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  1. #1
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    Predefinito 3° CE - Impianto su falda annesso agricolo.

    Caso di impianto 3° CE installato su falda di un nuovo annesso agricolo:

    1 - come indicato dal decreto, per essere su edificio basta che i moduli siano complanari (con o senza la rimozione del manto di copertura), ma questa dicitura mi pone un dubbi: nel caso sulla copertura sia presente solo uno strato di guaina (quindi senza coppi ecc), e i moduli posati sopra, a coprire quasi la totalità della superificie (ma non tutta), e nelle zone di rimanenza perimetrali (dove con il 2° CE per essere tot. integrati, si facevano e posavano elementi di raccordo), non vi si mette nulla,
    secondo voi, un impianto così è conforme ai requisiti per gli impianti "su edificio".

    2 - trattandosi di "Annesso agricolo", non è nessuno degli edifici indicati nella tabella del decreto (ripresa poi da altro vecchio decreto).
    IN tal caso che tariffa verrà applicata ??????
    Il 4° CE tratta la cosa in maniera specifica, derogando alla suddetta lista proprio per gli edifici rurali e agricoli (che quindi rientrano tra gli edifici ),
    .. ma per il 3° CE ?????
    --> l'impianto come si deve classificare ?????

    e soprattutto nella compilazione della scheda tecnica (anche per non incorrere in falsi), cosa si deve indicare ???? Altro o moduli su falda ????


    ciao e grazie.

  2. #2
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    Quote Originariamente inviata da Stagno Visualizza il messaggio

    2 -
    --> l'impianto come si deve classificare ?????
    Per il terzo CE essendo un fabbricato rurale è un altro impianto, ovvero tariffa più bassa così stando anche a quanto dichiarato dai funzionari GSE.

    Per il quarto su edificio (sempre che rientri nella definizione di edificio).

    ciao

  3. #3
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    i miei timori sono quindi confermati,
    mannaggia,

    e di conseguenza anche il punto 1 non è più un problema.
    grazie.

  4. #4
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    xlevyrameg
    Cosa intendi per sempre che rientri nella definizione di edificio?
    grazie

  5. #5
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    La solita menata dei volumi,

    DPR 26/08/1993 n. 412 e successive modificazioni. In
    particolare, per “edificio” si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno
    spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti,
    dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio
    può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici
    Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso indicata nella tabella A.1.

  6. #6
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    Quote Originariamente inviata da Stagno Visualizza il messaggio
    Caso di impianto 3° CE installato su falda di un nuovo annesso agricolo:

    1 - come indicato dal decreto, per essere su edificio basta che i moduli siano complanari (con o senza la rimozione del manto di copertura), ma questa dicitura mi pone un dubbi: nel caso sulla copertura sia presente solo uno strato di guaina (quindi senza coppi ecc), e i moduli posati sopra, a coprire quasi la totalità della superificie (ma non tutta), e nelle zone di rimanenza perimetrali (dove con il 2° CE per essere tot. integrati, si facevano e posavano elementi di raccordo), non vi si mette nulla,
    secondo voi, un impianto così è conforme ai requisiti per gli impianti "su edificio".

    2 - trattandosi di "Annesso agricolo", non è nessuno degli edifici indicati nella tabella del decreto (ripresa poi da altro vecchio decreto).
    IN tal caso che tariffa verrà applicata ??????
    Il 4° CE tratta la cosa in maniera specifica, derogando alla suddetta lista proprio per gli edifici rurali e agricoli (che quindi rientrano tra gli edifici ),
    .. ma per il 3° CE ?????
    --> l'impianto come si deve classificare ?????

    e soprattutto nella compilazione della scheda tecnica (anche per non incorrere in falsi), cosa si deve indicare ???? Altro o moduli su falda ????


    ciao e grazie.
    ho avuto lo stesso dubbio e in accordo con il cliente abbiamo deciso l'installazione del contatore enel (e l'entrata in esercizo dell'impianto) il 01/062011 al posto del 31/05/2011 dopo aver accatastato l'edificio rurale il 26/05/2011 !!!!!!!

