    mi date conferme o smentite?
    grazie!
    marco



    Gli artt. 2 e 3 del DM 2 gennaio 1998, n. 28 - Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1998, n. 45, impongono l'obbligo dell'accatastamento qualora sussista un’ordinaria autonoma suscettibilità reddituale.

    In base alla risoluzione 3/2008, non hanno rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliare le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi “modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici”.

    Così com’è ora, quindi, gli impianti installati non per consumi domestici rientrerebbero quindi nella valutazione reddituale dell’immobile stesso, ad esempio nella sezione degli impianti stabilmente infissi (con necessità di variazione della rendita, nel caso di edificio esistente con categoria D/1) ovvero con conseguente obbligo di accatastamento (lastrico solare -> categoria D/1).


    la risoluzione 3/2008 è riferita ai locali "caldaie" non penso che il riferimento del legislatore fosse indirizzato al fotovoltaico.

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    • #3
      risoluzione

      intendevo questa

      http://www.agenziaterritorio.it/site...one_3_2008.pdf

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      • #4
        mi sono accorto che l'argomento è già stato trattato in passato:
        http://www.energeticambiente.it/legi...l-catasto.html

        mi rimane un GROSSO dubbio: ok per tetti piani (-> lastrico solare), ma come si accatasta un tetto inclinato, un normale tetto a falde?!

        grazie, ciao

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        • #5
          Quella discussione e' un po' vecchia, ce ne sono di piu' aggiornate..... comunque credo che ti stai sbagliando , sapevo che gli impianti su edifici esistenti fanno parte dell'edificio su cui sono e non devono pagare ICI o essere accatastati... quelli invece fatti a terra hanno questo problema.....

          Non credo che anche nel forum , ci sia qualcuno che ha accatastato l'impianto sul tetto di casa , anche perche' e' solo un estensione dell'impianto elettrico esistente
          AUTO BANNATO

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          • #6
            L'agenzia del territorio, (o delle entrate), ha specificato che se l'immobile su cui c'è l'impinanto, si rivaluta per più del 20% (percentuale da verificare, non mi ricordo bene) in seguito all'installazione del FV, allora questo deve essere accatastato... se volete provo a cercare la Cicrolare

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            • #7
              Cioe' una casa che vale minimo 200.000 Euro bisogna che ci metta sopra un impianto da +40.000 ?!
              E come faccio a rivalutare , se pago l'impianto 40.000 e' veramente quella la cifra rivalutabile?
              o nel calcolo ricade anche il rientro di CE ?
              mah?!
              AUTO BANNATO

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              • #8
                Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                Quella discussione e' un po' vecchia, ce ne sono di piu' aggiornate..... comunque credo che ti stai sbagliando , sapevo che gli impianti su edifici esistenti fanno parte dell'edificio su cui sono e non devono pagare ICI o essere accatastati... quelli invece fatti a terra hanno questo problema.....

                Non credo che anche nel forum , ci sia qualcuno che ha accatastato l'impianto sul tetto di casa , anche perche' e' solo un estensione dell'impianto elettrico esistente
                Può darsi che la Circolare sia superata (è del 2009).
                Cmq se leggi l'ultimo paragrafo, dice che, su una casa da 200.000€, se metti un impianto che costa 30.000€, devi fare la variazione catastale
                File allegati

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                • #9
                  grazie, molto molto importante.
                  a me l'agenzia provinciale mi ha detto che l'impianto fa una rendita di 100 €/mq, quindi la rivalutazione va calcolata credo con questo valore... (non so però da dove arrivi...)

                  ora mi leggo con calma la circolare.
                  grazie millissime!
                  marco

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                  • #10
                    Tieni conto che si tratta dell'Agenzia di Torino, e che quello che scrivono non è che sia sempre oro colato

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                    • #11
                      Originariamente inviato da luciof Visualizza il messaggio
                      Tieni conto che si tratta dell'Agenzia di Torino, e che quello che scrivono non è che sia sempre oro colato



                      sono d'accordo
                      in ogni caso lo spirito delle energie rinnovabili muore se andiamo appresso a queste interpretazioni di parte. Ricordatevi che l'Agenzia del Territorio è di parte.

