Art. 2.7 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzoPremesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
il costo di rimpiazzo delle Cose Assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi
comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
a parziale deroga dell'art. 2.4 – Valore delle Cose Assicurate e determinazione del Danno, le Parti convengono di stipulare
l'Assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1 in caso diSinistro si determina:
a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se l’Assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
b) il supplemento d’indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva
calcolata in base al "valore a nuovo".