  7. #7
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    x Albedo
    Scusami Albedo ma la tua e' una struttura abitativa o strumentale agricola;
    Sto presentando un progetto per un allevamento avicolo ma la tipa del GSE mi ripete sempre che in RID e' grande impianto (sono 200 KW);

  8. #8
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    dal 4° CE:

    u) “piccoli impianti”: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001;

    art 14 comma 2,
    ....Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.

    quindi deduco:
    se il tuo impianto rientra tra i fabbricati rurali, significa che è su edificio, e quindi rientra nella prima definizione di piccolo impianto ossia <1000kwp e su edificio. In tal caso infatti (almeno come mia interpretazione), il decreto non vincola l'impianto allo scambio sul posto, cosa che invece diventa vincolante per gli "altri impianti" e comunque< 200kW.

    ciao

  9. #9
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    pensavo di aver chiarito le idee in merito e invece no.

    mi sorgono alcuni dubbi:
    1- sempre per il 3° CE: ma sicuro che un pollaio non può essere visto simile ad un E.8 ossia edifici per attività industraili artigianeli e similari ?????
    chi lo dice ????

    2 - per il 4° CE: abbiamo detto più volte edificio rurale ma urbanisticamente cosa significa ???
    sono rurali:
    - una stalla
    - un deposito mezzi
    - un fienile
    - un capanno per usi agricoli
    ecc ecc
    ?????
    Non si hanno pareri più precisi in merito ????

  10. #10
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    La ruralità di un edificio e' definita dalle norme del DPR 23.03.1998, n. 139 "Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei
    fabbricati rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n.
    662."
    in particolare art. 3 bis:
    Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle
    attività agricole di cui all' articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi,
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attivita`
    agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti
    agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
    coltivazione, nonche` ai fabbricati destinati all'agriturismo.".
    Saluti

  11. #11
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    Alla luce del DPR 139/98 facciamo una lista semplice ma completa?
    Dico la mia su impianti in SSP <=200kW:
    - stalla mucche -> altri impianti
    - deposito mezzi -> edificio
    - fienile -> altri impianti
    - capanno per usi agricoli (ricovero attrezzi) -> edificio
    - magazzino fertilizzanti (conservazione scorte occorrenti per la
    coltivazione) -> edificio
    - magazzino cereali alimentazione animali allevamento -> altri impianti
    -magazzino patate, ceci, barbabietole, carote ecc. (protezione prodotti agricoli) -> edificio
    - edificio che ospita allevamento avicolo, cunicolo ecc. -> altri impianti
    - protezione delle piante non mi vengono esempi perchè mi ricordano tutti delle serre

  12. #12
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    Ottima idea kcpi0028,
    purtroppo non ho tanta esperienza in urbanistica ecc e quindi non posso dire nulla se non apprezzare la tua lista e l'idea, vediamo se qualcun'altro può apportare modifiche o confermare quanto hai detto....

  13. #13
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    pongo un'ulteriore quesito (di carattere procedurale), relativamente al primo caso citato,
    ossia impianto in 3° CE su edificio agricolo:
    - stando al CE da quel che ne abbiamo concluso si tratterebbe di impianto "non su edificio",
    - il cliente mi chiede però se è possibile provare ugualmente a richiedere la tariffa per impianto su edificio.

    Cosa accade però se e quando il gse verificando la pratica capisce che non si tratta di impianto su edificio ??????
    1 - assegna d'ufficio la tariffa per impianto "non su edificio", e diciamo "... ci abbiamo provato"
    2 - vendo dichiarato (secondo una nostra interpretazione del decreto però) che trasi di impianto su edifico anche nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il GSE può fare dei problemi e non ammettere addirittura per niente l'impianto alle tariffe ???????

