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  1. #1
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    Predefinito Distorsione dinamica incentivante IV Conto Energia per bonifica eternit

    Il mercato dello sviluppo, come a noi tutti noto, si è spostato negli ultimi mesi dai terreni agricoli alle coperture industriali/agricole.
    Nella mia casistica su 80 capannoni da maggio ad oggi sottoposti a due-diligence, 54 presentano coperture con eternit che le ricopre dal 70% al 100% di superficie.
    Purtroppo per come è strutturato oggi il IV-CE, nel 2013 gran parte di questi 54 capannoni con coperture eternit, probabilmente non avrebbero investitori interessati al DDS o proprietari interessati alla realizzazione (ma credo anche prima a seconda della complessità del permitting).
    Il motivo risiede nel fatto che dal 1° gennaio 2013, dunque a Feed-In Tariff in vigore, il bonus per lo smaltimento amianto erogato sulla componente incentivante, taglierebbe fuori le iniziative dove il cliente produttore soggetto responsabile dell’esercizio impiantistico (quasi sempre newco in DDS) richieda al gestore di rete nuova connessione su nuovo POD.
    Dal 1° gennaio 2013 infatti la componente incentivante coincide con la tariffa premio sull’autoconsumo (e non più sulla tariffa incentivante). Queste operazioni in DDS si configurano spesso come vere e proprie centrali sui tetti dei proprietari che ne cedono il diritto di superficie e che dal punto di vista contrattuale mantengono la loro fornitura separata dal nuovo POD richiesto dall’investitore.
    Se l’energia prodotta dall’impianto fv passa dal contatore di iniezione/prelievo (nuovo POD) senza essere consumata almeno in parte, tale energia avrà diritto solo alla tariffa onnicomprensiva (che NON verrà incrementata di 5c€/kWh). Verrà incrementata invece la tariffa premio sull’autoconsumo ma non essendoci utenze in parallelo con la rete e con l’impianto fv (a meno di pochi decine di kW per l’alimentazione degli ausiliari), di fatto questi 5c€/kWh saranno persi.
    Lo stesso discorso vale per proprietari di capannoni che vogliono realizzare impianti fv diventandone soggetti responsabili. Laddove non si configurino attività molto energivore, la spesa per la bonifica delle coperture da eternit non potrà essere compensata.
    Il concetto è: No consumo, NO Tariffa premio sull’autoconsumo, NO premio 5c€/kWh per bonifica eternit, NO bonifica eternit. Fine del mercato fotovoltaico su capannoni industriali/agricoli con coperture eternit.
    Non so cosa ne pensate voi, ma secondo me questa è una distorsione della dinamica incentivante che dovrebbe essere corretta in qualche modo, perché OK mitighiamo i fenomeni speculativi ma qui non siamo più a terra, siamo su coperture industriali/agricole con presenza di eternit.
    Ho preparato una piccola presentazione con 7 sld come focus sulla problematica:

    dIFFERENZIALI di Redditività amianto.pdf

    E' possibile scaricarla da qui:

    http://www.ingalessandrocaffarelli.it/pubblicazioni.asp?totale=%204708

  2. #2
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    non concordo con la tua interpretazione.

    l'art 12 dice che il premio eternit spetta su tutta l'energia prodotta.
    l'art 14 dice che l'incremento è + 5 cts sulla "componente incentivante"
    l'art 3 definisce e quantifica la "componente incentivante" come " convenzionalmente pari al valore della tariffa premio autoconsumo"

    da tutto questo dedurre che il premio eternit sia solo + 5 cts solo sui kwh autoconsumati mi pare una forzatura del sillogismo.

