Il D.lgs n.28 del 2011 ha cambiato o no l'iter autorizzativo rispetto alle linee guida pubblicate nel settembre 2010?
A me un Comune per un impianto da 6kW su tetto, complanare, senza uscire dalla sagoma, sta chiedendo la procedura abilitativa semplificata.
La comunicazione è stata rifiutata e richiesto di presentare la procedura abilitativa semplificata in base all'art.6 del D.lgs n.28 del 2011.
Stando a tale legge però, a mio avviso, la procedura semplificata va applicata in quei casi per cui precedentemente si presentava la DIA.
Infatti secondo il comma 11 dello stesso art. 6, la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, continua ad applicarsi alle stesse condizioni, ovvero nei casi citati dal paragrafo 12.1 delle stesse linee guida, come è nel caso in questione, ovvero per impianti aderenti al tetto, con superficie non superiore a quella dello stesso, di potenza inferiore ai 200kW e non ricadenti nel campo di applicazione del D. lgs 42 del 2004.
Cosa ne pensate?
A me un Comune per un impianto da 6kW su tetto, complanare, senza uscire dalla sagoma, sta chiedendo la procedura abilitativa semplificata.
La comunicazione è stata rifiutata e richiesto di presentare la procedura abilitativa semplificata in base all'art.6 del D.lgs n.28 del 2011.
Stando a tale legge però, a mio avviso, la procedura semplificata va applicata in quei casi per cui precedentemente si presentava la DIA.
Infatti secondo il comma 11 dello stesso art. 6, la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, continua ad applicarsi alle stesse condizioni, ovvero nei casi citati dal paragrafo 12.1 delle stesse linee guida, come è nel caso in questione, ovvero per impianti aderenti al tetto, con superficie non superiore a quella dello stesso, di potenza inferiore ai 200kW e non ricadenti nel campo di applicazione del D. lgs 42 del 2004.
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