                      Io seguirei la legge e fin quando la legge (nuova però) , dopo l'avvento del fotovoltaico, non mi impone di classare, accatastare, pagare tasse etc. non accatasto un c...o.

                      Un impianto fotovoltaico su di un fabbricato per me è un componente accessorio tecnologico non accatastabile.

                      quando cambieremo le finestre con quelle munite di pannelli fv , con la nuova normativa del risparmio energetico, accatasteremo gli infissi ??????????

                      finiamola per favore.

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                      • #12
                        purtroppo siamo in questo paese e dobbiamo confrontarci con questo.
                        lo so che l'AdT se può fa accatastare anche il barbecue, però nell'ottica di dare un servizio completo e di qualità non si possono tacere delle cose al cliente, lasciando che le scopra poi all'improvviso e magari con gli arretrati.
                        cmq sono d'accordo che è una follia, nel senso che lo stesso UTF ti abbuona le accise se sei un autoconsumatore, quindi per analogia non vedo perchè il catasto dovrebbe complicare le cose.
                        richiamo infine il problema non secondario del direttore lavori e della fine lavori: in generale si dichiara che non è necessario l'accatastamento: se poi invece saltasse fuori che è indispensabile?! sarebbe dichiarazione mendace?!
                        tutto qui, i problemi - anche quelli italiani folli - vanno affrontati perchè tutti i nodi alla fine vengono al pettine!
                        ciao
                        m

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                        • #13
                          Mi sembra che in ogni caso l'ultima parola la metta il comune con l'ICI o sbaglio?
                          e comunque in alcune discussioni si parlava che alcune province non hanno accolto la tesi dell AdT ....
                          AUTO BANNATO

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                          • #14
                            infatti il problema è che alcuni comuni, volendo l'ICI, chiedono parere all'AdT competente e quindi scatta tutta la diatriba (di chi accoglie l'interpretazione di Torino e di chi no...).
                            come sempre in questo paese, il federalismo ce l'abbiamo da mò!
                            marco

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                            • #15
                              Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                              Mi sembra che in ogni caso l'ultima parola la metta il comune con l'ICI o sbaglio?
                              e comunque in alcune discussioni si parlava che alcune province non hanno accolto la tesi dell AdT ....
                              L' Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è regolata da una serie di norme , a partire dal D.Lgs. 30.12.1992 che non contemplano la fattispecie del fotovoltaico. Addirittura l'ICI per la prima casa è stata abolita. Oggi esiste l'ICI per i fabbricati (esclusa la prima casa) e per i terreni edificabili regolamentati Comune per Comune da apposito Regolamento. Basta leggere il regolamento comunale del Comune interessato e controllare se l'impianto fotovoltaico è in una qualche maniera citato e/o influente.

                              saluti

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                              • #16
                                Oscarwild.. visto che chiedi leggi per accatastare o meno..sappi che:

                                IMPIANTI A TERRA

                                il Codice Civile dice che sono immobili tutte le cose infisse al suolo..una Legge dello Stato dice che gli immobili vanno accatastati..ergo un impianto FV a terra è accastato e gli va attribuita una rendita (un'altra Legge dice che la rendita deve comprendere anche i generatori di energia, quindi il pannello).

                                IMPIANTI A TETTO
                                Una Legge dice che ha autonomia catastale (quindi rendita) una porzione di fabbricato (tetto) capace di autonoma reddittualità (ad esempio se ha impianto FV sopra)..quindi non ti si chiede di accatastarlo A PARTE..ma di dargli il giusto valore catastale (incrementandolo se gia valorizzato a catasto).
                                Per immobili non residenziale il valore dipende dal costo dell'impianto.
                                Per immobili residenziali ci sono tabelle che in base alle caratteristiche (numero vani, TIPO FINITURE, metri quadri coperti, mq giardinio) determinano il classamento e la rendita.. se cambi le FINITURE in modo che scatta la tariffa, dovesti presentare denuncia.. idem per FV sul tetto, se l'Agenzia ritiene che faccia scattare una classe di rendita superiore,sei obbligato a farlo, per Legge.

                                Se fosse come dici tu (rigo di lege per ogni cosa)..allora non dovretsi pagare nemmeno IVA sull IPAD..perchè non c'è una riga di lege che lo indica come soggetto IVA..purtroppo ci sono leggi che indicano la categoria generale e modalità di tassazione, valide per IPAD e per tutto quello che si produrrà nel futuro..