    Ben altre sono le "sorprese" nascoste fra le righe.. per i piccoli impianti domestici il fatto che la TO fa tutta reddito (e non solo la parte relativa al valore dell'energia ceduta)..per i piccoli e medi impianti la scomparsa dello SSP...per tutti il fatto che la TO non è piu inflazionata come la è la vendita (RID o SSP)..

    marco
    Ultima modifica di marcober; 04-10-2011 a 07:39 Motivo: errore battitura
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein

  3. #3
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    marcober concordo con te per quanto riguarda le altre trappole a partire dalla mancata inflazione sulla TO della componente vendita.
    Per il resto nessuna forzatura interpretativa il decreto parla chiaro, confermo quanto riportato sul premio per bonifica eternit, dal 1° gennaio 2013 nel caso non sia presente autoconsumo non c'è tariffa premio e non ci sono i 5c€/kWh.

    Ale

  4. #4
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    Alessandro..mi spiace contraddire un "mostro sacro" del solare, ma ritengo la tua interpretazione errata.
    IL premio (o meglio tutti i premi) è sempre relativo alla COMPONENTE INCENTIVANTE della tariffa Omicomprensiva (art 14 e art 14), che viene riconosciuta per TUTTI i kwh prodotti (art 12).

    La tua interpretazone non è compatibile con il comma 3 art 12.

    Da nessuna parte leggo poi che il premio spetta solo sui kwh autoconsumati oppure solo sulla Tariffa Autoconsumo.

    D'altra parte la COMPONENTE INCENTIVANTE (e relativi premi) viene erogata per tutti i kwh prodotti, indipendentemente che siano immessi o consumati.
    Poi, per quelli immessi si aggiunge una COMPONENTE REMUNERAZIONE, e l'insieme delle due componenti prende il nome di TO.

    Cio che nell' allegato 5 viene chiamata Tariffa Autoconsumo sarebbe stato piu corretto chiamarla "COMPONENTE INCENTIVANTE (erogata sui kwh autoconsumati)".

    L'art 3 e cioè"la componente incentivante della tariffa è convenzionalmente assunta pari al valore della tariffa premio sull’autoconsumo" non è li per dire che il Premio Autoconsumo COINCIDE (QUANTITATIVAMENTE) con la componente incentivante..questa infatti è una ovvietà che non occorre ribadire (proprio sui kwh autocosnumati, non avendo diritto alla Componente Remunerazione, si prende la PURA INCENTIVANTE)..ma è li per dire che all'interno della Tariffa Incentivante Omnicomprensiva esiste sempre una Componente Incentivante..e che il suo VALORE è PARI al Premio Autoconsumo (che abbiamo detto incarnare appunto la Pura Incentivazione).
    Per questo dice che è "convenzionalmente pari al valore"..non sono parole usate a caso..sta solo "quantificando" un valore senza cambiare la "natura" delle cose.
    E lo sta quantificando proprio ad uso e consumo dell'art 13 e 14, dove occorre una base (incentivante pura) su cui calcolare una % di premio (per la verità su eternit non serviva, il premio è fisso e non %..ed è chiaramente scritto che spetta su tutti i kwh prodotti, indipendentemente dall'uso).
    Insomma, da questa "quantificazione" non si può dedurre che IL SOLO il Premio Autoconsumo INCARNA la Tariffa Incentivante dal 2013 in poi....venendo a perdere la TO di una delle sue componenti essenziali.
    Il Premio Autoconsumo è PURA INCENTIVANTE, certo..ma il Premio Autoconsumo non esauirsce la fattispecie "componente incentivante", che vive (e lotta insieme a noi) anche all'interno della TO.
    Avesse il Legislatore voluto farlo avrebbe detto " dal 2013 in poi il Premio Autoconsumo è al sola componente incentivante erogata(oppure "rappresenta la sola tariffa incentivante erogata")", ma avrebbe contraddetto tutto l'impianto tariffario e almeno una manciata di Risoluzioni della AdE, che sempre individuano due componenti dentro la TO, anche quando inscindibili e non quantificabili.