  14. #14
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    Io rimango dell'idea che l'idea del legislatore per il 4° CE è quella di aumentare l'emersione del sommerso e quindi di obbligare ancor di più tutti i realizzatori di impianti su fabbricati rurali(catastalmente) ad accatastarli... non sta dicendo (sempre a mio parere) che tutti i fabbricati rurali sono edifici basta accatastarli (e poi come li accatasti? A3 o D10 sono la stessa cosa?)...
    L'unica cosa che possiamo fare è ipotizzare...almeno fino all'emissione della Guida del GSE.
    Ciao Fabio

  15. #15
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    Quote Originariamente inviata da Stagno Visualizza il messaggio
    2 - vendo dichiarato (secondo una nostra interpretazione del decreto però) che trasi di impianto su edifico anche nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il GSE può fare dei problemi e non ammettere addirittura per niente l'impianto alle tariffe ???????
    Il GSE potrebbe bocciare la pratica per dichiarazioni mendaci. Più probabilmente abbasserà la tariffa punto e basta.

    Io penso comunque che la definizione di edifici che hanno dato nel terzo CE sia discriminatoria, pur parzialmente condividendone i fini. Mi fa sorridere che potrebbero non rientrare nuovamente le stalle (anche se secondo me se sono chiuse sui 4 lati dovrebbero rientrare). Non so voi ma io di eternit sulle stalle ne vedo ancora molto.

  16. #16
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    ... bè non è che sei stato chiarissimo, in pratica a tuo parere esistono tutte e due le possibilità. comunque grazie mille ugualmente

    condivido alla grande con te il prblema della definizione di edifici; oltre ad avere ancora tanta presenza di ethernit nel territorio proprio in questi edifici "declassificati" (il più delle volte venivano realizzati proprio questi edifici con etrenit per la semplicità d'esecuzione e quindi è pieno di questi nelle campagne e nei vari annessi),
    si potrebbe dire che se non si vuole impattare troppo con gli impianti a terra nei terreni agricli, si potrebbe sfruttare la massimo questa tipoligia di edifici che solitamente hanno buone superific con conformazione molto interessante.

  17. #17
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    riapro la cosa dopo l'ultimo parere GSE (call center)

    relativamente ad un impianto su "accessorio agricolo da destinare a stalla....", mi è stato riferito che difficilmente, anzi affatto, verrà riconosciuta la tariffa "su edificio", mentre potrebbe essere riconosciuta la tariffa intermedia per pensiline, tettoi, ecc ecc.

    Sempre chi mi ha risposto mi ha detto che sicuramente non verrà rigettata in toto la richiesta ma con più probabilità verrà ridotta la tariffa.

    Ora non so sinceramente come individuare l'impianto in quanto di fatto (a vederlo), non è ne pensilina, ne tettoia, ne tanto meno pergola,
    quindi
    probabilmente quello che farò e fare la richiesta per impianto "su edificio" e vedere come la declassano.

    che ne dite ??

  18. #18
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    Quote Originariamente inviata da Stagno Visualizza il messaggio
    difficilmente, anzi affatto, verrà riconosciuta la tariffa "su edificio",
    concordo con GSE in quanto stalla o allevamento non rientrano tra quelli citati dal DPR 23.03.1998, n. 139 "Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei
    fabbricati rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n.
    662."

    Quote Originariamente inviata da Stagno Visualizza il messaggio
    mentre potrebbe essere riconosciuta la tariffa intermedia per pensiline, tettoi, ecc ecc.
    ti danno qualcosa di piu' di "altri impianti", tariffa che a mio parere si applica, se "magari" il tuo accessorio agricolo e' riconducibile.

  19. #19
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    Stalla e allevamento rientrano al 100% tra quelli citati dal DPR 23.03.1998 (regolamento accatastamento);
    comunque la la costruzione deve essere chiusa con superfici in modo da delineare un definito volume inoltre : per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l’installazione anche l’eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi, purché questa non sia stata realizzata con interventi di retrofit appositamente progettati per ospitare la superficie fotovoltaica.
    (appendice A guida III C.E.)
    trovo la normativa che include l'allevamento tra i fabbricati rurali e la posto;
    saluti
    Mi sono fatto fare un consulto legale trovo la n