                                Infine..i Comuni sono i beneficiari dell ICI, ma non dettano le modalità per accatastamento e individuazione della rendita..ci macnherebbe solo questo!

                                Marco
                                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

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                                • #17
                                  Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                  Oscarwild.. visto che chiedi leggi per accatastare o meno..sappi che:

                                  IMPIANTI A TERRA

                                  il Codice Civile dice che sono immobili tutte le cose infisse al suolo..una Legge dello Stato dice che gli immobili vanno accatastati..ergo un impianto FV a terra è accastato e gli va attribuita una rendita (un'altra Legge dice che la rendita deve comprendere anche i generatori di energia, quindi il pannello).

                                  IMPIANTI A TETTO
                                  Una Legge dice che ha autonomia catastale (quindi rendita) una porzione di fabbricato (tetto) capace di autonoma reddittualità (ad esempio se ha impianto FV sopra)..quindi non ti si chiede di accatastarlo A PARTE..ma di dargli il giusto valore catastale (incrementandolo se gia valorizzato a catasto).
                                  Per immobili non residenziale il valore dipende dal costo dell'impianto.
                                  Per immobili residenziali ci sono tabelle che in base alle caratteristiche (numero vani, TIPO FINITURE, metri quadri coperti, mq giardinio) determinano il classamento e la rendita.. se cambi le FINITURE in modo che scatta la tariffa, dovesti presentare denuncia.. idem per FV sul tetto, se l'Agenzia ritiene che faccia scattare una classe di rendita superiore,sei obbligato a farlo, per Legge.

                                  Se fosse come dici tu (rigo di lege per ogni cosa)..allora non dovretsi pagare nemmeno IVA sull IPAD..perchè non c'è una riga di lege che lo indica come soggetto IVA..purtroppo ci sono leggi che indicano la categoria generale e modalità di tassazione, valide per IPAD e per tutto quello che si produrrà nel futuro..

                                  Infine..i Comuni sono i beneficiari dell ICI, ma non dettano le modalità per accatastamento e individuazione della rendita..ci macnherebbe solo questo!

                                  Marco

                                  caro monumento io non chiedo leggi .
                                  in uno Stato di Diritto ci vuole certezza non interpretazioni di comodo.

                                  Nel merito si applica esclusivamente il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 (Imposta Comunale Sugli Immobili)

                                  il resto non mi interessa tantomeno la tuttologia

                                  per esempio al catasto le variazioni catastali vanno fatte se permanenti .

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                                  • #18
                                    Originariamente inviato da oscarwild1 Visualizza il messaggio
                                    Nel merito si applica esclusivamente il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 (Imposta Comunale Sugli Immobili)
                                    che dice che l'ICI si paga sui fabbricati iscritti a catasto (art 2)..per fabbricato si intende unita immobiliare (non solamente costruzione in senso lato art 2)..che la base imponibile è il valore catastale (art 5)..che per il D è il valore di bilancio decuratto ogni anno (art 5)

                                    Poi AdT in una precisazione ha scritto che il Parco FV è un opificio da accatastare in D1..e che in base ad una Legge del 2005, i pannelli sono parte del valore dell'opificio.

                                    Nessuno sino ad ora ha mai contestato che sia da accatastare..al massimo qualcuno dice che va accatastato E1..oppure che il valore del pannelo deve essere escluso.

                                    Ma se tu hai una base legale per negare la necessita di accatastare, siamo tutti orecchie.

                                    per esempio al catasto le variazioni catastali vanno fatte se permanenti .
                                    In questo mondo non vi è nulla di permanente.. cioè che deve essere accatastato deve essere accatastato entro 30 gg da quando l'opera è ultimata..se poi è un'opera che dura 1 giorno perchè crolla subito, peggio pe ril suo proprietario.
                                    Ad esempio le turbine elettriche sono accatastate, anche se è chiaro che hanno un'usura e saranno prima o poi sostituite..idem i pannelli..sono unioni al suolo transitorie e removibili, ma questi concetti sono abbastanza inutili..quello che fà rientrare un bene mobile nell'immobile è un concetto di "unicum" economico..

                                    marco
                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

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