    Marco
    Ultima modifica di marcober; 04-10-2011 a 08:48
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  5. #5
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    Marco siamo qui per confrontarci e se la tua interpretazione fosse corretta sarei il primo ad esserne felice.
    Merita più che un approfondimento e per questo ho già sottoposto la questione sia ad Assosolare che Gifi (compresa la tua interpretazione di questa mattina).
    La cosa va chiarita con urgenza.
    Continuerò ad approfondire anche io la cosa.
    Per ora la mia interpretazione è quella che hai letto e che ho implementato anche all'interno del sim (ultima versione 9.5).
    Ti ringrazio per la tua collaborazione.
    Ci aggiorniamo appena so qualcosa
    AC

  6. #6
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    certamente..grazie per tenerci informati....
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  7. #7
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    Per tua info ho anche aperto due discussioni su Linkedin dove ci sono altri professionisti che stanno seguendo la cosa.
    Se vorrai intervenire anche li è gradita la tua presenza:

    Distorsione dinamica incentivante IV Conto Energia per bonifica eternit | LinkedIn

    Distorsione dinamica incentivante IV-CE bonifica eternit | LinkedIn

    Grazie
    AC

  8. #8
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    @alessandro74
    E' la terza volta che confermi la tua interpretazione, ma francamente leggendo il decreto non vedo che basi abbia.

    L'articolo 12, commi 1-3:
    1. Per l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall’allegato 5.
    2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
    3. Le tariffe di cui al presente articolo possono essere incrementate con le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14. Ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è applicato l’incremento è pari alla componente incentivante. Il premio è riconosciuto sull’intera energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico.
    L'articolo 14, comma 1:
    1 La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell’allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all’articolo 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:
    a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
    b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
    c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
    d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea.
    L'articolo 12, comma 3 parla chiaro:
    A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è applicato l’incremento è pari alla componente incentivante. Il premio è riconosciuto sull’intera energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico.
    Il riferimento alla componente incentivante (che comunque, in relazione agli altri premi, mi sembra debba essere interpretato come dice marcober) qui non c'entra nulla perche' il premio per eternit e' riconosciuto in cifra fissa per kWh.

    ciao
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.

  9. #9
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    Tonion..se Alessandro interpreta che la COMPONENTE INCENTIVANTE coincide con PREMIO AUTOCONSUMO (e basta..nel senso che non viva anche altrove, ad esempio nella TO) allora il passo logico successivo è negare che il premio eternit (e anche gli altri) spetti dove non spetta Premio Autoconsumo..
    Io come te non vedo come questa coincidenza (vera ed ovvia) possa negare che la componenta continui ad esistere anche dentro al TO.
    E' una sottigliezza tutta legale..ma di questo stiamo parlando..
    Marco
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  10. #10
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    A me sembra che lo scopo della parte del comma 3 dell'articolo 12 che ho riportato e' indicare come applicare i premi espressi come incrementi percentuali a partire dal 2013. Francamente anche in quella parte mi sembra tutto chiaro.
    Ma il premio eternit non ha neanche bisogno di una "tariffa a cui e' applicato l'incremento" in quanto non e' in percentuale ma in valore assoluto e nell'ultima frase e' indicato chiaramente che il premio va' applicato a tutta la produzione.

    Non si puo' neanche dire che in assenza di autoconsumo non c'e' tariffa per cui non c'e' premio, perche' il comma 1 dell'articolo 12 indica che si ha diritto ad una tariffa (indicando genericamente l'allegato 5) per l'energia elettrica prodotta, quindi nessun riferimento alla componente incentivante.

    Comunque il legalese non e' il mio forte ed il tempo per chiarire c'e' tutto.

    ciao
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  11. #11
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    La mia logica è questa ed è per questo motivo che ho confermato per tre volte la mia interpretazione sperando, ripeto, di aver preso un abbaglio:

    - la tariffa onnicomprensiva TO e la tariffa premio premio su autoconsumo TPA sono due entità distinte (riscontrabile da allegato 5 d.m.5maggio2011). Per le sua natura la TO è onnicomprensiva della quota parte di energia venduta al GSE e ritirata fisicamente dal gestore di rete, non della quota parte di energia autoconsumata
    - dal 1° gennaio 2013 la componente incentivante è assunta pari al valore della TPA (art.3 comma 1 lettera ab d.m.5maggio2011)
    - dal 1° gennaio 2013 la tariffa a cui è applicato l'incremento di 5c€/kWh è pari alla componente incentivante essendo il premio riconosciuto sull'intera energia prodotta (art.12 comma 3 d.m.5maggio2011). Dal 2013 l'incremento si applica, dunque, sulla TPA.