  20. #20
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    art 42 bis Art. 42-bis.
    ((Fabbricati rurali))
    DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159
    Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale. (GU n. 229 del 2-10-2007 )
    Art. 42 bis:
    ((1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera
    b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
    all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
    e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
    "a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
    1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro
    diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita'
    agricola svolta;
    2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con
    altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
    3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai
    numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da
    coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
    4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
    corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
    5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole
    di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
    aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
    a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a)
    del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore
    agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui
    all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";
    b) al comma 3, la lettera b) e' abrogata;
    c) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
    "3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di
    ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento
    dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e
    in particolare destinate:
    a) alla protezione delle piante;
    b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
    c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e
    delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
    d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
    e) all'agriturismo;
    f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole
    nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un
    numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in
    conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
    g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di
    montagna;
    h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
    i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
    valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se
    effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1,
    comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
    l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.
    3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate
    ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle
    categorie del gruppo A".))

  21. #21
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    Quote Originariamente inviata da lo ricco costruzioni Visualizza il messaggio
    Stalla e allevamento rientrano al 100% tra quelli citati dal DPR 23.03.1998 (regolamento accatastamento);
    comunque la la costruzione deve essere chiusa con superfici in modo da delineare un definito volume inoltre : per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l’installazione anche l’eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi, purché questa non sia stata realizzata con interventi di retrofit appositamente progettati per ospitare la superficie fotovoltaica.
    (appendice A guida III C.E.)
    trovo la normativa che include l'allevamento tra i fabbricati rurali e la posto;
    saluti
    Mi sono fatto fare un consulto legale trovo la n
    Il mio problema è che nel 3° CE non c'è la "pezza" introdotta dal 4° CE nel quale rientrano anche i fabbricati rurali purchè catastalmente coerenti con quanto tu mi dici, insomma nel 3° CE il FPR 23.03.98 non centra nulla.

  22. #22
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    Predefinito 4° CE

    Pongo qua il nio quesito anche se riguarda il 4° CE.
    Un impianto realizzato su un portico (chiuso su tre lati ed aperto su tutto un lato) adibito a deposito-rimessaggio agricolo ed accatastato come tale (non so al momento la categoria specifica di accatastamento), è considerato impianto su edifico? Secondo me si. Secondo voi?

    Grazie mille a chi mi risponderà

  23. #23
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    [QUOTE=Manu2;119227316]Pongo qua il nio quesito anche se riguarda il 4° CE.
    Un impianto realizzato su un portico (chiuso su tre lati ed aperto su tutto un lato) adibito a deposito-rimessaggio agricolo ed accatastato come tale (non so al momento la categoria specifica di accatastamento), è considerato impianto su edifico? Secondo me si. Secondo voi?
    QUOTE]

    Manu 2,
    in base a quello che abbiamo detto il tuo caso non rietra (secondo la mia interpretazione), tra quelli su edificio per 2 motivi:
    1- il portico è assimilabile ad una tettoia (vedi definizione)
    2 - il portico come dici tu non è chiuso su tutti i lati come nella definizione di edificio già data da qualcuno in precedenza.

  24. #24
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    Capperi! avevo sempre fatto i miei conti che essendo classificato come deposito fosse considerato come edificio. Credevo che una tettoia qualcosa che non avesse nessun muro di contenimento, ma solo pilastri.
    Realizzando un volume chiudendo con due portoni in lamiera una piccola parte diventerebbe edifico?
    Ultima modifica di Manu2; 14-06-2011 a 10:03

  25. #25
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    Quote Originariamente inviata da Manu2 Visualizza il messaggio
    Capperi! avevo sempre fatto i miei conti che essendo classificato come deposito fosse considerato come edificio. Credevo che una tettoia qualcosa che non avesse nessun muro di contenimento, ma solo pilastri.
    Realizzando un volume chiudendo con due portoni in lamiera una piccola parte diventerebbe edifico?
    se lo chiudi tutto, colmi il problema della definizione di edificio = tutto chiuso,
    poi naturalmente bisogna vedere come è classificato sia catastalmente che urbanisticamente, ossia è inutile che lo chiudi tutto se poi urbanisticamente è una tettoia, azno ritengo che tu così possa fare anche un'abuso edilizio.
    insomma non dipende solo dalla vista esterna ma anche dall'ufficialità con il quale è classificato.


 

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