    il nodo è qui:
    se non esiste autoconsumo a causa del fatto che non ci sono utenze in parallelo con l'impianto fv e con la rete, non esiste TPA. Se non esiste TPA a mia interpretazione per come hanno scritto il decreto, segue che non esiste bonus incrementale di 5c€/kWh sulla TPA anche se ovviamente l’energia è stata prodotta (ma non auto-consumata) e viaggia verso il contatore di iniezione/prelievo su cui viene contabilizzata la tariffa onnicomprensiva (senza bonus incrementale per l’eternit).

    Ringrazio per la vostra collaborazione
    Ale


  12. #12
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    Se anche la tariffa a cui applicare il premio fosse nulla (secondo la tua interpretazione della componente incentivante, che comunque implicherebbe un problema sui premi in percentuale) 0c€/kWh + 5c€/kWh = 5 c€/kWh. Cioe' l'incremento assoluto dell'incentivo per eternit deve essere applicato sommandolo alla tariffa da incrementare.

    ciao
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  13. #13
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    Chiarissimo il tuo raginamento, cui in sintesi obietto

    1) TPA e TO non sono 2 cose distinte ove
    a) TPA=CO (Componente incentivante) ex art 3
    b) TO=TPA/CO+TR (tariffa reminerazione energia)
    Quindi una è una parte dell'altra

    2) "è assunta pari al valore" non significa che "si trasforma in"..io poso scrivere in un contratto che dal 2013 fatturero il gas "ad un prezzo pari al valore dell'energhia elettrica"..questo non trasforma gas in elettricità..

    Comunque un parere del legale di una associazione chiarirà..
    marco
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  14. #14
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    Credo di aver colto il vostro ragionamento:
    5c€/kWh secchi sull’energia prodotta a prescindere dall’utilizzo (autoconsumo o iniezione integrale)
    Quindi se non c’è TPA (Tariffa Premio su Autoconsumo) continua a vivere il bonus incrementale di 5c€/kWh che viene applicato a tutta l’energia prodotta. Quindi i ricavi da conto energia, nel caso di autoconsumo nullo (iniezione integrale) sarebbero pari a (Energia iniettata X TO) + (Energia prodotta X 5c€/kW).
    Credo che se cosi fosse, avrebbero scritto nel decreto che nel caso di bonifica eternit ai ricavi da TO e/o TPA si sarebbero sommati i ricavi pari a 5c€/kWh moltiplicati per l’energia prodotta e non che l’incremento va applicato alla componente incentivante.
    Non mi torna scusatemi, ma non mi torna.

  15. #15
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    mi pare che il 5 cts sia stata una modifica dell'ultimo minuto..prima era scritto 5 o 10%..
    quindi non c'era tenpo di modificare tutto il decreto facendo un art apposta.
    E comunque nell art 12 si ribadisce chiaramente che il premio eternit (come tutti i premi) vale per tutta energia immessa..perchè questa affermazione non ti basta? la tua interpretazione non è compatibile con questa cosa, che nel decreto c'è..mentre quello che dici tu nel decreto non c'è, bisogna interpretarlo.. quindi direi prima si applica quello che c'è..se poi non basta si interpreta...ma direi che qui basta..marco
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  16. #16
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    Marco all'art.12 comma 3. c'è scritto che il premio (incremento) è riconosciuto sull'intera energia elettrica prodotta (e non immessa).
    Fino al 31 dicembre del 2012 questa cosa è ok perchè siamo abituati a prendere gli incrementi sulla tariffa incentivante prevista per la produzione di energia elettrica. Il resto del ragionamento l'ho già riportato.
    E' vero anche quello che scrivi, ossia che la mia è una interpretazione ma mi viene naturale in questo caso applicare la norma come ti ho già illustrato e se avessi ragione io capisci anche tu che le coperture industriali in eternit dal 2013 desteranno molto meno interesse negli investitori.
    Quindi è per questo che voglio andare in fondo a questa questione. Se avrò sbagliato potrò solo che ringraziarvi e sarà stata elevata al massimo la funzione obiettivo del forum che è un posto per confrontarci e crescere insieme, dove non esistono mostri sacri ma monumenti e moderatori e spero altri utenti del forum che si danno da fare per cause comuni.
    Ci aggiorniamo a presto
    Ale

  17. #17
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    si prodotta, non immessa ..ho sbagliato a scrivere..altrimenti era esattamente quelo che sostieni tu ..eheheh
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  18. #18
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    Se fosse corretta la mia logia interpretativa verrebbe smontato anche l'impianto incrementale in riferimento agli altri bonus.
    Penso al caso della centrale fv a filiera europea che dal 1° gennaio 2013 non vedrebbe riconosciuto l'incremento del 10%, sempre, secondo la mia interpretazione, a causa del mancato autoconsumo.
    Ho ricevuto un primo feedback da uno studio legale che considera corretta la vostra logica dove si applicano gli incrementi dal 2013 sul valore della tariffa premio su autoconsumo TPA. Quindi se ad esempio la TPA è pari a 0,20€/kWh l'incremento del 10% è calcolato sulla base di 0,20€/kWh e moltiplicato per il totale dei kWh prodotti mentre nel caso della bonifica eternit direttamente i 5c€/kWh verrebbero moltiplicati per l'energia prodotta.
    Niente da dire la vostra logica sembra anche a me che stia in piedi e che sia corretta ma conoscendo la filosofia che sta alla base del conto energia ossia che l'obiettivo ultimo dell'incentivazione è premiare l'autoconsumo continuo a rilevare il mio dubbio interpretativo.
    Ricordo anche il primissimo conto energia dove in regime di SSP l'energia prodotta era incentivata in conto energia se e solo se veniva anche autoconsumata.
    Proverò con un interpello al GSE per fugare il dubbio sperando che rispondano in un tempo breve anche se abbiamo tempo fino al 2013.
    A presto e grazie
    Ale

  19. #19
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    Nel frattempo arriva una prima conferma riguardo la bonifica eternit non pertintente con il tema di questa discussione ma che sicuramente farà piacere a molti visto che si stava creando un caso.
    Fonte GSE:
    con riferimento alle numerose richieste degli operatori, pervenute al GSE, in merito ai criteri di applicazione della maggiorazione di 5 centesimi di euro/kWh, prevista dall’art. 14, comma 1, lett. c) del DM 5 maggio 2011, si comunica quanto segue.
    Il GSE, nell’ambito delle Regole Applicative pubblicate sul proprio sito internet, ha chiarito che la maggiorazione è applicabile in caso di interventi di smaltimento effettuati dopo la data di entrata in vigore del Decreto (13 maggio 2011).
    Per tener conto dell’avvicendamento normativo, intervenuto tra il DM 6 agosto 2010 (terzo conto energia) e il DM 5 maggio 2011 (quarto conto energia), assolutamente non prevedibile ai fini della programmazione degli interventi da parte degli operatori, il GSE informa che, a parziale modifica di quanto indicato nelle Regole Applicative, la maggiorazione sarà applicata anche agli interventi avviati tra il 25 agosto 2010, data di entrata in vigore del DM 6 agosto 2010 e il 13 maggio 2011, purché gli impianti fotovoltaici, installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto, entrino in esercizio entro e non oltre il 30 giugno 2012.

  20. #20
    Monumento
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    alla facia di chi sostiene che le direttive "dall'alto" siano quelle di bocciare tutto ad ogni costo..
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  21. #21
    Seguace
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    meno male...ma il 2012 non è troppo lontano?
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